Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
Sussiste, per il commercio dei prodotti insetto-repellenti - da considerarsi assimilati agli insetticidi - l'obbligo incondizionato e generalizzato della preventiva registrazione presso il Ministero della Sanità quali presidi medico-chirurgici. (Fattispecie in tema di prodotti antitarlo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/1999, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. Renato Acquarone Presidente del 30/3/1998
1. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. N. 1228
3. Dott. Francesco Novarese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Amedeo Franco Consigliere N. 24109/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine avverso l'ordinanza del Tribunale di Udine in data 29.05.1998 che ha annullato il decreto con cui il p.m. aveva convalidato il sequestro operato dai CC presso l'esercizio commerciale Mondial Color s.a.s. di citi è legale rappresentante IN AU:
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Mario Fraticelli, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
Sentito il difensore, avv. Giuliano Scialino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con ordinanza in data 29 maggio 1998 il Tribunale del riesame di Udine annullava il decreto con cui il p.m. aveva convalidato il sequestro operato dai CC del NAS presso l'esercizio commerciale Mondial Color s.a.s. disponendo la restituzione a IN AU, legale rappresentante della società, delle confezioni dei prodotti insettorepellenti NE Defend-Ammon e NE antitarloAmmon, che non risultavano registrati presso il Ministero della Sanità. Affermava che non era configurabile il reato ipotizzato (art. 189 T.U. l. s.) non sussistendo l'obbligo della preventiva registrazione per tali prodotti.
Il disposto del D.M. 31.07.1971 ("tutti i prodotti insetto- repellenti sono da considerarsi assimilati agli insetticidi e come tali soggetti alla registrazione come presidi medico-chirurgici") non prevede l'obbligo generalizzato della registrazione, essendo tale adempimento previsto per gli insetticidi menzionati in specifiche disposizioni normative, quali il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 21.09.1954, il D.M.
6.03.1978 e il D.M. 18.07,1980, mentre il d.P.R. 24.05.1988 n. 223, che ha assoggettato i preparati antiparassitari per la protezione del legno alla disciplina dei presidi medico-chirurgici, non opera perché non è stato emanato il decreto ministeriale di attuazione. Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine denunciando violazione di legge poiché la normativa vigente impone la registrazione dei prodotti insetto- repellenti (insetticidi) presso il Ministero della Sanità. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Sussiste il denunciato il vizio di violazione di legge, avendo la decisione e impugnata erroneamente interpretato il D.M. 31.07.1971 e l'art. 8, comma 3, della legge n. 223/1988, nonché disapplicato le norme che disciplinano il commercio dei presidi medico-chirurgici e, specificamente, dell'art. 189 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, come modificato dall'art. 6 della legge 1 maggio 1941 n. 422,
secondo cui "il commercio di presidi medici e chirurgici è sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'Interno". L'obbligo della registrazione dei prodotti insetto-repellenti è stato espressamente imposto dal D. M. 31 luglio 1971 che ha stabilito che "tutti i prodotti insetto-repellenti sono (la considerarsi assimilati agli insetticidi e come tali soggetti alla registrazione come presidi medico-chirurgici".
A tale disciplina si è uniformato il regolamento di esecuzione della legge n. 422/1941, emanato con d.P.R. 13 marzo 1986 n. 128, che ha espressamente inserito i prodotti insettorepellenti tra i presidi medico-chirugici (Classe IV).
Ne consegue che il dato positivo regolante la materia impone, per il commercio di tali prodotti, l'obbligo incondizionato e generalizzato della preventiva registrazione presso il Ministero della Sanità, erroneamente escluso dal Tribunale con una argomentazione che rafforza, invece, la tesi contraria, poiché le norme menzionate hanno esteso il suddetto obbligo a prodotti che non erano compresi nel richiamato Regolamento, con riferimento alla destinazione d'uso (floreale ed agricolo).
Pertanto i prodotti destinati a combattere organismi animali e vegetali nocivi all'ambiente, tra cui rientrano quelli destinati alla distruzione dei parassiti del legno, vanno considerati presidi medico chirurgici soggetti a registrazione.
È in linea con tale conclusione anche il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 223, che ha attuato le direttive CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi denominati antiparassitari, e all'art. 8 comma 1 lett a) assoggetta i preparati a protezione del legno alla disciplina dei presidi sanitari di cui all'art. 6, primo comma, del suddetto Regolamento di esecuzione, confermando l'obbligatorietà della registrazione.
La mancata emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 8 comma 3 della suddetta legge non esclude l'obbligatorietà della registrazione, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, essendo tuttora vigente il precedente decreto ministeriale 31 luglio 1971. Da quanto puntualizzato in diritto consegue che erroneamente è stata annullata la disposta misura cautelare, che, pertanto, deve essere ripristinata non occorrendo ulteriori pronunce al riguardo. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P M Q
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ripristina il disposto sequestro.
Così deciso in Roma, nella Carriera di Consiglio il 30 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1999