Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 13661
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Sentenza 15 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento dell'esposizione alla pubblica fede

    La Corte ritiene che la giurisprudenza sia unitaria nel considerare l'aggravante sussistente quando il titolare non può esercitare una vigilanza diretta, continua e impeditiva. La mera presenza del proprietario o del personale non è sufficiente se non si traduce in un controllo costante ed efficace. Nel caso specifico, la Corte territoriale ha valutato congruamente elementi quali l'orario notturno, la collocazione esterna del distributore, l'affaccio delle vetrine su più strade e la presenza di una sola unità di personale, concludendo per l'assenza di un controllo costante ed efficace. La presenza di un impianto di videosorveglianza non esclude l'aggravante in assenza di sorveglianza diretta e impeditiva.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

    La Corte di appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. valutando complessivamente il fatto, la condotta, le modalità dell'azione, il movente e il contesto, valorizzando l'assenza di un motivo lecito o socialmente apprezzabile. Il presupposto ostativo dell'abitualità è stato desunto da una pluralità di episodi omogenei e temporalmente ravvicinati, emersi da dichiarazioni testimoniali, e non da un generico richiamo a precedenti indeterminati. Anche il riferimento all'informativa di reato concernente precedenti danneggiamenti è inserito in un quadro valutativo più ampio. La sentenza è conforme ai principi di legittimità che ammettono il presupposto ostativo dell'abitualità anche da un accertamento incidentale di più condotte omogenee.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 13661
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13661
    Data del deposito : 15 aprile 2026

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