Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10891 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
1 089 1 /02 Aula 'A' IN NOME EL PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Loven we- SEZIONE TERZA CIVILE Art. 65 Leque Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: len h R.G.N. 16860/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente PREDEN Consigliere Dott. Roberto 28487 Cron. LIMONGELLI Consigliere Dott. Antonio Rep. 2779 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 29/01/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZION. UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 1.55 domiciliato in ROMA VIA 2.5 LUG.2002 GOLLIN EZIO, elettivamente IL CANCELLIERE FRANCESCO SIACCI 38, presso lo studio dell'avvocato MARCO GIANFRANCO GOLLIN, giusta VINCENTI, difeso dall'avvocato delega in atti;
ricorrente
contro
SCAPPIN GIUSEPPE, LUISON EMILIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DONNA OLIMPIA 134, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO IZZO, che li difende unitamente BEDENTI, il primo con procuraall'avvocato GIANFRANCA 2002 245 3 speciale del Dott. Notaio Luigi Tassitani Castelfranco Veneto 14/1/2002; Rep.n. 166833; il secondo giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 325/99 del Tribunale di TREVISO, Terza sezione civile emessa il 9/2/1999, depositata il 05/03/99; RG.3872/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato NUNZIO IZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 10 febbraio 1997 dinanzi al Pretore di Castelfranco Veneto, SC US e SO LI, nella veste di locatori, intimavano licenza per finita lo- cazione, al conduttore IN EZ, per la data del 31 lu- glio 1997. Secondo la prospettazione dei locatori, il rapporto era sorto il 16 agosto 1977, ed era relativo ad alloggio per uso abitativo, con durata annuale, rinnovabile anno 2 per anno, salvo disdetta. Prima scadenza 31.7.78. Tale disdetta era stata data con le raccomandate del 9 settembre 1995 e 9 dicembre 1996, senza che il conduttore provvedesse a rilasciare l'immobile. Gli intimanti sostenevano che il contratto non era soggetto alla proroga, ai sensi dell'art.65 della legge 1978 n.392 e che la disdetta impediva la prosecuzione del rapporto, giunto così a scadenza. Il IN si costituiva ed eccepiva che il contratto doveva ritenersi soggetto a proroga in considerazione dei redditi del conduttore e sosteneva che andava applicato il regime dell'art.58 della legge citata e che per effetto delle leggi di proroga il rilascio non poteva essere fis- sato prima del primo gennaio 2002. Il Pretore, con sentenza del 13 luglio 1978 accoglieva le domande dei locatori e dichiarava risolto il rapporto alla data del 31 luglio 1997, ordinando il rilascio entro sei mesi e condannava il conduttore alle spese di lite. La decisione era appellata dal conduttore, che ne chiedeva la riforma;
resistevano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 5 marzo 1999 il Tribunale di Treviso così decideva: rigetta 1l'appello e condanna l'appellante 3 з alle spese del grado. Contro la decisione ricorre il IN deducendo due motivi di censura;
resistono le controparti con controri- corso e memoria. Motivi della decisione. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai due dedotti motivi di censura. Nel primo motivo si deduce l'error iuris per la viola- zione dell'art.58 della legge di equo canone, dal cui re- gime il contratto doveva intendersi disciplinato, e non già da quello previsto dall'art. 65 della stessa legge. In senso contrario sì osserva come i giudici di merito abbiano esattamente applicato alla fattispecie la disci- plina dell'art.65 ritenendo che il contratto de quo non poteva rientrare nel regime di proroga avendo la scadenza convenzionale al 31 luglio 1978, sicchè la legge di proro- ga (art.1 D.L.298/78, che prorogava, a determinate condi- zioni, il termine di durata dei contratti al 31 luglio 1978) non trovava applicazione alla fattispecie in esame. (Cfr.in senso conforme: Cass.22 agosto 1989 n. 3738 e 20 febbraio 1991 n.1799). Nel secondo motivo si deduce ancora l'error iuris sot- to diverso profilo, osservandosi che se la scadenza era al 4 31 luglio, non doveva computarsi il dies ad quem (art.1187 e 2963 cc, correlati), sicchè trovava applicazione la di- sciplina del citato art. 58. Il motivo resta assorbito dagli argomenti già sopra- detti, e presenta un profilo di inammissibilità per novi- tà, non risultando dedotto in appello. Non sussiste dunque alcun errore di diritto in ordine alle norme sostanziali richiamate e correttamente la ces- dellasazione del rapporto, in applicazione dell'art.65 legge di equo canone, è stata indicata al 31 luglio 1997. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorren- te alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio di 109T/29.11 cassazione, liquidati come in dispositivo. 456T 20,66
P.Q.M.
FOT. 14977 rigetta il ricorso e condanna IN EZ alla rifu- 8065 18,00ворт sione delle spese ed onorari di questo giudizio di cassa- т 167,77 zione, che liquida in € 118,22 per spese ed in € о т 1500,00 per onorari. Roma 29 gennaio 2002 Gavans Fiducio IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Добро Вени ли IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 25 LUG. 2002 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA SHERENT oggi, T Umberto Cicero R O C 5