CASS
Sentenza 15 aprile 2026
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 13661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13661 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Di RT ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA Brignone;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Simonetta Ciccarelli che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Barbara Berardi, in difesa digDI AR RI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 16 giugno 2025, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 23 febbraio 2023, con la quale Di RT ZI era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 635, comma secondo n. 1) e terzo, cod. pen. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., censurando la ritenuta sussistenza dell'elemento dell'esposizione alla pubblica fede richiesto per l'integrazione del delitto di danneggiamento di cui all'art. 635, commi secondo e terzo, cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13661 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: BRIGNONE CATERINA Data Udienza: 21/01/2026 2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta esposizione alla pubblica fede dei beni oggetto di danneggiamento, assumendo che la Corte di appello avrebbe disatteso il motivo di gravame con motivazione contraddittoria e apparente. In particolare, contesta la ricostruzione secondo cui il distributore automatico e le vetrine della farmacia sarebbero stati sottratti a un controllo efficace da parte del personale, deducendo che gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata - quali l'orario notturno del fatto e le modalità di esercizio dell'attività - non sarebbero idonei a escludere la sussistenza di una vigilanza diretta e continuativa. Richiama, al riguardo, arresti di questa Corte secondo cui il requisito dell'esposizione alla pubblica fede difetterebbe quando la cosa si trovi sotto una sorveglianza diretta e continua, idonea a consentire una reazione immediata e impeditiva dell'evento dannoso (Sez. 2, n. 27050 del 12/04/2023, Mazzei, Rv. 284769-01; Sez. 2, n. 34747 del 25/05/2023, Puglisi, n.m.). La censura è manifestamente infondata. La giurisprudenza di legittimità, in tema di danneggiamento su bene esposto alla pubblica fede, è unitaria nel ritenere che l'aggravante sussista quando il titolare del bene non sia in concreto in grado di esercitare una vigilanza diretta, continua ed effettivamente impeditiva dell'azione criminosa, dovendosi escludere che la mera presenza occasionale del titolare al momento del fatto sia idonea a elidere tale requisito/(Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021, Berolo, Rv. 281120-01). In tale prospettiva, la presenza del proprietario o del personale addetto non è, di per sé, idonea a escludere l'esposizione del bene alla pubblica fede, occorrendo che essa si traduca in una relazione immediata di custodia e in un controllo costante ed efficace, concretamente idoneo a impedire l'evento dannoso;
per converso, la vigilanza meramente occasionale o non specificamente impeditiva non incide sulla configurabilità dell'elemento aggravante, in quanto non interferisce con l'affidamento dell'agente circa la possibilità di aggredire il bene senza un intervento immediato del titolare. È in tale alveo interpretativo che si colloca anche l'arresto richiamato dalla difesa (Sez. 2, n. 27050 del 12/04/2023, Mazzei, Rv. 284769-01), nel quale l'esclusione dell'aggravante è stata ricollegata, in una fattispecie concreta peculiare, alla presenza del personale all'interno dell'esercizio commerciale, ritenuta espressiva di una vigilanza diretta e continuativa sul bene, tale da consentire una percezione immediata dell'aggressione e una reazione effettivamente impeditiva dell'evento. Tale decisione, lungi dall'introdurre un principio difforme, costituisce applicazione del medesimo criterio funzionale, declinato in relazione alle specifiche modalità fattuali ivi accertate. Di contro, questa Corte ha costantemente affermato che l'esposizione alla pubblica fede deve ritenersi sussistente quando l'agente abbia fatto affidamento sull'impossibilità, in concreto, per il titolare del bene di esercitare una vigilanza costante e impeditiva, senza che rilevi la presenza momentanea del medesimo al momento della commissione del fatto, ove tale presenza non si traduca in un controllo effettivo sul bene (Sez. 2, n. 50655 del 10/11/2023, Rosso, Rv. 285688-01). Le differenti soluzioni adottate nei richiamati arresti non esprimono, pertanto, un contrasto di principi, ma riflettono l'esito della verifica in concreto dell'effettività della vigilanza esercitabile sul bene, verifica rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di una vigilanza diretta, continua e immediatamente impeditiva valorizzando, con motivazione congrua e priva di vizi logici, una pluralità di elementi fattuali - quali l'orario notturno di commissione del fatto, la collocazione del distributore automatico all'esterno dell'esercizio, l'affaccio delle vetrine su più strade e la presenza di una sola unità di personale all'interno della farmacia - che, considerati nel loro complesso, non consentivano di ritenere esercitabile un controllo costante ed efficace sui beni esposti. Né assume rilievo decisivo la possibilità di una percezione visiva o uditiva dell'evento, posto che, ai fini dell'esclusione dell'esposizione alla pubblica fede, è richiesta una vigilanza concretamente idonea a impedire l'offesa al bene e non la mera possibilità di accorgersi della condotta illecita. Quanto, infine, alla dedotta presenza di un impianto di videosorveglianza, la relativa censura è manifestamente infondata, atteso che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tale strumento integri una forma di controllo meramente successivo, non idonea a escludere l'esposizione alla pubblica fede in mancanza di una sorveglianza diretta e continuativa immediatamente impeditiva dell'azione criminosa (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 14/01/2021, Saja, Rv. 280157-01). Il motivo si risolve, pertanto, nella sollecitazione di una diversa valutazione delle circostanze fattuali già esaminate dalla Corte territoriale ed è, come tale, inammissibile. