Sentenza 27 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NON0 29 2 0 /0 1 LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VALIDITÀ TESTAMENto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OLOGRAFO Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 21716/98 Cron. 5978 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 928 - Dott. Lucio Ud. 23/11/00MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BUCCIANTE ConsigliereDott. Ettore UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. per diritti 6000 S EN TENZA 27 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: KL CANCELLIERE TO IL, SI UC RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato RAMADORI G., difesi dall'avvocato LANZINGER GIANNI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SI RG, SI KA LIRE 3000 elettivamente IN, CANCELLERIA domiciliati in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato FUSILLO ANTONIO, che li 2000 difende unitamente all'avvocato EGGER HELENE, giusta CG073536 1903 delega in atti;
CG073537 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrenti Richiesta copia studio dal Sig. RAMADORI avverso la sentenza n. 228/98 della Corte d'Appello di 6002 per diritti L 13 LUG. 2001 TRENTO, depositata il 02/06/98; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 1500 udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Lucio CANCELLERIA MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato LANZIGER Gianni, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del 0408665 0408670 ricorso;
udito l'Avvocato FUSILLO Antonio, difensore del 0408675 resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per accolti il 1° e 2° motivo, assorbito il 3° ovvero in subordine, dichiara inammissibile il 3° motivo. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 14/12/1990 ER GE e ER AR, eredi legittimi di SE GE ER deceduto il 23/7/1990, chiedevano che venissero dichiarati nulli per incapacità naturale i testamenti olografi 20/7/1987, 18/5/1989 e 31/10/1989 con i quali il defunto aveva nominato erede universale AS MI e legataRI la sorella ER MA. Gli attori chiedevano altresì la condanna del AS a rendere i conti della sua gestione dei beni del fallito. I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto delle avverse domande. Con sentenza 1/3/1994 l'adito tribunale di Bolzano dichiarava nulli i te- stamenti redatti dal SE GE ER il 18/5/1989 ed il 31/10/1989 e valido quello del 20/7/1987 ritenendo non provata a tale data l'incapacità naturale del testatore. Avverso la detta sentenza i soccombenti proponevano gravame al quale resistevano gli appellati che chiedevano la modifica del capo della decisione di primo grado relativo alla determinazione delle spese. La corte di appello di Trento, con sentenza 2/6/1998, in parziale riforma della pronuncia impugnata: annullava per incapacità naturale il testamento redatto il 20/7/1987 da SE GE ER;
dichiarava GE, AR e MA ER eredi in parti eguali di SE GE ER;
ordinava a AS MI di rendere il conto. Osservava la corte di merito: che il "de cuius" nel maggio 1986 ( ossia un anno e due mesi prima della redazione del testamento contestato ) aveva subito un ictus cerebrale ed era stato poi ricoverato in una clinica a Innsbruck;
che nelle relative cartelle cliniche si faceva riferimento a "chiari segni di sindrome psicorganica" nonché a "una 3 evidente riduzione della performance intellettiva, segni di compromissione delle funzioni cerebrali per la visione e la parola"; che il quadro medico ri- sultava all'epoca gravemente compromesso essendo il paziente affetto da policitemia vera ed epilessia;
che tra l'aprile 1987 ed il maggio 1988 non si rinvenivano documenti medici significativi con eccezione di un certificato datato 11/5/1988 del dott. Valtiner nel quale quest'ultimo, avendo seguito il paziente come medico di base, aveva riportato l'anamnesi e la prognosi ed aveva concluso per l'esclusione della capacità di intendere e di volere di detto paziente;
che all'accertamento del quadro clinico non avevano fornito elementi determinanti le prove testimoniali assunte in secondo grado che erano contraddittorie come le certificazioni dei numerosi medici curanti del ER;
che occorreva far riferimento soprattutto ai dati obiettivi riscon- trati dai medici che avevano avuto in cura il paziente ed alle risultanze delle cartelle cliniche, redatte nell'agosto del 1986 all'atto del ricovero presso la clinica di Innsbruck, dalle quali emergeva che le condizioni mentali del ER erano state considerate compatibili con uno stato demenziale e, poi, valutate come "molto rallentate"; che, secondo quanto ribadito dal c.t.u. e quanto emerso dall'istruttoRI, le condizioni del soggetto erano peggiorate nel corso del tempo tanto da renderlo incapace di intendere e di volere dal maggio 1989; che già nel luglio 1987 i medici dell'Ospedale di Bolzano avevano diagnosticato “parkinsonismo vascolare e deterioramento psichico associato"; che l'unico evento al quale far risalire il peggioramento dello stato di salute mentale del ER era collegabile all'ictus del maggio 1986 (precedente alla compilazione del testamento) e non ad altri eventi successivi;
