Sentenza 19 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5719 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TALIANO: 9./ 0 2 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R. G. N. 11529/00 Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Consigliere Cron. 16957 Dott. VA SALVAGO Rep. 1295 CECCHERINI Rel. Consigliere Dott. Aldo FORTE - Consigliere Ud. 17/01/2002 Dott. Fabrizio ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: OF OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso l'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPINO MASTROSIMONE, giusta procura in CORTE SUPREMA D E calce al ricorso;
UFFICIO CO Richiesta copia studio ricorrente - dal Sig. IL SOLE 24 ORE... per diritti € 1,55 contro 1120 APR. 2002 COMUNE DI RAMACCA, in persona del Sindaco pro tempore, IL CANCEL domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso €0,77 L.1500 2002 dagli avvocati FRANCESCO FARO, giusta procura a margine 134 del controricorso;
1 J117460
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 120/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 18/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Martuccelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Faro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine: per il le rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 18 febbraio 2000, la Corte di appello di Catania, decidendo sull'impugnazione di lodo arbitrale proposta dal Comune di Ramacca, in contrad- dittorio con VA PR, ne ha dichiarato la nullità, compensando le spese. Come si evince dalla sentenza impugnata, la Corte territoriale ha accertato che la clausola compromissoria, contenuta nel discipli- nare della convenzione tra l'amministrazione locale e non era mai stata sottoscritta dal il professionista, Sindaco del Comune di Ramacca, e che, non potendo sup- 2 plirvi la deliberazione adottata in precedenza dalla Giunta, atto preparatorio puramente interno, ricorresse la nullità della clausola compromissoria (art. 829 n. 1 c.p.c.). Giudicando in sede rescissoria, la Corte ha poi respinto nel merito la domanda del PR, di con- danna dell'amministrazione al pagamento del compenso pattuito per la sua opera professionale, per la ritenu- ta invalidità del contratto, scaturente dalla stessa mancanza di sottoscrizione accertata nel giudizio re- scindente. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre il PR con atto notificato il 25 maggio 2000, con un motivo. Il comune di Ramacca ha depositato controricorso, e successivamente memoria. Anche il ri- corrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel suo controricorso, il Comune di Ramacca eccepi- in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso sce per la mancata esposizione degli elementi del fatto. L'eccezione non ha fondamento. Affinché il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato dall'art. 336 comma primo n. 3 c.p.c. per il ricorso per cassazione a pena d'inammissibilità, possa ritener- si soddisfatto, è necessario che il contenuto del ri- corso sia tale da consentire al giudice di legittimità 3 di avere una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti del processo, ma non si richiede che la struttura del ricorso enuclei una premessa a sé stante in fatto, sempre che gli elementi essenziali del fatto emergano con sufficiente precisione dal contesto dei motivi del ricorso (cfr. tra le altre, Cass. Sez. un. 19 marzo 1997 n. 2434; sent. 25 gennaio 2000 n. 822). Nel caso in esame, gli elementi del fatto, necessari ai fini della decisione, emergono dalla illustrazione dei motivi, pur non essendo distintamente esposti in una parte del ricorso a ciò specificamente destinata. Il ricorso è pertanto sotto questo profilo ammissibile. Esso denuncia, con l'unico mezzo d'impugnazione, l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, concernente la conclusione del contratto tra le parti attraverso la sottoscrizione, da parte del professionista, del disciplinare d'incarico predisposto dal comune, e l'approvazione di esso, contenuta nella deliberazione della Giunta municipale. Si deduce che con la deliberazione predetta era stato espressamente conferito l'incarico al professionista, quantunque con la riserva di formalizzare l'incarico nei modi e forme di legge, e che a norma dell'art. 26 del disciplinare 4 la convenzione era impegnativa per il professionista e lo sarebbe diventata per l'Amministrazione dopo la pre- scritta approvazione degli organi competenti. Su queste circostanze il lodo arbitrale, che aveva recepito la tesi del PR, era ampiamente motivato, e da quella soluzione la Corte di Catania non si sarebbe potuta di- scostare senza adeguata motivazione, non rinvenibile nella sentenza impugnata. Il motivo, che se inteso nella sua formulazione letterale di censura per insufficiente motivazione sull'interpretazione di una norma di legge concernente la forma dei contratti stipulati dai comuni con i pri- vati sarebbe inammissibile, conformemente a quanto richiesto dal Pubblico ministero, contiene in realtà anche la denuncia di una violazione di legge, per non avere il giudice del merito ravvisato un contratto va- lidamente concluso tra le parti per iscritto nel colle- gamento tra la deliberazione della giunta che disponeva l'affidamento dell'incarico al professionista e la sot- toscrizione del disciplinare da parte di quest'ultimo. Così inteso, il ricorso è infondato. Si tratta di materia nella quale l'insegnamento di questa Corte è costante, nel senso che il contratto di opera profes- sionale, quando ne sia parte la Pubblica Amministrazio- ne, ed anche se questa agisca iure privatorum, richiede 5 ad substantiam la forma scritta, e, a tal fine, è irri- levante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico, che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal professionista, da cui possa de- sumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazio- ne da svolgersi e al compenso da corrispondersi (v. in particolare, tra le recenti, sent. 6 febbraio 1997 n. 1117; V. anche Cass. 2 maggio 1987 n. 4130, 27 giugno 1994 n. 6182, 14 marzo 1998 n. 2772). Nel caso in esame non è controverso che il disciplinare d'incarico non è mai stato sottoscritto dal sindaco, rappresentante esterno del Comune di Ramacca, e pertanto correttamente la Corte catanese ha escluso che il contratto si sia perfezionato. Le spese del presente giudizio di legittimità, li- quidate come in dispositivo, devono essere poste a ca- rico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricor- rente al pagamento delle spese, liquidate in euro die- cimila a titolo di onorarie in ento 10%,thPh esporsi 6 Così deciso a Roma, in giorno 17 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Also Grech Aldo Ceccherini CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 19 APR. 2002 IL CANCELLIERE 1 IL CANCELLIERE Luisa Passinetti camera di consiglio, il Il Presidente Rosario De Musis Prely misРаш 10PT 129,11 CEST 20 66 TOT 14977 27276 7