Sentenza 14 ottobre 2011
Massime • 1
La dichiarazione di inammissibilità "de plano" di una richiesta proposta in fase esecutiva (nella specie, richiesta del condannato di applicazione della misura attenuativa dell'affidamento in prova al servizio sociale) può essere riservata al Presidente del collegio giudicante solo quando difettino i requisiti posti direttamente dalla legge per l'accoglimento della stessa, e la relativa statuizione non implichi alcuna valutazione discrezionale. (Nella specie, il Presidente di un tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, rilevando che l'instante stava espiando una condanna per reato aggravato ex art. 7 l. n. 203 del 1991, e che dagli atti non emergevano elementi utili a legittimare l'ammissibilità della domanda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2011, n. 40974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40974 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 14/10/2011
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3217
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 12986/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CECERE AMODIO N. IL 23/03/1975;
avverso il decreto n. 268/2011 PRESIDENTE TRIBUNALE SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 22/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni che ha domandato l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al tribunale di Sorveglianza di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 22.1.2011 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Cecere Amodio, volta ad ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale rilevando che l'istante sta espiando una condanna per reato aggravato ai sensi del D.L. n.152 del 1991, art. 7 e che "non sono presenti in atti elementi utili per l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 4 bis Ord. Pen.".
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Cecere, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato - redatto su modello prestampato - in quanto evidentemente generica e priva di qualsivoglia valutazione in ordine ai numerosi elementi dedotti dall'istante al fine di superare la preclusione normativa:
breve periodo di partecipazione all'attività delittuosa, svolgimento di attività lavorativa durante tutto il periodo di espiazione della pena;
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Tavoletta Cesare in ordine ai fatti commessi dal Cecere;
cd. collaborazione impossibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come è noto, il presidente di un organo collegiale può dichiarare de plano inammissibile una richiesta, a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, solo quando facciano difetto i requisiti posti direttamente dalla legge che non implichino alcuna valutazione discrezionale (Sez. 1, n. 277, 13/01/2000, Angemi rv. 215368; Sez. 1, n. 5265, 04/12/2001, Cari, rv. 220687; Sez. 1, n. 23101, 19/05/2005, Savarino, rv. 232087).
Invero, l'espiazione di pena inflitta per reato ostativo alla fruizione dei benefici penitenziari a norma della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis non può concretizzare, di per sè sola, la mancanza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto che autorizza una declaratoria di inammissibilità dell'istanza da parte del presidente del tribunale di sorveglianza nel caso in cui l'interessato abbia prospettato che si versi in ipotesi di collaborazione ininfluente o impossibile come previsto dal comma 1 bis della citata norma.
Come rilevato dal ricorrente, dagli atti risulta che l'istanza era stata avanzata anche sulla base della ritenuta cd. collaborazione impossibile. Pertanto, il decreto presidenziale impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la decisione sull'istanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011