Sentenza 2 maggio 2000
Massime • 1
La confisca obbligatoria, ai sensi dell'art.12, comma 4, del d.lgs.25 luglio 1998, n.286, del mezzo di trasporto utilizzato per il compimento dei reati in materia di immigrazione clandestina previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, non può aver luogo, in applicazione della regola generale dettata dall'art.240, commi terzo e quarto, cod.pen., qualora trattisi di mezzo appartenente a persona estranea al reato. L'estraneità, peraltro, non deriva in modo automatico dal fatto che il proprietario del mezzo non abbia subito condanna, dovendosi in realtà considerare estraneo al reato, sempre secondo i principi generali elaborati con riguardo al citato art.240 cod.pen., soltanto chi, indipendentemente dall'essere stato o meno sottoposto a procedimento penale, risulti di fatto non aver avuto alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del reato stesso. (Nella fattispecie, trattandosi di un peschereccio adoperato per il trasporto di clandestini dall'Albania all'Italia e pertanto sequestrato e confiscato all'esito del processo svoltosi a carico dei componenti dell'equipaggio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata respinta dal giudice dell'esecuzione la richiesta di restituzione avanzata dal proprietario dell'imbarcazione, considerando che non vi erano elementi tali da far pensare che costui fosse stato ignaro dell'illecito uso dell'imbarcazione medesima e che risultava inverosimile la tesi da lui sostenuta, secondo la quale lo spostamento del mezzo dall'Albania all'Italia sarebbe stato disposto al fine, del tutto antieconomico, di effettuare rifornimento di carburante e far applicare sullo scafo della pittura antiruggine).
Commentari • 2
- 1. L'istituto della confisca nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 ottobre 2021
- 2. Il proprietario ubriaco rischia la confisca del veicolo anche se non è alla guidaAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2000, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 02/05/2000
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N.3281
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N.04684/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL PR n. il 15.07.1965
nel procedimento a carico di HA AL PIÙ DUE
avverso ordinanza del 17.11.1999 TRIBUNALE di BRINDISI sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MABELLINI ANNA lette le conclusioni del P.G. che chiede il rigetto del ricorso Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I - Il difensore di EL RE ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Brindisi ha respinto l'incidente d'esecuzione proposto dal suo assistito, quale terzo interessato, avverso il provvedimento di confisca della nave da motopesca a lui intestata, disposta con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. nel procedimento penale a carico di XH EM + 2. Nell'ordinanza si era rilevata l'assenza di elementi indicativi che l'affidamento del motopeschereccio carico di clandestini fosse avvenuto in Albania all'insaputa del proprietario, e si era considerata la oggettiva pericolosità della restituzione del mezzo in rapporto all'uso fattone. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 240 c.p., 12 d. lgs. 25.7.98 n. 286 e 445 c. 1 c.p.p., nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Rileva che l'art. 12 del Testo Unico sull'immigrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 240 c.p., esclude dall'applicazione della confisca il mezzo che appartenga a persona estranea al reato. Accertata tale circostanza, in quanto il giudice di merito nulla poteva affermare in ordine ad elementi indicativi di un concorso penalmente rilevante, non poteva essere disposta la confisca se non a seguito di una inammissibile inversione dell'onere della prova. Rileva comunque che la estraneità del RE al reato risulta altresì dal movente del tragitto in Italia ordinato all'equipaggio, consistente nella necessità di fare rifornimento di gasolio e di pittura antiruggine, come confermato dalla Capitaneria di porto di Brindisi. Esclude comunque la pericolosità oggettiva del bene confiscato.
II - Il ricorso è infondato.
La materia è regolata dall'art. 12 c. 4 D.Lgs. 23 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), come modificato dall'art. 2 del D. lgs. 13.4.1999 n. 113 (titolato "Disposizioni correttive" al testo unico sopra citato), che al primo comma dispone: "Nei casi previsti dai commi 1 e 3" (relativi ai reati di agevolazione dell'ingresso clandestino in Italia di cittadini extracomunitari) "è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti".