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte di appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bís cod. pen. all'esito di una valutazione complessiva del fatto e della condotta dell'imputato, non limitata al solo profilo dell'abitualità, ma estesa alle modalità dell'azione, al movente e al contesto in cui i fatti si sono verificati, valorizzando, in particolare, l'assenza di un motivo lecito o socialmente apprezzabile della condotta. Quanto al presupposto ostativo dell'abitualità, la sentenza impugnata non si fonda su un generico richiamo a precedenti indeterminati, ma dà conto di una pluralità di episodi omogenei Il Consigliere estensore NA Brignpn DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 15 APRI 2026 L PUICrONARIO GIUDIZIARIO m FUNZIONARIO G UD IA elli e temporalmente ravvicinati, emergenti dalle dichiarazioni del teste Calcagno, che ha riferito di interventi reiterati - taluni dei quali avvenuti anche a farmacia aperta - espressivi di una condotta non occasionale. Il riferimento all'informativa di reato concernente precedenti danneggiamenti ai danni del medesimo esercizio commerciale si inserisce, peraltro, in un più ampio quadro valutativo e non costituisce l'unico fondamento della decisione, sicché le censure difensive relative alla sua acquisizione non sono idonee, di per sé, a scalfire la tenuta logica della motivazione, sorretta anche da autonome risultanze testimoniali. La sentenza impugnata risulta, quindi, conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il presupposto ostativo dell'abitualità può essere desunto anche da un accertamento incidentale di più condotte della stessa indole, purché puntualmente valorizzate e non meramente evocate, senza necessità di un previo accertamento giudiziale definitivo di ulteriori reati (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, dep. 08/04/2024, Campana, Rv. 286175-02). Le doglianze articolate dal ricorrente si risolvono, pertanto, in una richiesta di rivalutazione del compendio fattuale e probatorio, estranea ai limiti del giudizio di legittimità, e sono inammissibili. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21/01/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere NA Brignone;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Simonetta Ciccarelli che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Barbara Berardi, in difesa digDI AR RI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 16 giugno 2025, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 23 febbraio 2023, con la quale Di RT ZI era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 635, comma secondo n. 1) e terzo, cod. pen. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., censurando la ritenuta sussistenza dell'elemento dell'esposizione alla pubblica fede richiesto per l'integrazione del delitto di danneggiamento di cui all'art. 635, commi secondo e terzo, cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13661 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: BRIGNONE CATERINA Data Udienza: 21/01/2026 2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta esposizione alla pubblica fede dei beni oggetto di danneggiamento, assumendo che la Corte di appello avrebbe disatteso il motivo di gravame con motivazione contraddittoria e apparente. In particolare, contesta la ricostruzione secondo cui il distributore automatico e le vetrine della farmacia sarebbero stati sottratti a un controllo efficace da parte del personale, deducendo che gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata - quali l'orario notturno del fatto e le modalità di esercizio dell'attività - non sarebbero idonei a escludere la sussistenza di una vigilanza diretta e continuativa. Richiama, al riguardo, arresti di questa Corte secondo cui il requisito dell'esposizione alla pubblica fede difetterebbe quando la cosa si trovi sotto una sorveglianza diretta e continua, idonea a consentire una reazione immediata e impeditiva dell'evento dannoso (Sez. 2, n. 27050 del 12/04/2023, Mazzei, Rv. 284769-01; Sez. 2, n. 34747 del 25/05/2023, Puglisi, n.m.). La censura è manifestamente infondata. La giurisprudenza di legittimità, in tema di danneggiamento su bene esposto alla pubblica fede, è unitaria nel ritenere che l'aggravante sussista quando il titolare del bene non sia in concreto in grado di esercitare una vigilanza diretta, continua ed effettivamente impeditiva dell'azione criminosa, dovendosi escludere che la mera presenza occasionale del titolare al momento del fatto sia idonea a elidere tale requisito/(Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021, Berolo, Rv. 281120-01). In tale prospettiva, la presenza del proprietario o del personale addetto non è, di per sé, idonea a escludere l'esposizione del bene alla pubblica fede, occorrendo che essa si traduca in una relazione immediata di custodia e in un controllo costante ed efficace, concretamente idoneo a impedire l'evento dannoso;
