Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 2
Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura permanente e lo scadere del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza all'ordine ricevuto.
In tema di rifiuti, il fatto che questi ultimi si trovino in stato di abbandono all'interno di un'area sottoposta a sequestro giudiziario non può avere alcuna efficacia scriminante del reato di cui all'art. 255, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per inesigibilità della condotta, poiché, in tal caso, il destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ai sensi dell'art. 192, comma terzo, del medesimo D.Lgs., deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedere ai luoghi per provvedere alla rimozione.
Commentario • 1
- 1. Reato permanente e consumazione: la Cassazione chiarisce il ruolo delle contestazioni suppletivehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2015, n. 33585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33585 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 08/04/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2010
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 46224/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO OC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10/02/2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Di Nicola Vito;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Trione Abbagnano Andrea che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. RO OC ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 10 febbraio 2014 dalla Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza resa dal tribunale della medesima città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine ai reati ascritti di cui al procedimento R.G. n. 3508 del 2010 perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al procedimento R.G. n. 5530 del 2010 in quella di mesi uno e giorni quindici di arresto, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Al ricorrente, per quanto qui interessa, è addebitato il reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255, comma 3, perché, in qualità di amministratore unico della Edil Rossano S.r.l., non ottemperava all'ordinanza di rimozione dei rifiuti emessa dal sindaco di Napoli ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192. In Napoli dal marzo 2007 con condotta perdurante.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza RO OC, articola, personalmente, i seguenti due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale nonché la mancanza, la contraddittoria e la manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo della sentenza di secondo grado ed altri atti (all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Assume il ricorrente come fosse preliminare la questione di stabilire se il materiale sequestrato fosse da qualificare come un rifiuto secondo la nozione giuridica che ha proposto il legislatore, con la conseguenza che in mancanza di una raccolta, del recupero e dello smaltimento di rifiuti, in quanto il materiale rinvenuto sul sito non era un rifiuto, il ricorrente non si era disfatto del materiale commerciale avendo svolto attività di messa in riserva degli inerti che poi avrebbe provveduto a vendere.
2.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione la legge penale in relazione alla prescrizione del reato, al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena finale con i benefici di legge. Deduce altresì la mancanza, la contraddittoria e la manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo della sentenza di secondo grado e dagli altri atti (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
Assume che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione anche il reato di inottemperanza dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti. Secondo la ratio deciderteli, la Corte di appello ha affermato che la natura permanente del reato ha impedito il decorso il termine di prescrizione, essendo cessata la permanenza soltanto alla data della sentenza di primo grado intervenuta il 2 aprile 2011.
Sostiene il ricorrente che, attraverso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è stata acquisita l'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania n. 396 del 12 novembre 2007, che ha vincolato il sito in sequestro ai fini della realizzazione di nuovi impianti di stoccaggio preliminare, con conseguente dichiarazione di manleva in favore del Rosane. Ciò avrebbe determinato l'interruzione della permanenza del reato posto che dal 12 novembre 2007 (ovvero dalla data in cui il commissario per l'emergenza rifiuti ha preso possesso del sito in questione) il ricorrente non era più in grado, dal punto di vista fattuale e giuridico, di dare ottemperanza all'ordinanza sindacale, con la conseguenza che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per essere maturata la prescrizione sin dalla data del 27 aprile 2013.
La Corte di appello ha poi negato riconoscimento delle attenuanti generiche sul presupposto che il secondo reato in contestazione fosse sintomo di protervia del ricorrente rispetto alla commissione del primo reato e ciò con motivazione del tutto illogica e pervenendo ad una commisurazione della pena oltre i minimi edittali, nonostante il buon comportamento processuale del ricorrente che aveva reso dichiarazioni considerate confessorie dai giudici del merito. In ogni caso il ricorrente chiede che il beneficio della sospensione condizionale della pena non venga subordinato al ripristino dello stato dei luoghi ed alla bonifica degli stessi, essendo emerso che il ricorrente non ha più la disponibilità dell'alfa, attualmente al possesso di terzi (Commissariato straordinario dell'emergenza rifiuti).
Ha chiesto, in udienza, applicarsi la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., in considerazione della speciale tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. I motivi di gravame, in quanto tra loro collegati, possono essere congiuntamente esaminati.
2. Nel dare risposta ai rilievi della difesa, la Corte di appello ha osservato come l'attività, installata sul sito in uso alla ditta Edil RO ed avente ad oggetto la messa in riserva ed il trattamento dei rifiuti non pericolosi (ceramici-inerti) per ricavarne sabbia od altro materiale per la costruzione, fosse stata legittimamente svolta nel quinquennio 2001-2005 per autorizzazione concessa, con determina n. 8328 del 16 novembre 2001, dalla Provincia di Napoli. Tuttavia la medesima attività era diventata abusiva dal momento in cui, alla scadenza del quinquennio, l'autorizzazione non era stata più rinnovata e la Provincia di Napoli, con determina n. 11262 dell'8 novembre 2005, aveva disposto il divieto di prosecuzione dell'attività e la cancellazione della ditta dal registro delle imprese, con la conseguenza che, dopo il mancato rinnovo dell'autorizzazione, la permanenza del materiale sul cantiere era divenuta illegittima e con essa era insorto nel ricorrente, in base al combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, commi 1 e 3, l'obbligo di rimozione degli inerti e di ripristino dello stato dei luoghi con le modalità che il sindaco aveva ritenuto di fissare in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3, ultima parte, del citato articolo 192, tanto sul presupposto che i residui ceramici costituiscono pacificamente rifiuti seppure non pericolosi (dal punto di vista normativo i residui ceramici vengono classificati secondo il catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), nella categoria 10, rifiuti inorganici provenienti da processi termici) dei quali va assicurato lo smaltimento.