La norma nella sua nuova formulazione non prevede la espressa deroga alla confisca dettata nella precedente dizione del medesimo quarto con una come segue:"...salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato". Deve tuttavia ritenersi, per motivi sistematici, che la misura di sicurezza obbligatoria in esame prevista dalla legge speciale, concernente mezzi di trasporto, e quindi beni la cui detenzione non costituisce di per sè reato, non possa aver luogo "se la cosa appartiene a persona estranea al reato", secondo il dettato del terzo e quarto comma dell'art. 240 c.p., che regola in generale la materia della confisca.
La estraneità al reato del proprietario non deriva in modo automatico dall'assenza di condanna nei suoi confronti. Il proprietario per una serie di motivi può essere rimasto estraneo al procedimento penale, ed il suo rapporto con il reato deve essere valutato separatamente, nella fase del sequestro con il procedimento disciplinato dall'art. 100 c.2 T.U. n. 309 del 1990, richiamato dall'art. 12 c.8 T.U. n. 286 del 1998 come modificato dall'art. 2 D.Lgs. n. 113 del 1999, a confisca avvenuta con incidente di esecuzione a norma dell'art. 666 c.p.p. Il criterio per valutare la estraneità al reato della persona proprietaria del bene con il quale il reato è stato commesso devono trarsi dalla giurisprudenza formatasi in tema di applicazione dell'art. 240 c.p. In questa prospettiva, "può ritenersi estraneo al reato soltanto chi risulti non aver avuto alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del reato stesso, ossia soltanto chi non abbia posto in essere alcun contributo di partecipazione o di concorso, ancorché non punibile, e non anche colui il quale, pur implicato nella fattispecie criminosa, sia sfuggito o non sia stato sottoposto o venga separatamente sottoposto a procedimento penale" (Cass. Sez. I, 15.11.95, Amadei, R.V. 202757); deve intendersi per estraneo al reato "soltanto colui che in nessun modo partecipi alla commissione dello stesso o all'utilizzazione dei profitti che ne sono derivata (Cass. Sez. II, 18.11.92, Tassinari, RV. 193422);" l'estraneità al reato esige che la persona cui le cose appartengono non abbia partecipato con attività di concorso o altrimenti connesse, ancorché si tratti di persona non punibile perché priva di capacità penale (Cass. Sez. I), 31.7.91, S.r.l. Capital Finanziaria Italiana, RV. 188391). Tale impostazione, per la quale è ritenuta la connessione tra il reato ed una persona pur se il concorso in senso tecnico non sia ipotizzabile, o se il soggetto sia privo di capacità penale è conseguente alla natura della confisca, che quale misura di sicurezza che non ha funzione punitiva ma cautelare. Conformemente a tale indirizzo la confisca prevista dalla legge speciale qui in esame mira ad evitare che siano restituiti al proprietario, del quale non sia accertata la estraneità al reato, beni in concreto utilizzati per commettere il reato stesso, con il rischio che a tale scopo siano ulteriormente destinati. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha ritenuto la consapevolezza nell'attuale ricorrente dell'uso illecito al quale era destinato il suo motopeschereccio dall'equipaggio, sottolineando l'evidente antieconomicità di un tragitto dall'Albania a Brindisi attuato secondo la tesi difensiva al solo scopo di far rifornimento di gasolio e ricoprire con antiruggine l'imbarcazione. La motivazione, immune da vizi di illogicità, evidenzia come il RE condividesse le finalità di coloro ai quali egli aveva consegnato l'imbarcazione e che attuarono il trasporto dei clandestini in Italia, e vale ad escludere che egli sia fosse "persona estranea al reato", sola qualifica in base alla quale l'art. 12 D.lgs. 25.7.1998 n. 286 esclude l'applicazione della confisca del mezzo appartenente a terzi.
Il ricorso deve essere quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2000