Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2015, n. 33585
CASS
Sentenza 8 aprile 2015

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Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura permanente e lo scadere del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza all'ordine ricevuto.

In tema di rifiuti, il fatto che questi ultimi si trovino in stato di abbandono all'interno di un'area sottoposta a sequestro giudiziario non può avere alcuna efficacia scriminante del reato di cui all'art. 255, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per inesigibilità della condotta, poiché, in tal caso, il destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ai sensi dell'art. 192, comma terzo, del medesimo D.Lgs., deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedere ai luoghi per provvedere alla rimozione.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2015, n. 33585
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33585
Data del deposito : 8 aprile 2015

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