Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO ITALIA2 928/02 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 7385/99 Cron. 6822 Consigliere Dott. Pietro CUOCO Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 21/11/01 Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AICO DITTA S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BERTOLONE BIAGIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUERRERA GRIMALDI GIUSEPPE, ANTILLE FRANCESCO, giusta delega in atti;
☐ ☐ HOP ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DĒLLA FREZZA 17,2001 Centrale dell'Istituto, 4520 presso l'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati FONZO FABIO, PULLI CLEMENTINA, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 480/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 23/02/99 R.G.N. 1813/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato BERTOLONE;
udito l'Avvocaro SGROI per delega PULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. O N E CAS D -2- R.G. 7385/99 Svolgimento del processo La s.r.l. AICO illustra un complesso motivo di ricorso per cassazione nei confron- ti della sentenza n. 480 del 12 - 26 gennaio 1999 del Tribunale di Catania che, ri- formando la sentenza del locale Pretore, ha rigettato l'opposizione al decreto in- giuntivo ottenuto nei suoi confronti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale 0 (I.N.P.S.) per circa 216 milioni, oltre accessori e spese, per violazione dell'art. 6, comma 9, lett. c, della 1. 7 dicembre 89, n. 389, in tema di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, secondo cui "le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:... (omissis) c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1". Quest'articolo, a sua volta, recita: "1. (Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo della retribuzione imponibile) 1. La retribuzione imponibile da assumere come base per il calcolo dei contributi di previden- za e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni sta-bilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresen- tative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne deri- vi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". In particolare, la sentenza ha escluso che fosse corretta l'interpretazione data dal Pretore alla nozione di retribuzione prevista dall'art. 1 della legge indicata, intesa "come le retribuzioni minime previste dalla contrattazione collettiva con esclusio- ne di ogni indennità prevista dalla contrattazione collettiva, oltre la paga base", dovendo invece riconoscersi lo sgravio al datore di lavoro che "applichi i contratti collettivi del settore erogando tutto il trattamento economico da essi 'globalmente' previsto". L'Istituto s'è costituito con controricorso. " Motivi della decisione La soc. AICO a r.l. denuncia la "violazione o falsa applicazione di norme di leg- ge, legge 389/89 (art. 360 n. 3 c.p.c.); violazione o falsa applicazione dell'art. 277 c.p.c., omessa decisione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 c.p.c.); omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)" sostenendo che il ragionamento logico giuridico del Tribunale è stato fuorviato dalla mancata considerazione che comunque essa "aveva adempiuto - come risulta da una relazione peritale- al dettato contrattuale", essendo emerso, dalla consulenza, "che i dipendenti dell'opponente in detti periodi avevano ricevu- to una paga base e contingenza oraria superiore ai minimi tabellari previsti dal contratto collettivo di categoria", e conclude esponendo che, avendo essa "prov- veduto a pagare la retribuzione di contratto", l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, della circostanza configura un'omessa pronuncia, indipendentemente dal tipo di interpretazione dell'art. 1, cit... Il motivo non merita accoglimento In punto di diritto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. Cass. 7 febbraio 2001, n. 1748 e 27 dicembre 2000, n. 16191) "in base all'inter- pretazione letterale dell'art. 6 D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, nonché delle analoghe disposizioni contenute nei decreti non convertiti n. 548 del 1988, n. 110 del 1989, n. 196 del 1989 e n. 279 del 1989, deve esclu- dersi la spettanza degli sgravi contributivi ivi previsti in favore delle aziende ope- ranti nel Mezzogiorno, ove risulti la mancata corresponsione ai dipendenti dei trattamenti economici stabiliti nei contratti di categoria..., posto che