Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2011, n. 40974
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Sentenza 14 ottobre 2011

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La dichiarazione di inammissibilità "de plano" di una richiesta proposta in fase esecutiva (nella specie, richiesta del condannato di applicazione della misura attenuativa dell'affidamento in prova al servizio sociale) può essere riservata al Presidente del collegio giudicante solo quando difettino i requisiti posti direttamente dalla legge per l'accoglimento della stessa, e la relativa statuizione non implichi alcuna valutazione discrezionale. (Nella specie, il Presidente di un tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, rilevando che l'instante stava espiando una condanna per reato aggravato ex art. 7 l. n. 203 del 1991, e che dagli atti non emergevano elementi utili a legittimare l'ammissibilità della domanda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2011, n. 40974
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40974
    Data del deposito : 14 ottobre 2011

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