Sentenza 4 novembre 2003
Massime • 1
In tema di fermo di indiziato di delitto il giudice, sia pure ai limitati fini della convalida, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto-reato a lui sottoposto anche in modo diverso da quello prospettato dal pubblico ministero richiedente: rientra infatti tra i poteri di controllo quello di individuare, in concreto, l'ipotesi di reato al fine di stabilire se sia consentita la misura provvisoria e se quindi, correttamente, la polizia giudiziaria l'ha adottata. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. ritenendo legittima la mancata convalida del fermo da parte del GIP il quale aveva rilevato, nell'ipotesi di delitto relativo al traffico di stupefacenti, la sussistenza della attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2003, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Silvio - Presidente - del 04/11/2003
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 2030
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALI Patrizia - Consigliere - N. 6003/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Rovigo;
avverso l'ordinanza emessa in data 8.1.2003 dal GIP in sede, con la quale non veniva convalidato il fermo operato dai CC del Comando stazione di Lendinara;
nei confronti di:
NA ED;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Mura, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il GIP presso il Tribunale di Rovigo non convalidava il fermo operato per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 dai CC di Lendinara nei confronti di
NA HA, osservando che il reato suddetto era configurabile nella forma dell'ipotesi lieve prevista dal comma 5^ e che, pertanto, non sussistevano i presupposti di cui all'art. 384, comma 1, c.p.p. per difetto dei minimi edittali minimi;
in ordine a tale reato non sussistevano, comunque, i gravi indizi di colpevolezza a carico del fermato.
2. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore di Rovigo prospettando la violazione di legge con riferimento agli artt. 384 e 391 c.p.p.. Deduce, in proposito, che il GIP avrebbe esorbitato dai poteri di controllo consentitegli in sede di convalida, dovendo a tal riguardo limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni previste dall'art. 384 c.p.p., ossia la eventuale ricorrenza del pericolo di fuga e la configurabilità di una delle ipotesi criminose che consentono il fermo, senza sconfinare nella valutatone dei gravi indizi di colpevolezza il cui accertamento sarebbe riservato alla successiva fase processuale dell'applicazione della misura cautelare.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Il giudicante ha infatti fatto corretta applicazione dei poteri di controllo concessigli in occasione della convalida del fermo. Non è dubitabile, in proposito, che il giudice possa e debba verificare il rispetto di tutte le condizioni di legittimità del fermo poste dall'art. 384 c.p.p.. In una tale ottica, il riscontro da doverosamente effettuare riguarda non solo gli aspetti relativi ai limiti edittali della pena stabilita per il reato in ordine al quale il fermo è stato eseguito ed all'osservanza dei termini di cui agli artt. 386 e 390, commi 3 e 4, c.p.p., ma anche la ricorrenza del fondato pericolo di fuga e del grave quadro indiziario a carico. Relativamente al profilo che qui interessa dei "limiti edittali" della pena, non è dubitabile che il giudice, sia pure ai limitati fini della convalida, possa procedere alla (ri)qualificazione giuridica del fatto-reato a lui sottoposto anche in modo diverso da quello prospettato dal pubblico ministero richiedente: rientra infatti tra i poteri di controllo quello di individuare, in concreto, l'ipotesi di reato al fine di stabilire se sia consentita la misura provvisoria e se quindi, correttamente, la polizia giudiziaria l'ha adottata.
Tale possibilità è certamente concessa, laddove ricorra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90, in relazione all'eventualmente ritenuta ricorrenza della circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità di cui al 5^ comma, che può e deve essere ritenuta presente ai fini del fermo e, conseguentemente, della relativa convalida (cfr. artt. 278 e 379 c.p.p.). Relativamente al profilo, che qui parimenti interessa, del quadro indiziario, non è dubitabile, imponendolo proprio il disposto dell'art. 384 c.p.p., che il giudice rispetto al reato in contestazione debba anche verificare la sussistenza dei gravi indizi a carico del fermato, imponendolo la circostanza che nel fermo manca la condizione di flagranza che è alla base dell'arresto ex artt. 380 e 381 c.p.p.. Rispetto al fermo, in sostanza, non possono riproporsi quelle considerazioni operate in ricorso sulla preclusione per il giudicante di apprezzare, in sede di convalida, il requisito dei gravi indizi di colpevolezza. Tale preclusione può valere (solo) qualora si verta in ipotesi di arresto in flagranza, dove il giudice, nell'operato di controllo della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, deve limitarsi a verificare se sussiste lo stato di flagranza e se sia ipotizzabile uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del Cpp.. Non compete al giudice, invece, accertare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, che è apprezzamento riservato alla successiva fase processuale dell'applicazione della misura cautelare (ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 6 novembre 2002, Zanone;
Sez. 1^, 20 maggio 2003, Proc. Rep. Trib. Tolmezzo in proc. Boszormenyi). Diverso discorso deve farsi per il fermo, dove proprio l'art. 384 c.p.p. tra le condizioni di legittimità della misura (quindi del controllo giudiziale successivo) pone quella della sussistenza del "grave" quadro indiziario a carico. Al riguardo dovendosi ritenere che non sussista alcuna diversità, sul piano della dimensione qualitativa e del conseguente apprezzamento, tra gli indizi che legittimano il fermo e quelli che autorizzano, successivamente, l'adozione di una misura cautelare (cfr. Cass., 9 marzo 1992, Crisaiolo).
5. Senza potere entrare nel merito dell'apprezzamento operato dal giudicante, vertendosi in valutazione preclusa in sede di legittimità, quanto esposto è sufficiente per ritenere corretta in diritto la decisione assunta, con la conseguenza della inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004