Sentenza 20 settembre 1999
Massime • 1
Per il disposto dell'art. 9 della legge fallimentare la competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sua sede principale, ove cioè promuova sul piano organizzativo i suoi affari, tale luogo di regola coincidendo con quello della sede legale. Tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza, può essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio e formale della sede legale, ovvero della diversa ubicazione di tutte le attività direzionali dell'impresa e della loro parte più significativa, restando in ogni caso irrilevante il trasferimento della sede legale non accompagnato dal reale trasferimento del centro propulsore o contestuale all'effettiva cessazione di alcune attività dell'impresa stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/1999, n. 10147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10147 |
| Data del deposito : | 20 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo VITRONE Presidente
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. Relatore
Dott. Angelo SPIRITO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sulla richiesta di regolamento di competenza formulata d'ufficio dal:
Tribunale di NE nel proc. fall. 84/96 a carico della s.a.s. LU GH di SE NC & e. ed aperto dalla istanza della s.p.a. PO e con riguardo alla pronunzia di incompetenza adottata da:
Tribunale di TE (n. 460/95 R.G.)
Udita la relazione effettuata dal cons. relatore dr. Luigi Macioce nella camera di consiglio del 20.5.99. Lette le richieste del P.G. in data 9.8.98 per la declaratoria di competenza del Tribunale di TE.
RILEVATO CHE:
1. La soc. p.a. POLTI - sull'assunto di essere creditrice, per merci fornite, della s.a.s. LU GH di SE NC & c. con sede in NO, di vantare a tal titolo un consistente credito e di ave, inutilmente ottenuto, ed azionato "in executivis" il 25.8.95, d.i. 23.9.94 del Presidente del Tribunale di Como - chiedeva al Tribunale di TE di dichiarare il fallimento della debitrice.
2. Il Tribunale di TE con sentenza 559/96 (su istanza n. 460/95), rilevato che da istruttoria prefallimentare risultava che da oltre un anno l'Impresa aveva cessato ogni attività e che, mancando ogni prova della sede effettiva, si doveva far capo alla residenza dell'accomandatario onde rinvenire il Tribunale competente ad esaminare l'istanza di fallimento, dichiarava la propria incompetenza per territorio indicando nel Tribunale di NE (nella cui circoscrizione era il Comune, di Militerno, ove risiedeva l'accomandatario) il Giudice competente.
3. Il Tribunale di NE, pronunziando nei procedimenti riuniti sotto il n. 84/96 proposti sia dalla soc. PO (con nuovo ricorso 29.11.96) sia dalla soc. Va.ri.me., prendeva atto delle premesse della sentenza di incompetenza 559/96 del Tribunale di TE, rilevava che le informative dei CC di UR e TE in data 4.6 e 6.5.97 non avevano fornito alcun elemento per individuare in Militerno la sede effettiva della società, considerava che la residenza ivi dell'accomandatario (che pur ivi aveva ricevuto il titolo esecutivo) non era elemento per far ritenere collocata in Militerno la sede dell'Impresa anche se ai soli fini liquidatori, e conseguentemente richiedeva d'ufficio il regolamento ai sensi degli artt.45-47 4^ comma L.F.
4. In tal senso, motivatamente, concludeva il P.G. nelle sue richieste 9.8.98.
CONSIDERATO CHE:
I. Indiscutibile essendo l'ammissibilità della richiesta officiosa di regolamento, in caso di conflitto negativo di competenza, devesi premettere alla valutazione del merito del sottoposto conflitto che - come più volte affermato da questa Corte - per il disposto dell'art. 9 L.F. la competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l'Impresa ha la sua sede principale, ove, cioè, promuova sul piano organizzativo i suoi affari, tal luogo di regola coincidendo con quello della sede legale. Ma siffatta presunzione di coincidenza ben può essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale ovvero della diversa ubicazione di. tutte le attività direzionali dell'Impresa o della loro parte più significativa, restando in ogni caso irrilevanti i trasferimenti della sede legale non accompagnati dal reale trasferimento del centro propulsore o contestuali alla effettiva cessazione di alcuna attività dell'impresa stessa (Cass. 4560/99 - 355/99 - 2795/97 - 1625/97 - 5118/96).
2. Su queste premesse in diritto - alle quali il Collegio ritiene di aderire - pare del tutto condivisibile la valutazione espressa dal P.G. nella richiesta 9.8.98 a mente della quale viene evidenziata l'inesistenza di alcun serio elemento idoneo a far ritenere superata la presunzione di coincidenza "de qua".
3. In tal senso, infatti, e come esattamente rilevato dalla ordinanza di remissione, se è possibile che l'attività dell'Impresa ebbe a cessare sin dal 1993, non essendo stata provata alcuna successiva operazione ed immutata rimanendo la sede legale in NO di TE, e se è ben vero che la presunzione di coincidenza in tal luogo della sede effettiva ben potrebbe essere superata dalla prova della ubicazione in altro luogo dell'attività produttiva o direzionale (o di sua parte rilevante), è anche vero che, contrariamente all'inesatta opinione espressa dal Tribunale di TE, tal prova non poteva certo essere rinvenuta nella cessazione anteatta dell'attività della sede sociale di NO (trattandosi solo della prova dell'assenza di attività e non della prova del suo svolgimento altrove) ne' tampoco nella residenza (in Militerno) del socio accomandatario (mancando alcun elemento per affermare che ivi sarebbe stata svolta una qualche attività pur a carattere liquidatorio: cfr. cass. 523/96 e 141/96).
4. Conseguentemente, nel riferito, quadro di fatto, devesi ritenere non superata in alcun modo la ridetta presunzione di coincidenza e del tutto erronea l'individuazione di una inconsistente competenza residuale presso il domicilio dell'accomandatario: con la conseguenza, pertanto, che rimane radicata in TE la competenza a provvedere sulle proposte istanze di fallimento.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione,
dichiara la competenza del Tribunale di TE a provvedere sulle istanze di fallimento proposte a carico della LU GH s.a.s. di SE NC & c.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 1999