Sentenza 17 aprile 1998
Massime • 1
La esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per i reati per i quali sia cessata la condotta o siano perfezionati gli elementi costitutivi, e questo non solo perché la commissione di un reato non esclude che la misura cautelare possa intervenire per impedirne altri, ma anche perché vi sono conseguenze dello stesso reato che il sequestro è finalizzato ad evitare anche dopo la completa consumazione di esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/1998, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Camera di consiglio
Dott. Gennaro Tridico Presidente del 17/4/1998
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. Dott. Amedeo Postiglione Consigliere N. 1254
3. Dott. Renato Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 7255/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CH SE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza dell'8/12/1/98 pronunciata dal Tribunale del riesame di Foggia. -Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo;
-sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. V. Martusciello, con le quali chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
-sentito il difensore, avv. P. Medina, che si riporta al ricorso ed alle conclusioni del P.G.;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.I.P. presso la Pretura di Foggia, con provvedimento 3/12/97, in accoglimento della richiesta del P.M., ordinava -in relazione ai reati di cui agli artt. 20 lett. c) L. n. 47/1985, 1-sexies L. n.431/1985, 388, comma 2, c.p.- il sequestro preventivo di un'area di proprietà di TT RI;
IO US- in cui erano in corso lavori di realizzazione di un manufatto parzialmente interrato da adibire a garages.
Avverso tale provvedimento veniva proposta istanza di riesame da parte degli indagati, che il Tribunale, con l'ordinanza indicata in premessa, rigettava, riconoscendo l'astratta ipotizzabilità del reato, in quanto i locali in corso di realizzazione, non qualificabili pertinenze, non erano "interrati", ma "seminterrati" e dunque soggetti al regime concessorio.
Ricorre per cassazione IO US e chiede l'annullamento dell'impugnato provvedimento, deducendo: 1) violazione dell'art. 606, lett. b) e d), c.p.p. e falsa applicazione dell'art.20 lett. c) L. n. 47/1985 in relazione all'art. 9 L. n. 122/1989, in quanto la realizzazione di parcheggi a servizio di fabbricati esistenti è soggetta solo ad autorizzazione gratuita e non a concessione edilizia;
2) vizio della motivazione in ordine alla configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. c) L. n. 47/1985, giacché le opere in questione erano state autorizzate dal Sindaco di Vieste, previo rilascio di nulla osta paesaggistico;
3) violazione dell'art. 321 c.p.p., essendo l'intervento edilizio già completato, al momento del sequestro preventivo, per cui non ricorrevano le condizioni di legge dello stesso.
All'odierna udienza camerale, il P.M. e la difesa concludono come sopra riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
È d'uopo premettere che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte (Sez. III, c.c. 20 settembre 1996, n. 3195, Russo) condiviso dal Collegio, la esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per reati per i quali sia cessata la condotta o siano perfezionati gli elementi costitutivi, e questo non solo perché la commissione di un reato non esclude che la misura cautelare reale possa intervenire per impedirne altri, ma anche perché vi sono conseguenze dello stesso reato che il sequestro è finalizzato ad evitare anche dopo la completa consumazione di esso. Infatti, le "conseguenze del reato", che il legislatore intende impedire attraverso il sequestro preventivo, non possono identificarsi -proprio perché sono "conseguenze"- ne' con la condotta nei reati formali, ne' con il evento naturalistico in quelli materiali.
Per tali considerazioni, la consumazione del reato (e quindi la natura istantanea o permanente di esso) non è determinante ai fini di stabilire la legittimità o meno del sequestro preventivo, ma occorre individuare caso per caso quali conseguenze -tra tutte quelle possibili, anche se giuridicamente irrilevanti o non volute dall'agente- la misura cautelare sia destinata ad impedire. Ovviamente dovrà sempre trattarsi di conseguenze connesse all'offesa del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Venendo alla fattispecie in esame, oltre alle considerazioni che precedono, occorre evidenziare che il Tribunale, a seguito di accertamento "in fatto", ha desunto che i lavori -al momento dell'adozione del provvedimento cautelare- erano tutt'altro che terminati, specificando i motivi di tale convincimento, donde la chiara infondatezza del terzo motivo di ricorso.
Alla stessa conclusione si perviene anche in ordine alle altre doglianze, relative all'astratta configurabilità dei reati ipotizzati a carico dell'indagato.
In realtà la decisione impugnata si ferma alla dimostrazione del fumus della sola contravvenzione di cui all'art. 20 lett. c) L. n.47/1985, ritenendo il Tribunale superflua una analoga indagine in ordine agli altri reati ipotizzati.
Con riferimento alla detta contravvenzione, il giudice del riesame con motivazione adeguata e corretta- indica le ragioni per le quali ritiene prima facie non applicabile al caso di specie la normativa invocata dal ricorrente (art. 9 L. n. 122/1989 e art. 17, comma 90, L. n. 127/1997), che subordina la realizzazione di talune autorimesse alla sola autorizzazione gratuita.
Rileva questo Collegio, che aldilà del problema -tutt'altro che pacifico- se i manufatti seminterrati, come quello in questione, possano equipararsi o meno a quelli interrati, ai quali si riferisce specificamente la menzionata normativa, è di ostacolo all'applicazione di essa, almeno in questa fase, la mancanza del sicuro vincolo di pertinenzialità, a detta del Tribunale, tra le autorimesse in esame e la preesistente abitazione del ricorrente. Risulta, infatti, che detta abitazione si trova "nel palazzo vicino" a quello dove è stata intrapresa la realizzazione dei garages, per cui non sussisterebbe l'evidente e durevole rapporto strumentale tra i due immobili.
Inoltre, per l'assoggettabilità delle opere alla semplice "autorizzazione gratuita", stando al disposto delle norme citate, la legge n. 122/1989 richiede che i garages siano realizzati nello stesso fabbricato in cui trovasi l'unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza, e la legge n. 127/1997 amplia detta possibilità, contemplandone la realizzazione anche in aree pertinenziali esterne al fabbricato. Nel caso di specie, però, è pacifico che il manufatto in costruzione si trovi in un palazzo diverso da quello ove è l'abitazione del ricorrente, e non risulta che l'area su cui il primo insiste sia di pertinenza di tale secondo fabbricato.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, in mancanza di elementi convincenti in ordine all'assoggettabilità alla sola autorizzazione gratuita delle opere in esame, appare sussistente -nella presente fase processuale- il fumus delicti sufficiente per giustificare il provvedimento di sequestro, pur considerando che il ricorrente ha operato sulla base di una autorizzazione del Sindaco avente ad oggetto l'intervento edilizio in questione. Come correttamente osservato dal Tribunale, "la questione appare più congruamente apprezzabile da parte del giudice e nella fase della cognizione piuttosto che nell'attuale fase cautelare".
Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1998