All'udienza dibattimentale del 18 febbraio 2011 il teste MA, appartenente al settore tecnico della Asl Napoli 1, ebbe a riferire di essere stato incaricato di effettuare un sopralluogo per verificare l'avvenuta esecuzione degli obblighi di cui all'ordinanza sindacale n. 435 del 13 marzo 2007, con la quale -sul presupposto che la Provincia aveva vietato la prosecuzione dell'attività della Edil RO con determina del 8 novembre 2005 e che sul sito, sottoposto a sequestro penale in data 16 maggio 2006, era stato constatato lo svolgimento di attività non autorizzata di gestione dei rifiuti - faceva ordine al ricorrente di eseguire, entro 60 giorni e previo dissequestro dell'area, determinate opere tese sostanzialmente alla bonifica e messa in sicurezza dell'area. Il teste riferì pure di aver constatato, verso fine agosto-settembre 2007, che l'attività era ferma ma l'area non era stata bonificata, accertandosi pertanto la mancata ottemperanza alle prescrizioni e ritenendosi così integrata la fattispecie contravvenzionale.
La quale configura il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3, reato che ha natura permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza all'ordine ricevuto (Sez. 3^, n. 23489 del 18/05/2006, Marini, Rv. 234484).
Nè l'ordinanza n. 396 del 12 novembre 2007 del Commissario delegato l'emergenza rifiuti aveva avuto alcuna incidenza sulla cessazione della permanenza del reato contestato ai fini della reclamata prescrizione, posto che l'ordinanza sindacale n. 435 del 13 marzo 2007, con la quale era stato constatato lo svolgimento di attività non autorizzata di gestione dei rifiuti, faceva ordine al ricorrente di eseguire, entro 60 giorni e previo dissequestro dell'area, determinate opere tese sostanzialmente alla bonifica e messa in sicurezza dell'area stessa sicché l'ordinanza commissariale era intervenuta quando la consumazione del reato era già iniziata e si era protratta nel tempo.
Ne consegue che l'ordinanza commissariale è stata emessa in data ampiamente successiva al termine di 60 giorni dal 19 marzo 2007 (data di notifica dell'ordinanza sindacale), e comunque dalla lettura dell'ordinanza commissariale non risulta che il ricorrente fosse stato spossessato dell'area sicché correttamente la permanenza è stata ritenuta cessata alla data della sentenza di primo grado e, se anche il dedotto spossessamento si fosse verificato, il reato si era consumato almeno fino alla data della pretesa perdita della detenzione dell'area (novembre 2007) con la conseguenza che, avuto riguardo agli eventi sospensivi maturati nel corso del processo, indicati in sentenza (pag. 3) e non contestati, la prescrizione non era maturata alla data di emanazione della sentenza di secondo grado. Va poi ricordato che, in tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui l'area sulla quale i rifiuti si trovano in stato di abbandono sia sottoposta a sequestro, il proprietario (od il possessore) della medesima che sia destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedervi onde provvedere alla rimozione, diversamente configurandosi la contravvenzione prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 192, comma 3, con la conseguenza che il sequestro non può costituire una causa di inesigibilità della condotta normativamente richiesta (Sez. 3^, n. 14747 del 11/03/2008, P.M. in proc. Clementi, Rv. 239974). Ne consegue che alcuna efficacia scriminante può avere la circostanza che l'area fosse sottoposta a sequestro;
il ricorrente infatti nessuna prova ha offerto per dimostrare che si fosse inutilmente attivato presso l'autorità giudiziaria per ottenere il dissequestro finalizzato ad interventi di bonifica imposti dalla normativa dopo la dismissione l'attività di frantumazione autorizzata.
Infine, la Corte di appello ha ritenuto che la ridotta entità della pena inflitta, rispetto alla portata non modesta della violazione che ha colpito l'ambiente e compromesso la salute, bene primario della collettività, sconsigliasse la concessione delle attenuanti generiche, di per sè inconciliabili con la costante e reiterata violazione della legge dimostrata dal ricorrente prima nella prosecuzione dell'attività abusiva e poi la mancata ottemperanza agli obblighi imposti con l'ordinanza sindacale per una bonifica dell'ani, cui si sarebbe dovuto spontaneamente determinare il ricorrente se incline ad operare nella legalità.
Si tratta di circostanze che, in considerazione di un comportamento già ritenuto dal giudice di merito connotato da abitualità, in quanto reiterato, esclude la configurabilità del fatto di particolare tenuità ex art. 131 bis c.p., mentre alcun rilievo di illogicità o di congruità della motivazione può essere mosso al giudice di merito in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche e di determinazione della pena, mentre è pacificamente inammissibile, perché non consentita, oltre che altrettanto manifestamente infondata, la richiesta, formulata in sede di legittimità, di riforma del beneficio della sospensione condizionale della pena attraverso l'eliminazione della condizione (ripristino dello stato dei luoghi e bonifica) posta al ricorrente per usufruire del concesso beneficio.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2015