Sentenza 14 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2001, n. 6643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6643 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE intrasi/01/Mates; intang Oggetto 6 64 3 SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrat R.G.N. 5531/99 Dott. Angelo Presidente - Dott. Giovanni ilvio Rel. Consigliere - Cron. 14822 Dott. Giuliano Consigliere LUCENTINI 2825 Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Ud. 01/02/01 Dott. Gianfranco Consigliere MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S E NTENZA II. SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 per diritti L. 114 MAG 2001 sul ricorso proposto da: ROMA L'CANCELLIERE SEMPREBONI MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G. MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato PASCUCCI FRANCO, che lo difende unitamente all'avvocato CAMPO MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LIRE 3000 CANCELLERIA SEMPREBONI SILVANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIGLI GIUSEPPE, che lo difende unitamente all'avvocato C512735 FIORINI PAOLO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 212 avversO la sentenza n. 104/98 della Corte d'Appello di NE D CASSAZ CHICIO COPIE VENEZIA, Sezione prima civile emessa il 20/11/1997, Ricrosta pop Popa stude rky. depositata il 27/01/98; RG.1010/93, dal Sig. 3000 18 LUG. 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica L IERE udienza del 01/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE GIGLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore €0,52 1.1000 CANCELLERIA Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto. I AY116469 Premesso in fatto. LAY116464 1°, 1) In data 23. 6. 1987, ON LL ha mutuato al figlio ON LV la somma di L. AYL16465 134.500.000, che il mutuatario si è obbligato a resti- tuire "al più presto possibile". 1°,2) Il mutuante, deducendo che il mutuatario non restituito la somma e tentava di vendere l'immo- aveva bile con la stessa acquistato per sottrarlo alla garan- zia del debito, lo ha (con atto notificato in data 21.1.1988) citato davanti al Tribunale di Verona, chie- dendo la condanna del convenuto (per quello che ancora interessa in questa sede) alla restituzione della somma mutuata, con gli interessi legali nella misura corri- spondente alla rendita del "bot" semestrali oltre al risarcimento dei danni per il diminuito valore del cre- 2 dito. 2°, 1) Il Tribunale adito, con sentenza resa in da- 11. 11. 1992, ha condannato ON LV alla ta restituzione della somma (mutuata) di L. 134.000.000, fissando il termine di sei mesi per la relativa scaden- za e alla corresponsione degli interessi moratori dalla data del mutuo. 2°, 2) Tale sentenza è stata appellata da Semprebo- ni LV (che ha chiesto la esclusione degli interes- si); ON LL nella comparsa conclusionale ha chiesto la condanna della controparte a "corrispon- dere comunque gli interessi moratori del dovuto sino al saldo". 2°, 3) La Corte d'Appello di Venezia ha, con sen- tenza resa in data 20. 11. 1997, escluso in parziale ' riforma della sentenza appellata, gli interessi morato- ri e "respinto la domanda di interessi avanzata da Sem- preboni LL (fino al saldo)", con la seguente mo- tivazione. 2°, 4) Il corrispettivo che il mutuatario deve pa- gare al mutuante (anche in mancanza di apposita clauso- la, essendo il mutuo naturalmente oneroso) può consi- stere in una controprestazione diversa dagli interessi "voluta ed accettata dai contraenti". Nel caso al suo esame, le due parti avevano regolato il rapporto, 3 rinunziando, con specifica clausola contrattuale, ri- spettivamente, il mutuante agli interessi e il mutuata- rio ad una canone locativo al quale aveva diritto (esplicitamente "in cambio degli interessi"). Pertanto nulla il mutuatario doveva a titolo (specifico) di in- teressi. 2°, 5) Il Tribunale aveva gi... respinto la domanda relativa agli interessi moratori e al maggior danno. Pertanto, non essendo stata tale pronunzia ritualmente censurata, non era 'consentito ridiscutere in appello tale questione, neppure con riguardo agli eventuali in- teressi e maggior danno successivi alla sentenza di primo grado", essendosi formato il giudicato interno e comunque ostando all'accertamento dell'eventuale mora (non disgiunta dalla situazione circa il godimento del- l'appartamento) l'esigenza di tutelare il doppio grado офо di giurisdizione. 3° 1) Di tale sentenza ON LL ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a due moti- vi al quale ON LV resiste con controri- corso. II Motivi della decisione 1°, 1) I due motivi svolgono censure che debbono essere esaminate congiuntamente. 4 1°, 2) Il primo motivo formulato per violazione e falsa applicazione dell'art. 354 c.p.c in relazione agli artt. 1224 e 1282 c.c. contesta il punto ante I, 2°, 5), asserendo che: a) non si era formato il giudi- cato interno, perché nessuna richiesta di interessi mo- ratori era stata avanzata in primo grado (anche perché tali interessi potevano decorrere soltanto dalla data indicata per la restituzione); "è evidente che, se in primo grado l'attore richiese gli interessi sulle somme mutuate ex art. 1815 c.c., la sua richiesta di interes- si moratori (perché tali divenivano dopo la scadenza del termine di cui all'art. 1817 c.c.) al di là della diversa qualificazione degli interessi stessi (da cor- rispettivi a moratori) si fondava sui medesimi fatti storici e presupposti logico-giuridici esaminati nel primo grado del giudizio". Neppure il riferimento al godimento compensativo (cfr. ante I, 2°, 5) è probante, perché, anche se l'accordo avesse determinato l'inesigibilità degli interessi compensativi, "non po- teva comunque riguardare gli interessi moratori dovuti in seguito della fissazione giudiziale del termine di cui all'art. 1817 c.C.". 2°, 1) Il secondo formulato per omessa о comunque 2°, 4 con argomenti (la diversa motivazione di primo insufficiente motivazione critica il punto sub I, 5 grado;
la ferma contestazione della tesi ora disattesa da parte dell'appellata) che non possono neppure rile- vare come censure con riferimento alla argomentazione che, come si è esposto, regge l'intera motivazione: in base al regolamento negoziale, vincolante per le parti, la controprestazione per (il godimento del) la somma mu- tuata consisteva nel gratuito godimento locativo, da parte del mutuante (sub, I, 2°,4), con la conseguenza che ne veniva condizionata ogni possibile controversia relativa ad eventuali interessi moratori, che si sareb- be dovuta risolvere con la garanzia del doppio grado di merito. 2°, 2) Tutto ciò premesso, anche se il punto rela- tivo alla formazione del giudicato interno è censurabi- le il Tribunale infatti (come questo S.C. deve accer- tare) aveva stabilito che "soltanto alla scadenza del termine potevano decorrere gli interessi moratori - ri- sulta, da solo, sufficiente l'argomento relativo alla garanzia del doppio grado su una questione come si è esposto, la connessione tra la (indimostrata) cessazio- ne del gratuito godimento locativo e la decorrenza de- gli interessi moratori - che in primo grado non era stata, ne poteva essere esaminata. 3°, 1) Per le ragioni esposte, il ricorso deve es- sere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compen- 6 sazione delle spese come indicato in dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE حسدنا Depositata in Cancelleria 14 MAG. 2001 IL CANCELLERE C1 Concetta Ammendola Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola 40000 230000 OFFICIO DELLE INPEARL KOMA 2 30614Ro ain (lire p. (Dr M. 7