Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21676
CASS
Sentenza 11 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di querela

    Il motivo è aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha correttamente applicato la normativa vigente che prevede la procedibilità d'ufficio per il danneggiamento di beni destinati a pubblico servizio. Inoltre, il richiamo all'ordinanza della Corte Costituzionale è irrilevante poiché attiene a un diverso profilo di procedibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21676
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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