Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
Il reato di falsa perizia previsto dall'art. 373 cod. pen. è ipotizzabile anche nei confronti del consulente tecnico nominato nel corso di un procedimento di istruzione preventiva quale l'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2003, n. 10651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10651 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 10/01/2003
1. Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO FR - Consigliere - N. 39
3. Dott. GRAMENDOLA FR P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 274/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 6.6.2001 della Corte di appello di Lecce;
letti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., Dott. Oscar CEDRANGOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato: Avv. Angelo PALLARA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11.10.1999, il Tribunale di Lecce dichiarava LO CO colpevole del reato di cui all'art. 373 c.p. e, previa concessione delle attenuanti genetiche e con il beneficio della sospensione condizionale, lo condannava alla pena di anni due di reclusione con ogni conseguenza di legge, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile GA EL.
Secondo la impostazione accusatoria, recepita dal Collegio giudicante, il LO - nominato c.t.u. dal competente Pretore, a seguito del ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dal menzionato GA e finalizzato all'accertamento delle cause dell'incendio sviluppatosi a carico dell'autovettura "Citroen XM" di proprietà dell'istante (poco tempo prima affidata alla officina autorizzata di LI FR per la esecuzione di alcuni lavori di manutenzione) in funzione della successiva instaurazione di una causa per risarcimento danni - aveva intenzionalmente taciuto, nell'elaborato scritto redatto in riferimento all'incarico commessogli, quanto emerso nel corso degli accertamenti compiuti in contraddittorio con le parti interessate: l'esistenza di un foro nel tubo di rimanda della benzina, tale da consentire la fuoriuscita del carburante e da ritenersi - per posizione, segni di bruciatura e di cristallizzazione dovuti alla esposizione a forte temperatura e direzione assunta dalla benzina da esso sgorgata - più che probabile causa dell'incendio verificatosi. Così omettendo scientemente di portare a conoscenza del giudice civile un fatto rilevante ai fini della definizione del procedimento, nell'ambito del quale era stato chiamato ad operare nell'ambito del compito affidatogli dal giudice. Interposto gravame dall'imputato, la Corte d'appello di Lecce, con sentenza in data 6.6.2001, in parziale riforma della decisione del primo giudice, riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi quattro di reclusione.
Con il proposto ricorso, il LO denuncia:
- nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 373 c.p., 61, 64 e 696 c.p.c..
Si sostiene non esservi dubbio che ai sensi dell'art. 64 c.p.c, debbono applicarsi al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti: tuttavia non può ritenersi che l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c. sia riconducibile alla consulenza tecnica disposta nell'ambito del processo civile, in quanto tale adempimento è soltanto limitato alla descrizione dello stato e delle condizioni dei luoghi, senza che il tecnico incaricato possa esprimere parere al riguardo: l'elaborato scritto depositato dal consulente nominato ex art. 696 c.p.c. non è, peraltro, destinato al giudice, poiché, da un lato, non vi è ancora un giudizio nell'ambito del quale debba essere adottato un provvedimento decisorio;
dall'altro lato, al consulente non è richiesto un contributo per le valutazioni proprie del giudice nell'ambito di materie tecniche non rientranti nelle cognizioni di quest'ultimo. A ciò è da aggiungere che la relazione del consulente nominato nell'ambito della procedura di accertamento tecnico preventivo non è neppure automaticamente acquisita agli atti di giudizio, giacché può essere prodotta, a richiesta di parte, solo su autorizzazione del giudice (cfr. artt. 184 e 698 co. 3 c.p.c);
- nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606 co. 1 lett. B) c.p.p., in relazione agli artt. 373 c.p. e 64 c.p.c. Si osserva come risulti specificamente dal testo dell'impugnata sentenza, che l'elaborato scritto redatto dal LO, ai sensi dell'art. 696 c.p.c, non è mai stato portato all'attenzione del giudice, talché il reato di cui all'art. 373 c.p. - ove la norma dovesse ritenersi applicabile al caso di specie - non potrebbe dirsi consumato.
