Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/05/2019, n. 13246
CASS
Sentenza 16 maggio 2019

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 9 aprile 2019. Le parti in causa erano un ricorrente, che chiedeva il risarcimento per danni derivanti da un peculato commesso da un cancelliere, e il Ministero della Giustizia, che si opponeva alla richiesta sostenendo l'estraneità della condotta del dipendente rispetto ai fini istituzionali. Il ricorrente sosteneva che la responsabilità del Ministero dovesse estendersi anche in caso di atti illeciti compiuti dai dipendenti per fini personali, contestando l'interpretazione giurisprudenziale prevalente che escludeva tale responsabilità in simili circostanze.

La Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente per i danni causati da atti illeciti dei propri dipendenti, anche quando questi agiscono per fini personali, a condizione che vi sia un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita e le funzioni esercitate. La Corte ha argomentato che, sebbene il dipendente avesse agito per scopi privati, la sua condotta era stata facilitata dall'esercizio delle sue funzioni pubbliche, rendendo quindi l'ente responsabile. Questo principio di diritto è stato enunciato per chiarire la responsabilità della pubblica amministrazione in casi di illeciti commessi dai propri funzionari, contribuendo a una maggiore tutela dei diritti dei cittadini.

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Massime1

Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/05/2019, n. 13246
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13246
Data del deposito : 16 maggio 2019

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