per converso, la vigilanza meramente occasionale o non specificamente impeditiva non incide sulla configurabilità dell'elemento aggravante, in quanto non interferisce con l'affidamento dell'agente circa la possibilità di aggredire il bene senza un intervento immediato del titolare. È in tale alveo interpretativo che si colloca anche l'arresto richiamato dalla difesa (Sez. 2, n. 27050 del 12/04/2023, Mazzei, Rv. 284769-01), nel quale l'esclusione dell'aggravante è stata ricollegata, in una fattispecie concreta peculiare, alla presenza del personale all'interno dell'esercizio commerciale, ritenuta espressiva di una vigilanza diretta e continuativa sul bene, tale da consentire una percezione immediata dell'aggressione e una reazione effettivamente impeditiva dell'evento. Tale decisione, lungi dall'introdurre un principio difforme, costituisce applicazione del medesimo criterio funzionale, declinato in relazione alle specifiche modalità fattuali ivi accertate. Di contro, questa Corte ha costantemente affermato che l'esposizione alla pubblica fede deve ritenersi sussistente quando l'agente abbia fatto affidamento sull'impossibilità, in concreto, per il titolare del bene di esercitare una vigilanza costante e impeditiva, senza che rilevi la presenza momentanea del medesimo al momento della commissione del fatto, ove tale presenza non si traduca in un controllo effettivo sul bene (Sez. 2, n. 50655 del 10/11/2023, Rosso, Rv. 285688-01). Le differenti soluzioni adottate nei richiamati arresti non esprimono, pertanto, un contrasto di principi, ma riflettono l'esito della verifica in concreto dell'effettività della vigilanza esercitabile sul bene, verifica rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di una vigilanza diretta, continua e immediatamente impeditiva valorizzando, con motivazione congrua e priva di vizi logici, una pluralità di elementi fattuali - quali l'orario notturno di commissione del fatto, la collocazione del distributore automatico all'esterno dell'esercizio, l'affaccio delle vetrine su più strade e la presenza di una sola unità di personale all'interno della farmacia - che, considerati nel loro complesso, non consentivano di ritenere esercitabile un controllo costante ed efficace sui beni esposti. Né assume rilievo decisivo la possibilità di una percezione visiva o uditiva dell'evento, posto che, ai fini dell'esclusione dell'esposizione alla pubblica fede, è richiesta una vigilanza concretamente idonea a impedire l'offesa al bene e non la mera possibilità di accorgersi della condotta illecita. Quanto, infine, alla dedotta presenza di un impianto di videosorveglianza, la relativa censura è manifestamente infondata, atteso che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tale strumento integri una forma di controllo meramente successivo, non idonea a escludere l'esposizione alla pubblica fede in mancanza di una sorveglianza diretta e continuativa immediatamente impeditiva dell'azione criminosa (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 14/01/2021, Saja, Rv. 280157-01). Il motivo si risolve, pertanto, nella sollecitazione di una diversa valutazione delle circostanze fattuali già esaminate dalla Corte territoriale ed è, come tale, inammissibile. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte di appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bís cod. pen. all'esito di una valutazione complessiva del fatto e della condotta dell'imputato, non limitata al solo profilo dell'abitualità, ma estesa alle modalità dell'azione, al movente e al contesto in cui i fatti si sono verificati, valorizzando, in particolare, l'assenza di un motivo lecito o socialmente apprezzabile della condotta. Quanto al presupposto ostativo dell'abitualità, la sentenza impugnata non si fonda su un generico richiamo a precedenti indeterminati, ma dà conto di una pluralità di episodi omogenei Il Consigliere estensore NA Brignpn DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 15 APRI 2026 L PUICrONARIO GIUDIZIARIO m FUNZIONARIO G UD IA elli e temporalmente ravvicinati, emergenti dalle dichiarazioni del teste Calcagno, che ha riferito di interventi reiterati - taluni dei quali avvenuti anche a farmacia aperta - espressivi di una condotta non occasionale. Il riferimento all'informativa di reato concernente precedenti danneggiamenti ai danni del medesimo esercizio commerciale si inserisce, peraltro, in un più ampio quadro valutativo e non costituisce l'unico fondamento della decisione, sicché le censure difensive relative alla sua acquisizione non sono idonee, di per sé, a scalfire la tenuta logica della motivazione, sorretta anche da autonome risultanze testimoniali. La sentenza impugnata risulta, quindi, conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il presupposto ostativo dell'abitualità può essere desunto anche da un accertamento incidentale di più condotte della stessa indole, purché puntualmente valorizzate e non meramente evocate, senza necessità di un previo accertamento giudiziale definitivo di ulteriori reati (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, dep. 08/04/2024, Campana, Rv. 286175-02). Le doglianze articolate dal ricorrente si risolvono, pertanto, in una richiesta di rivalutazione del compendio fattuale e probatorio, estranea ai limiti del giudizio di legittimità, e sono inammissibili. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21/01/2026