che il c.t.u., pur non giungendo alla affermazione di assoluta 4 certezza circa l'incapacità di intendere e di volere alla data di redazione del testamento, aveva però concluso per la probabile incapacità naturale del te- statore;
che, comunque, accertato che già a far tempo dal ricovero presso la clinica austRIca il ER presentava uno stato di grave riduzione della capacità intellettiva e considerato l'aggravamento di tale stato di deficienza, era onere del MI dimostrare che il testamento era stato redatto in un momento di lucidità mentale;
che, non essendo stato assolto a tale onere probatorio, l'appello andava accolto ed andava dichiarato l'annullamento del testamento del 20/7/1987 per incapacità naturale del testatore. La cassazione della sentenza della corte di appello di Trento è stata chie- sta da AS MI e ER MA con ricorso affidato a tre motivi. ER GE e ER AR hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso - con il quale AS MI e ER A- RI denunciano omessa, insufficiente e contraddittoRI motivazione circa l'affermata incapacità naturale del testatore nel tempo precedente alla stesu- ra del testamento olografo - risulta articolato sulle seguenti deduzioni. 1) Omesso esame di fatti e documenti per aver la corte di appello tratto dalla acquisita documentazione medica soltanto argomenti a favore della te- si dell'incapacità naturale del testatore senza tener conto degli elementi contrari a tale tesi anche essi contenuti nella stessa documentazione. In par- ticolare i ricorrenti sostengono che il certificato del 6/10/1986 della clinica di Innsbruck riporta l'opposto di quanto ritenuto in sentenza. Peraltro la cartella clinica dell'ospedale di Bolzano non è del luglio 1987 ma del luglio 1988. La corte di merito ha inoltre trascurato l'esame della portata dei dati 5 clinici e degli effetti dei farmaci assunti dal soggetto, nonché degli elementi offerti dalla grafia e dal contenuto della scheda testamentaRI. 2) Contraddittorietà della motivazione per l'insanabile contrasto tra le ar- gomentazioni addotte di contenuto tali da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. 3) Mancanza di motivazione sotto il profilo della erronea valutazione delle risultanze peritali con riferimento, in particolare, alla relazione del c.t.u.. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applica- zione degli articoli 591 e 414 c.c. con riferimento all'articolo 2697 c.c. per aver la corte di merito concluso per il vizio del testamento sulla base di una valutazione di mera probabilità di uno stato personale "rallentato" in epoca precedente alla stesura dell'atto, ritenendo quindi applicabile l'ipotesi di cui al citato articolo 591 c.c. anche al di fuori della fattispecie di "assoluta pri- vazione della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di au- todeterminarsi". Peraltro, ad avviso dei ricorrenti, vi è totale assenza di pro- va sull'infermità mentale del testatore all'epoca della stesura della scheda testamentaRI in questione: la corte di appello ha infatti ritenuto di poter ri- costruire la verità storica mediante presunzioni semplici ( prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza ) contrastate da elementi di prova piena ( documentale e orale) a dimostrazione della capacità naturale del ER nel luglio 1987. Le dette censure da esaminare congiuntamente per la loro evidente stretta connessione e interdipendenza oltre che per ragioni di ordine logico e di economia di motivazione sono infondate, risolvendosi essenzialmente,www. 6 pur se titolate anche come violazione di legge, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare valutazioni ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie ( con riferimento, in particolare, allo stato di in- fermità mentale di SE GE ER) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è sindacabile in sede di legittimità se - come appunto nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici. Spetta infatti solo al giudice di merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'atten- dibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito é tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a con- futare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi come nel caso in esame - gli elementi sui quali fonda la deci- sione e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la de- cisione adottata. