Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2003, n. 2404
CASS
Sentenza 4 novembre 2003

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In tema di fermo di indiziato di delitto il giudice, sia pure ai limitati fini della convalida, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto-reato a lui sottoposto anche in modo diverso da quello prospettato dal pubblico ministero richiedente: rientra infatti tra i poteri di controllo quello di individuare, in concreto, l'ipotesi di reato al fine di stabilire se sia consentita la misura provvisoria e se quindi, correttamente, la polizia giudiziaria l'ha adottata. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. ritenendo legittima la mancata convalida del fermo da parte del GIP il quale aveva rilevato, nell'ipotesi di delitto relativo al traffico di stupefacenti, la sussistenza della attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2003, n. 2404
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2404
    Data del deposito : 4 novembre 2003

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