Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2002, n. 7225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7225 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DE POPOLO SALIANO0 7 225 / 02 REPUBBLICA T LA CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 18646/99 - Consigliere Cron. 20287 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud.14/02/02 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: GR TT, elettivamente domiciliata in ROMA G. MAZZINI 4, presso lo studio dell'avvocato V.LE AVALLONE, che la rappresenta e difende, giusta NUNZIO delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTI, GIUSEPPE FABIANI, VINCENZO GORGA, giusta2002 714 delega in calce alla copia notificata del ricorso;
-1- - resistente con mandato avverso la sentenza n. 997/99 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 24/07/99 R.G.N. 1407/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato PICCIOTTI UMBERTO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 24 luglio 1999 il Tribunale di Torre Annunziata, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.497/88, ha accolto la domanda, respinta invece dal Pretore, proposta da NI LD contro l'INPS per ottenere la indennità di disoccupazione agricola rivalutata secondo gli indici Istat, disattendendo la eccezione di decadenza formulata dall'Istituto previdenziale alla stregua dei principi espressi nella sentenza n.6491 del 18 luglio 1996 delle Sezioni Unite di questa Corte ed osservando, nel merito, che la ricorrente aveva dato prova della propria qualità di bracciante e del numero di giornate sulle quali andava calcolata la rivalutazione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la LD con due motivi di censura. L'INPS ha depositato la procura speciale al proprio difensore. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.) e censura la sentenza impugnata per aver disposto la totale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nonostante l' integrale accoglimento della domanda, ciò che comportava l'attribuzione all'assicurata, totalmente vittoriosa, degli onorari minimi di difesa e relativi diritti stabiliti inderogabilmente dall'art. 4 del d.m. 5 ottobre 1994 n.247. Con il secondo motivo e con denuncia di vizi di motivazione (in relazione all'art.360 n.5 c.p.c.) assume che non è sufficiente la motivazione espressa dal Tribunale per giustificare la disposta compensazione, in quanto i “giusti motivi” che possono far propendere per un governo delle spese diverso dall'applicazione del criterio della soccombenza ricorrono in presenza di una questione nuova, mentre nella specie la richiamata sentenza delle Sezioni Unite n.6491/96, “senza scoprire nulla di nuovo", non ha fatto altro che riaffermare i limiti di applicazione della decadenza e dare una lettura 3 corretta della norma dell'art. 2964 cod.civ., che una certa cultura giuridica aveva male interpretato. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, non sono fondati. E noto il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, alla stregua del quale la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, integralmente o parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa;
mentre resta insindacabile la statuizione di compensazione per “giusti motivi”, con il solo limite ove tali motivi vengano esplicitati - che gli stessi non risultino erronei o palesemente illogici (per tutte, Cass. 13 gennaio 2000 n.319, 27 dicembre 1999 n.14576, 12 marzo 1999 n.2216). Costituisce poi orientamento giurisprudenziale altrettanto consolidato quello che la compensazione totale o parziale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., è ammissibile anche nei confronti di un assicurato o assistito totalmente vittorioso in una controversia concernente la previdenza o l'assistenza obbligatorie, non ostandovi la norma eccezionale di cui all'art.152 disp. att. c.p.c., derivando da una simile pronuncia non una condanna, sia pure parziale, dell'assicurato o assistito al pagamento delle spese in favore della controparte, ma solo la negazione del diritto dello stesso ad ottenere il rimborso di quelle da lui sostenute (vedi, per tutte, Cass. 4 novembre 1995 n.11499, 13 aprile 1995 n.4234, 27 aprile 2000 n.5390). Quanto al denunciato vizio di motivazione, osserva la Corte che il Tribunale ha individuato le ragioni della compensazione nel diverso esito dei giudizi di merito e nella estrema complessità e incertezza della materia trattata, dopo aver ricordato, nel corso della motivazione, che la questione della idoneità o meno della richiesta della indennità di disoccupazione ad impedire la decadenza dal diritto a domandarne l'adeguamento 4 economico aveva dato luogo a un persistente contrasto interpretativo nella giurisprudenza a sezioni semplici della Corte di cassazione, non risoltosi neppure dopo l'intervento della sentenza delle Sezioni Unite n.6491/96 (significativamente, la sentenza impugnata richiama la pronunzia della Sezione Lavoro n.9965 del 1996, ancora assertiva dell'orientamento disatteso dalle S.U.). E una siffatta valutazione appare sicuramente congrua, così da apparire insindacabile in questa sede, rappresentando l'incertezza della giurisprudenza sull'oggetto del contendere una tipica ragione di compensazione, per la possibilità di esiti opposti della lite che la stessa (come, del resto, è avvenuto nel caso concreto) è suscettibile di determinare rispetto alla pretesa azionata. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nonostante la soccombenza, la ricorrente non va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in applicazione l'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2002 Il Cons. estensore Il Presidente English Cambe fue elb bolet I IL CANCELLIERE D A 0 S 3 , 1 Depositato in Cancelleria S 3 O . A 5 L T T 97 MOS 2017 L R , . O A A N ' B S L I E L 3 P D E IL CANCELLERE S 7 - D I A 8 T I N - S S 1 G O N 1 O P E S A E M I I D G A E A Æ , D R O O P T E R T T T I S N A R I I E L G S D L E E E R O D