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indi- care nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logico- giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. 7 Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formula- zione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sor- reggere e ad individuare con chiarezza le "ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri del giudice di merito. Per poter poi configurare il vizio della motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla con- troversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata conside- rata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Il ricorrente, però, ha l'onere (per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione) di specificare e riportare le risultanze istruttorie non esaminate e di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse. Solo in tal modo è consentito alla Corte di cassazione valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione e la decisività della circostanza di fatto non con- siderata e ritenuta irrilevante. Nella specie non e' ravvisabile il lamentato difetto di motivazione e la sentenza impugnata, del tutto corretta, si sottrae alle critiche di cui e' stata oggetto. Come riportato nella esposizione in fatto che precede la corte di appello, con motivato apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie 8 precisate nella decisione impugnata, ha ritenuto di dover far risalire il fatto degenerativo delle condizioni mentali del ER al maggio 1986 (ossia in epoca precedente alla compilazione del testamento in questione ) ed ha inoltre posto in evidenza la mancanza di prove di un successivo recupero della salute del de cuius. La corte di merito è pervenuta alla detta conclusio- ne attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti crite- ri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze probatorie e in particolare: delle cartelle cliniche relative ai rico- veri del ER successivi all'attacco cerebrale che lo colpi nel maggio del 1986 (un anno e due mesi prima della redazione del testamento in esa- me ) contenenti la descrizione delle condizioni mediche del defunto all'indomani dell'ictus; del certificato del dott. Valtiner, medico curante del ER, concernente le condizioni di salute di quest'ultimo nel periodo dal 1987 al 1988; delle prove testimoniali assunte con riferimento specifico alle deposizioni rese dai medici Franco Giovanardi e Peter Von Sontagh;
della relazione del c.t.u. Quindi la corte territoRIle, accertato che già al tem- po del ricovero presso la clinica austRIca nell'agosto del 1986 il ER si trovava in stato di grave riduzione della capacità intellettiva ulteriormente aggravata in seguito, ha coerentemente affermato che era compito del To- mas MI e della ER MA dimostrare che il testamento del 20/7/1987 era stato redatto in un momento di lucidità mentale del testatore. Il giudice di appello ha pertanto dato conto delle proprie valutazioni, cir- ca i detti accertamenti in fatto, con sufficiente motivazione esaminando compiutamente le risultanze di causa ed esponendo adeguatamente le ra- gioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappon- 9 gono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice di merito non e' certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del mateRIle delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. In particolare, per quanto riguarda la prova dell'incapacità di intendere e di volere la corte di merito ha correttamente applicato il principio in propo- sito più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in relazione all'articolo 591 c.c., quando l'attore fornisce ( come appunto nella specie ) la prova di una infermità mentale tipica totale e permanente oltre che insuscettibile di alcun miglioramento, sta a carico di chi afferma la validità del testamento la prova della compilazione del testamento stesso in un momento di lucido intervallo, poiché in tal caso la normalità presunta è l'incapacità (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 24/10/1998 n. 10571; 23/1/1991 n. 652 ). Questa Corte ha anche avuto modo di chiarire che l'apprezzamento del giudice del merito circa l'incapacità di disporre per testamento, prevista dall'articolo 591 c.c., costituisce indagine di fatto e valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità se fondata su congrua motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto: in proposito trovano applicazio- ne le regole ordinarie circa la valutazione delle prove e la formazione del convincimento da parte del giudice del merito ( sentenze 22/5/1995 n. 5620; 11/3/1995 n. 2865). In relazione, infine, alla valutazione del contenuto della cartelle cliniche, dei certificati medici acquisiti e della relazione del c.t.u., va rilevato che, come già osservato, la