Sentenza 2 marzo 1998
Massime • 1
Non può sorgere competenza a provvedere senza la relativa investitura formale, che avviene solo con la materiale trasmissione degli atti al giudice competente. (Fattispecie relativa a istanza di restituzione di beni oggetto di sequestro probatorio nell'ambito di un procedimento per reati di competenza pretorile, istanza che il P.M. aveva trasmesso al Pretore per la decisione, avendo in pari data emesso il decreto di citazione a giudizio, ma sulla quale il Pretore aveva declinato la propria competenza, individuando il giudice competente nel g.i.p. che a sua volta si era dichiarato incompetente, non ritenendo applicabile in via analogica al caso di specie l'art. 559 cod. proc. pen. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che, nella specie, non potesse configurarsi conflitto, in quanto, all'atto della presentazione dell'istanza, gli atti si trovavano ancora presso l'ufficio del P.M., competente, proprio per questo, a decidere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/1998, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BELFIORE SANTO Presidente del 02/03/1998
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere N. 1267
3. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO Consigliere N. 01929/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) IC IU n. il 05/06/1944
2) GIP PRET. COSENZA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) IC IU n. il 05/06/1944
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vincenzo Verderosa, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Pretore di Cosenza. Considerato in fatto e diritto
Nel corso delle indagini a carico di FE US in data 12/05/1997 il Pubblico Ministero presso la Pretura Circondariale di Cosenza emetteva sequestro di corpi di reato a fine probatorio. A seguito di istanza di restituzione dei beni depositata dall'interessato in data 01/12/1997, il P.M. trasmetteva la suddetta istanza al Pretore per la decisione, in quanto in pari data era stato emesso il decreto di citazione a giudizio.
Con provvedimento dell'11/12/1997 il Pretore di Cosenza, sezione distaccata di Rogliano, rilevato che gli atti relativi al dibattimento non erano stati ancora trasmessi dal P.M. e che per tale ragione era applicabile in via analogica la disposizione prevista dall'art. 559 c.p.p., dichiarava la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al G.I.P. presso la suddetta Pretura. Con ordinanza del 12/01/1998 il G.I.P. - considerato che la disposizione di cui all'art. 559 c.p.p. è applicabile solo in relazione agli atti urgenti ed alle misure cautelari, tra le quali non può essere annoverato il sequestro probatorio, e ritenuto di conseguenza che la competenza a decidere sulla richiesta di dissequestro spetta esclusivamente al giudice del dibattimento anche perché lo stesso è in grado di meglio valutare la persistenza delle esigenze probatorie - ha rilevato un conflitto negativo di competenza, ordinando la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per la sua risoluzione.
Il rilevato conflitto va dichiarato insussistente. Va premesso che questo Collegio ritiene di non poter condividere quanto sostenuto da un consolidato indirizzo giurisprudenziale (vedi Cass. sez. I^ n. 4145 del 13/10/1993, proc. Cerniglia;
Cass. sez. I^ n. 576 del 28/01/1994, proc. Pettorusso), in base al quale la competenza per gli atti urgenti e le misure cautelari spetta al G.I.P. della Pretura anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e fino alla materiale trasmissione degli atti al Pretore del dibattimento. Invero tale indirizzo giurisprudenziale - partendo dal presupposto che in situazioni di tal genere ricorrerebbe un vuoto normativo, atteso che mancherebbe l'indicazione del giudice competente a decidere sulla relativa richiesta di dissequestro - ha ritenuto di superare la mancanza di una specifica normativa al riguardo, applicando in via analogica la disposizione prevista dall'art. 559 c.p.p.. Ma tale tesi risulta poco convincente non solo perché il sequestro probatorio, avendo scopo e natura del tutto diversi dalle misure cautelari reali (quali il sequestro conservativo e quello preventivo), seppur in via analogica, non può essere ricompreso in dette misure, ma anche perché non vi è alcuna ragione di ritenere che nella situazione processuale in esame ricorra un vuoto normativo a causa della mancata indicazione del giudice competente a decidere sulla richiesta di restituzione delle cose in sequestro.
Infatti occorre rilevare che ai sensi dell'art. 263 co. 4 c.p.p., qualora la richiesta di dissequestro sia presentata nel corso delle indagini preliminari, funzionalmente competente alla restituzione delle cose sequestrate è il P.M.. Tale competenza deve ritenersi sussistente anche nel caso che il P.M., pur emettendo il decreto di citazione a giudizio, non abbia ancora formato il fascicolo del dibattimento ex art. 558 co. 1 c.p.p. e, quindi, non abbia ancora trasmesso gli atti al Pretore del dibattimento. Infatti è ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale che non può sorgere competenza a provvedere senza la relativa "investitura formale", che avviene solo con la materiale trasmissione degli atti al giudice competente. In tal senso si sono già espresse le Sezioni Unite (sent. 8/5/1995, proc. Ranieri, rv. n. 200.820), che decidendo un caso analogo relativo al conflitto negativo di competenza insorto tra G.I.P. e Tribunale, hanno individuato il giudice competente all'applicazione di misure cautelari in quello che ha la disponibilità giuridica e materiale degli atti.
Ciò premesso va rilevato che presupposto indefettibile per la sussistenza di un conflitto di competenza è il verificarsi di una situazione di stasi del processo derivante dalla contemporanea cognizione (o rifiuto di cognizione) da parte di più giudici del medesimo fatto riguardante la stessa persona, di guisa che - qualora non si verifichi una situazione di stasi processuale - il conflitto deve ritenersi insussistente.
Orbene, poiché nel caso di specie al momento della richiesta di dissequestro gli atti si trovavano ancora presso l'ufficio del P.M., competente a decidere sulla relativa richiesta era il P.M., in quanto lo stesso aveva la disponibilità materiale degli atti relativi al procedimento. Pertanto, dovendosi escludere l'esistenza di un conflitto tra giudici, il conflitto va dichiarato insussistente con la conseguente trasmissione degli atti al P.M. presso la Pretura Circondariale di Cosenza, che deciderà sull'istanza di dissequestro nel casi abbia ancora la materiale disponibilità degli atti, provvedendo, in caso contrario, a trasmettere l'istanza di dissequestro al Pretore del dibattimento.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 32-127 c.p.p., dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Cosenza per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 1998