Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/1998, n. 1267
CASS
Sentenza 2 marzo 1998

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Non può sorgere competenza a provvedere senza la relativa investitura formale, che avviene solo con la materiale trasmissione degli atti al giudice competente. (Fattispecie relativa a istanza di restituzione di beni oggetto di sequestro probatorio nell'ambito di un procedimento per reati di competenza pretorile, istanza che il P.M. aveva trasmesso al Pretore per la decisione, avendo in pari data emesso il decreto di citazione a giudizio, ma sulla quale il Pretore aveva declinato la propria competenza, individuando il giudice competente nel g.i.p. che a sua volta si era dichiarato incompetente, non ritenendo applicabile in via analogica al caso di specie l'art. 559 cod. proc. pen. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che, nella specie, non potesse configurarsi conflitto, in quanto, all'atto della presentazione dell'istanza, gli atti si trovavano ancora presso l'ufficio del P.M., competente, proprio per questo, a decidere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/1998, n. 1267
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1267
    Data del deposito : 2 marzo 1998

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