valutazione dei vari elementi probatori, considerati 10 nel loro complesso, operata dalla corte di appello con riferimento alla capa- cità di intendere e di volere del ER, essendo fondata su una motiva- zione sufficiente e non contraddittoRI, si sottrae al sindacato di legittimità limitato al riscontro estrinseco di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare la ragioni della decisione e l'iter argomentativo se- guito dal giudice del merito. Peraltro dalla motivazione dell'impugnata sentenza (i cui tratti salienti sono stati sopra riportati) risulta chiaro come il giudice di secondo grado, nel porre in evidenza gli elementi favorevoli alla tesi dei resistenti, abbia implicitamente espresso una valutazione negativa per quelli prospettati nella contraRI tesi dei ricorrenti. Quanto poi alla doglianza relativa all'asserita errata interpretazione e valutazione della c.t.u. deve rilevarsi che la stessa non è meritevole di acco- glimento sotto un duplice profilo e, cioè, per la sua genericità e per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito. Sotto il primo aspetto il ricorso è carente in quanto non riporta il contenuto com- pleto e specifico della relazione del c.t.u. e non ha fornito alcun elemento valido per poter ricostruire, sia pur approssimativamente, il ragionamento seguito dal consulente di ufficio. Ciò comporta l'impossibilità di ricostruire il pensiero del c.t.u. che si porrebbe in contrasto con la ricostruzione in fatto operata dalla corte di appello e con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di secondo grado. Sotto il secondo aspetto già si è osservato che la valuta- zione della corte territoRIle in ordine alla incapacità totale e permanente del ER, sin da prima della redazione del testamento in questione, si sot- trae al sindacato di legittimità. 11 Occorre inoltre segnalare che, come è noto, in tema di prova presuntiva è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento discrezionale del giudi- ce del merito circa lo stesso ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione: l'unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è sulla con- gruenza della relativa motivazione. E' appena il caso di rilevare poi l'inammissibilità del richiamo operato dai ricorrenti alla scheda testamentaRI in questione ed alla procura generale rilasciata dal ER in data 9/4/1987 i cui contenuti confermerebbero la piena capacità di intendere e di volere del defunto. Dalla lettura della sen- tenza impugnata non risulta ( né è stato dedotto in ricorso) che i detti do- cumenti siano stati prodotti nei giudizi di merito e che agli stessi si sia fatto riferimento per soddisfare l'onere probatorio - incombente sui ricorrenti una volta accertata l'incapacità naturale del de cuius in epoca precedente alla stesura del testamento circa la redazione dell'atto di ultima volontà in un - momento di lucido intervallo. Del pari nella decisione di cui si chiede l'annullamento non si fa alcun cenno ad un altro testamento che sarebbe stato redatto dal ER prima di quello in esame e con il quale sarebbe stata nominata erede un'Opera MissionaRI con sede in Roma. Deve infine evidenziarsi che i ricorrenti, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati commessi alla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie ( con particolare riferimento alla data della cartella clinica dell'ospedale di Bolzano che sarebbe del luglio 1988 e non del luglio 1987 ), hanno sostanzialmente inteso sostenere che 12 l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o con- trastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazio- ne. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene ( come nella specie ) 80000 al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, co- 330000 stituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità ( sen- tenze 27/3/1999 n. 2932; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604). In definitiva devono ritenersi del tutto insussistenti le asserite violazioni di legge denunciate dai ricorrenti e che presuppongono una ricostruzione dei fatti di causa diversa da quella ineccepibilmente effettuata dalla corte territo- RIle. Dal rigetto dei primi due motivi del ricorso deriva logicamente il rigetto del terzo con il quale i ricorrenti sostengono la necessità - come conseguen- za dell'accoglimento di detti primi due motivi di modifica del capo dell'impugnata sentenza relativo alle spese dei giudizi di merito. p. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquida- no nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 165.500. oltre lire 3.000.000 a titolo di onorari. זיין Roma 23 novembre 2000 Il consigliereigliere festensore Il presidente Право IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 27 FEB. 2001 13, FranceseJavaRI