Contrariamente ai delitti di falso, che sono reati di mera condotta, quelli
contro
F amministrazione della giustizia, come il delitto di falsa perizia o interpretazione, sono reati (istantanei) di evento, sicché per la loro consumazione è necessario che il giudice venga a conoscenza della falsa rappresentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamata la norma ex art. 64 c.p.c, secondo cui "si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti", la questione da affrontare e risolvere, è quella diretta a stabilire se ricadono nella sfera di applicabilità dell'art. 373 c.p. le falsità commesse dal consulente tecnico nel corso di un procedimento di istruzione preventiva (accertamento tecnico ex art.696 c.p.c). Il vigente codice di procedura civile, nella sezione IV (capo III, libro quarto), riguardante i procedimenti di istruzione preventiva, prevede e disciplina in modo organico, l'assunzione in caso di urgenza, di mezzi di prova prima dell'instaurazione del giudizio in previsione dello stesso. Tra tali mezzi rientrano appunto quelli regolati dall'art. 696 c.p.c. Poiché "ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus", non è dato vedere come e perché debbano distinguersi, ai fini dell'applicabilità dell'art. 373 c.p., tra i procedimenti civili quelli di cognizione in particolare, per ritenere applicabili soltanto a questi ultimi e non anche a tutti i procedimenti il richiamato art. 373.
Del resto nella generica nozione di procedimento vanno compresi non solo il procedimento di cognizione e quello di esecuzione, ma anche i procedimenti cautelari che servono a predisporre e a garantire i mezzi probatori del processo definitivo, non potendo contestarsi che nel concetto di procedimento rientri qualsiasi complesso di atti coordinati al raggiungimento di un determinato scopo, fra le parti interessate e l'ufficio giudiziario e regolati dalla legge processuale.
Dal punto di vista dell'interpretazione letterale della norma e del significato proprio della terminologia adoperata dal legislatore, non può, dunque, dirsi che manchi l'estremo del procedimento in corso ai fini dell'applicazione dell'art. 373 nel caso in esame. La soluzione della questione non muta e alla parificazione di tutti i procedimenti civili rispetto alla falsa perizia, si perviene ugualmente, avuto riguardo al testo della norma incriminatrice e alle innegabili analogie di struttura e di finalità delle varie forme di procedimenti.
La condotta tipica nel delitto in esame consiste nel dare pareri o interpretazioni mendaci, o nell'affermare fatti non conformi al vero, da parte di chi, quale ausiliare del giudice, era tenuto a svolgere la prestazione richiesta con sincerità e completezza. Scopo della norma è quindi quello di assicurare il retto e normale funzionamento dell'attività del giudice e di impedire che, con artificiose prospettazioni della realtà, l'attività degli organi giudiziali possa essere fuorviata.
Il reato in esame è, dunque, un reato di pericolo, per cui non occorre che si verifichi in concreto un'errata cognizione da parte del giudice, essendo solo sufficiente che siano stati posti in essere i presupposti per una tale possibilità.
Ora anche nei procedimenti cautelari strumentali, vi è un giudice che li dispone, sia pure per garantire il più retto svolgimento del processo definitivo mentre è innegabile che ad ogni procedimento di accertamento preventivo può seguire un procedimento di cognizione, onde il pericolo che il giudice possa essere tratto in inganno sussiste sempre. Inganno, dunque, dal cui autorevole intervento verrebbe avallata, in conseguenza dell'inganno stesso mediante una maliziosa immutazione dell'accertamento della realtà destinata a spiegare i suoi effetti nel giudizio definitivo.
La possibilità, poi che il giudizio di cognizione non segua al procedimento cautelare strumentale, non avendo il ricorrente obbligo di instaurare il giudizio di merito, non fa venir meno l'estremo del pericolo cagionato dal mendacio del consulente tecnico di ufficio. Del resto, anche per gli accertamenti eseguiti nel corso di un procedimento di cognizione, può benissimo accadere che agli accertamenti non segua la decisione del giudice, non essendovi alcuna norma di legge che faccia obbligo alle parti di condurre a termine il giudizio e questo potendo venir meno per rinuncia, abbandono, perenzione o per qualsivoglia altro motivo, senza che con ciò venga meno il pericolo di inganno del giudice in conseguenza della falsità.
Conclusivamente - con riferimento alla fattispecie in esame - l'accertato inquinamento operato dal consulente tecnico d'ufficio - come ritenuto dai giudici di merito con motivato e insindacabile apprezzamento di fatto - concretizza la sussistenza del contestato delitto di falsa perizia, per cui il ricorrente ha riportato condanna.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003