Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
. R P . I - D 1 2 L E . G REPUBBLICA ITALIANA L C E I R 9 POPOLO34.06 /03 D 3 A U E D I IN NOME D E 6 G T 4 . N E E T N S LA CORTE SUP T MAD I E T R Oggetto A S I ( OPPOSIZIONE A SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17092/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rel. Consigliere Cron. 7808 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 04/10/2002 Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LI DR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 290, presso l'avvocato FRANCO LIGI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTE BAZZOLI RIGHINI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA REGGIO EMILIA;
- intimata avversO la sentenza n. 173/00 del Giudice di pace di REGGIO EMILIA, depositata il 16/05/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1771 udienza del 04/10/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Ligi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1 OL RE, nella qualità di legale rappresen- tante della DI ID LL e figli s.n.c., con ricorso 23 febbraio 2000, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Reggio Emilia per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 8272, emessa - in rela- zione а una violazione dell'art. 142 del codice della strada dal Prefetto di Reggio Emilia. Deduceva la tardività dell'ordinanza-ingiunzione, in relazione al termine per la decisione sul ricorso amministrativo proposto avverso il verbale di accertamento. Instaurato il contraddittorio, il giudice di pace, non essendo 1'opponente comparso alla prima udienza, convalidava l'ordinanza opposta con sentenza depositata il 16 maggio 2000. Avverso tale provvedimento la DI LL e figli s.n.c., con atto notificato il 20 luglio 2000 al Prefetto di Reggio Emilia, proponeva ricorso a questa Corte, formulando due motivi di impugnazione. La parte 2 intimata non ha controdedotto. La parte ricorrente ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, in relazione alla sentenza n. 534 del 1990 della Corte costituziona- le, nonchè la carenza assoluta di motivazione. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata é un'ordinanza di convalida, emessa ai nella sostanza 23, comma 5, della legge n. 689 del sensi del'art. 1981. la quale non può essere emessa quando, nonostante la mancata comparizione dell'opponente nella udienza di prima comparizione, la fondatezza dell'opposizione ri- sulta dagli atti. Con la conseguenza che il giudice è tenuto a dare una motivazione in proposito: motivazione che nel caso di specie manca del tutto, pur risultando dagli atti che l'ordinanza-ingiunzione era stata emessa oltre il termine di legge. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 507 del 1995, per la carenza assoluta di motivazione, nel provvedimento impugnato, circa la verifica dell'avvenuto deposito, da parte dell'Amministrazione opposta, degli atti del procedimento di irrogazione 3 della sanzione. Il ricorso va accolto. Il Giudice di pace, infatti, ha adottato con sen- tenza il provvedimento di convalida previsto dall'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981 per il caso di mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza. Ma a parte la irritualità della forma adottata, così facendo non ha tenuto conto che in tema di opposizione - છે norma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 - a ordinanze-ingiunzioni relative a sanzioni amministrati- ve, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 534 del 1990 e 507 del 1995 le quali hanno di- chiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 5, della legge n. 689 del 1981, rispettivamente nelle parti in cui prevedeva che il giudice, in caso di mancata comparizione dell'opponente, o del suo procura- tore, alla prima udienza, in assenza di legittimo impe- dimento, fosse tenuto a convalidare il provvedimento opposto anche quando la sua illegittimità risultasse dalla documentazione allegata al ricorso, ed anche quando l'amministrazione irrogante avesse omesso il de- posito dei documenti di cui all'art. 23, comma 2 il provvedimento di convalida del provvedimento opposto a pena di nullità, contenere, oltre alla menzione deve, della mancata comparizione, alla prima udienza, 4 dell'opponente 0 del suo procuratore, la indicazione, almeno implicita, dell'avvenuto deposito dei documenti prescritti dal citato art. 23, comma 2, nonchè la moti- vazione in ordine alla infondatezza dell'opposizione, alla stregua dell'esame di detti documenti, oltre che di quelli eventualmente depositati dall'opponente (Cass. 18 maggio 2000, n. 6466; 25 giugno 1999, n. 6571). Nel caso di specie la convalida del provvedimen- to opposto risulta motivata con la sola constatazione della mancata comparizione dell'opponente cosicchè sulla base del principio sopra indicato il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO con rinvio al Giudice di pace di Reggio Emilia, in per- ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) sona di altro magistrato, che deciderà anche sulle spe- se del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Reggio Emilia in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2002, nella ca- E N a O l I Z r mera di consiglio della prima sezione civile. A o M Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Losavio Francesco Felicetti Cosauro Jranno Jelitt., 5 E S R p O RE Bianchi C e 1 D 1