ciò che si ri- chiede, sotto il profilo delle condizioni da soddisfare per l'ottenimento dei benefi- ci, non è la sussistenza della denuncia, o la sua conformità al vero, ma il concreto adempimento degli obblighi sottostanti previsti dalla legge.". Infatti, precisa la seconda massima citata, "la riduzione contributiva prevista per le imprese indicate dall'art. 6 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389, è subordinata, ai sensi del nono comma, alla condizione che dette imprese corrispondano ai lavoratori le retribuzioni indicate dall'art. 1 dello stesso d.l.; pertanto, alla stregua di quanto disposto da tale ultimo articolo... (sopra trascritto), il diritto agli sgravi contributivi in favore delle imprese è condi- zionato all'osservanza del contratto collettivo nazionale e (ove migliorativo) del contratto provinciale, non essendo invece sufficiente l'osservanza di quest'ultimo. ove i livelli retributivi siano inferiori a quelli previsti dal contratto nazionale. Ciò è confermato, altresì, dalla previsione, di cui all'art. 6, dodicesimo comma, del ci- tato d.l. n. 338 del 1989, di un obbligo del datore di lavoro di comunicare all'INPS il contratto collettivo nazionale che egli applica, e dalla previsione, di cui all'undi- cesimo comma dello stesso articolo, di una possibile sospensione delle condizioni di cui all'art. 1 per le imprese operanti nel Mezzogiorno, ove a livello provinciale siano stipulati accordi di graduale riallineamento dei trattamenti retributivi a quel- li previsti dai contratti nazionali di lavoro, sicché per tali imprese (come confer- mato dalla interpretazione autentica di detta disposizione, fornita dall'art. 5 legge n. 608 del 1996) la retribuzione di riferimento per la determinazione dei contributi è quella fissata dai suddetti accordi di adeguamento alla contrattazione nazionale". L'esegesi della norma da parte del Tribunale appare, pertanto, conforme al conso- lidato indirizzo interpretativo esposto da questa Corte, che deve essere conferma- to, oltretutto non essendo offerti spunti che ne giustifichino una revisione. D'altra parte, in punto di fatto, l'affermazione contenuta nel ricorso per cassazio- ne, secondo la quale "esiste in atti una consulenza tecnica d'ufficio...che non è venuta meno in base alla diversa interpretazione della norma. E tale consulenza afferma che l'opponente aveva regolarmente adempiuto al dettato contrattuale", costituisce un mero artificio difensivo, in assenza di ogni riferimento specifico, che avrebbe dovuto essere precisato nel ricorso attraverso la sua puntuale riprodu- zione, alle circostanze di fatto, emerse dalla prova orale o documentale, dalle qua- li l'Ausiliare avrebbe tratto la convinzione dell'adempimento della contrattazione collettiva, non apparendo esaustiva l'affermazione secondo la quale, dalla relazio- ne, risultava corrisposta ai dipendenti "una paga base e contingenza oraria supe- riore ai minimi tabellari previsti dal contratto collettivo di categoria", mancando la precisazione che tali elementi integravano il completo rispetto della disciplina contrattuale di riferimento. In altre parole la ricorrente società non esplicita gli elementi fattuali che avrebbe- ro dovuto indurre il Tribunale a ritenere osservati i parametri della contrattazione collettiva, limitandosi a riferire un giudizio tecnico del CTU, senza considerare che la consulenza tecnica non esonera le parti dagli oneri probatori di base che af- feriscono alla loro posizione processuale ex art. 2697, cod. civ. Infatti, in base al principio d'autosufficienza del ricorso, la parte ricorrente, che deduce l'incongruità o l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata a causa della mancata o scorretta valutazione di risultanze processuali di cui assume la decisività, è tenuta a richiamare, mediante integrale trascrizione, ciò che reputi non valutato o insufficientemente valutato, onde permettere al Giudice di legitti- mità di verificarne la decisività, posto che solo tale riproduzione consente alla Corte, cui é precluso l'esame diretto degli atti di causa, di esaminare la censura (v. ad es. SS.UU. 13 gennaio '97, n. 265; 19 marzo '97, n. 2434). Il ricorso non merita, pertanto, di essere accolto. Appare, tuttavia, equo compensare fra le parti le spese processuali di questa fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 21 novembre 2001. Il Consigliere who Il Presidente Guylic I utw IL CANCELLIERE Depo P. 2002 " oggi, IL CANCELLIE 6