CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 21676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21676 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AG EL, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 09/12/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata ed insistendo per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. MA CC, che ha concluso riportandosi al ricorso ed insistendo per l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/12/2025, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 07/02/2025, appellata da EL AG, che condannava al pagamento delle spese del grado di giudizio. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. MA CC, difensore di fiducia di EL AG, articolando un unico Penale Sent. Sez. 2 Num. 21676 Anno 2026 Presidente: GR DR Relatore: NA RA Data Udienza: 13/05/2026 2 motivo con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 635 cod. pen., 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 31/2024 e 85 d.lgs. 150/2022 e succ. modifiche. In particolare, richiamando la ordinanza costituzionale del 16 aprile 2024, il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la improcedibilità del reato per mancanza di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo aspecifico e comunque manifestamente infondato il motivo proposto. In particolare, il motivo è aspecifico nella parte in cui non si confronta con la motivazione approntata nella sentenza impugnata e con la contestazione del reato di danneggiamento aggravato dall’essere il fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio, nonché manifestamente infondato. 1.1. Al riguardo, si rammenta come sia procedibile d'ufficio il delitto di danneggiamento commesso su bene destinato a pubblico servizio o pubblica utilità atteso che, a seguito della modifica dell'art. 635, comma quinto, cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, sono procedibili di ufficio i delitti di danneggiamento aventi ad oggetto le "altre" cose ricomprese nel novero dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., diverse da quelle esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (Sez. 2, n. 32908 del 23/09/2025, [...], Rv. 288656 – 01; Sez. 2, n. 29538 del 15/06/2023, Brnelic, Rv. 284940 – 01, che ha precisato, altresì, che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1), cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell'attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione;
nello stesso senso, Sez. 2, n. 34964 del 27/10/2025, [...], non mass.). Nessun dubbio può poi sussistere in ordine alla destinazione all'esercizio del servizio di trasporto pubblico dell’autobus di linea sui cui vetri si appuntava la condotta di danneggiamento dell’imputato (in tal senso, Sez. 6, n. 9022 del 18/01/2018, Bentivegna, Rv. 272386 – 01). 1.2. Non conferente, poi, risulta il richiamo all’ordinanza della Corte costituzionale del 16 aprile 2024, avente ad oggetto il diverso profilo della procedibilità con riferimento al danneggiamento di “cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione a pubblica fede”. 3 2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura del motivo, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RA NA DR GR
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata ed insistendo per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. MA CC, che ha concluso riportandosi al ricorso ed insistendo per l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/12/2025, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 07/02/2025, appellata da EL AG, che condannava al pagamento delle spese del grado di giudizio. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. MA CC, difensore di fiducia di EL AG, articolando un unico Penale Sent. Sez. 2 Num. 21676 Anno 2026 Presidente: GR DR Relatore: NA RA Data Udienza: 13/05/2026 2 motivo con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 635 cod. pen., 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 31/2024 e 85 d.lgs. 150/2022 e succ. modifiche. In particolare, richiamando la ordinanza costituzionale del 16 aprile 2024, il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la improcedibilità del reato per mancanza di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo aspecifico e comunque manifestamente infondato il motivo proposto. In particolare, il motivo è aspecifico nella parte in cui non si confronta con la motivazione approntata nella sentenza impugnata e con la contestazione del reato di danneggiamento aggravato dall’essere il fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio, nonché manifestamente infondato. 1.1. Al riguardo, si rammenta come sia procedibile d'ufficio il delitto di danneggiamento commesso su bene destinato a pubblico servizio o pubblica utilità atteso che, a seguito della modifica dell'art. 635, comma quinto, cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, sono procedibili di ufficio i delitti di danneggiamento aventi ad oggetto le "altre" cose ricomprese nel novero dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., diverse da quelle esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (Sez. 2, n. 32908 del 23/09/2025, [...], Rv. 288656 – 01; Sez. 2, n. 29538 del 15/06/2023, Brnelic, Rv. 284940 – 01, che ha precisato, altresì, che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1), cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell'attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione;
nello stesso senso, Sez. 2, n. 34964 del 27/10/2025, [...], non mass.). Nessun dubbio può poi sussistere in ordine alla destinazione all'esercizio del servizio di trasporto pubblico dell’autobus di linea sui cui vetri si appuntava la condotta di danneggiamento dell’imputato (in tal senso, Sez. 6, n. 9022 del 18/01/2018, Bentivegna, Rv. 272386 – 01). 1.2. Non conferente, poi, risulta il richiamo all’ordinanza della Corte costituzionale del 16 aprile 2024, avente ad oggetto il diverso profilo della procedibilità con riferimento al danneggiamento di “cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione a pubblica fede”. 3 2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura del motivo, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 13/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RA NA DR GR