Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2023, n. 27050
CASS
Sentenza 12 aprile 2023

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Massime1

Non integra il delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma secondo, n. 1), cod. pen., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., la condotta di chi infrange la vetrina di un esercizio commerciale, al cui interno si trova il personale addetto che ha la diretta percezione di cosa avviene all'esterno, posto che la diretta e continua vigilanza da parte del possessore del bene non consente di ritenere che esso sia esposto alla pubblica fede.

Commentario1

  • 1Art. 635 c.p. Danneggiamento
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    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2023, n. 27050
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27050
Data del deposito : 12 aprile 2023

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