Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
A Aula 'A' IN NON033 67 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente - R.G.N. 11291/98 Rel. Consigliere сход. бего Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 28/11/00 Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 8 MAR 2001 GRANDI WINDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA il IL CANCELLIERE NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato SALERNO GASPARE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLOCCA GIORGIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 1 l'Avvocatra Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI 2000 VALERIO, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;
4896 -1- b controricorrente avverso la sentenza n. 22845/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 27/12/97 R.G.N. 68298/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato BIONDI per delega MERCANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma ND RA, titolare di pensione di vecchiaia dal 1 agosto 1978, deduceva di aver ottenuto solo nel gennaio 1987 l'importo dovuto, ai sensi della legge 28 febbraio 1986 n. 45, per quote fisse di perequazione automatica del trattamento di cui all'art. 19 della legge n.843/1978, con gli interessi legali calcolati sui ratei dal gennaio del 1979. Chiedeva quindi il pagamento delle ulteriori somme dovute per rivalutazione monetaria del capitale e per interessi sul capitale rivalutato. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore adito in accoglimento della domanda condannava l'INPS al pagamento di lire 56.894.948. Su appello dell'INPS, il Tribunale di Roma, rinnovata l'indagine peritale, con la sentenza oggi denunciata condannava l'ente appellante al pagamento della minore somma di lire 4.309.131 a titolo di rivalutazione monetaria e lire 822.983 per interessi legali. Il Tribunale affermava che la decorrenza degli accessori spettanti doveva essere fissata dal 121° giorno successivo alla data del 1 gennaio 1979, dalla quale dovevano essere corrisposti gli emolumenti;
che l'avvenuto pagamento della somma capitale nel 1987 configurava un adempimento parziale dell'obbligazione, e comportava quindi il calcolo di detti accessori fino al momento del pagamento;
l'Istituto era poi tenuto al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi sull'importo di lire 4.309.131 dal detto momento al soddisfo e 3 degli interessi scaduti dal momento della relativa domanda nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo. Avverso questa domanda ND RA propone ricorso per cassazione con tre motivi. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, mediante la denuncia di «falsa e/o erronea applicazione dell'art.7 della legge n.533/1973. Irrichiamabilità e violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed dei principi generali del diritto ex art. 360 cod.proc.civ. nn.
3-5. Omessa motivazione. Decorrenza dal 1.1.1979 e cioè dalla maturazione del diritto», la sentenza impugnata viene censurata per il calcolo della decorrenza di interessi e rivalutazioni dal centoventunesimo giorno successivo alla data di maturazione del diritto, anziché dalla data stessa, e cioè dal primo gennaio 1979; si afferma che ai fini dell'attribuzione delle somme dovute per perequazione automatica del trattamento non è richiesta alcuna domanda dell'interessato né è previsto un procedimento speciale per ottenere la prestazione. Il secondo motivo reca il titolo «violazione e falsa applicazione delle norme procedurali per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sotto il profilo dell'error in procedendo per difetto di dati, elementi, e presupposti tali da rendere illegittima la rinnovazione della perizia contabile». La ricorrente lamenta che il Tribunale ha disposto d'ufficio una nuova indagine peritale senza tener conto del contegno processuale dell'INPS che in primo grado non aveva formulato alcuna contestazione dei conteggi;
in sede di appello tale contestazione era stata svolta in modo generico. Il terzo motivo, con la denuncia di «violazione dell'art.360 n.5>> cod.proc.civ. investe il provvedimento di compensazione delle spese processuali. Il primo motivo merita accoglimento, non risultando conforme a diritto la statuizione che fa decorrere gli interessi e dall'INPS dalla rivalutazione sulle somme dovute centoventunesimo giorno successivo alla data di maturazione del diritto. Come è stato più volte affermato da questa Corte, nella fattispecie (ricorrente nel caso in esame) dei pensionati ai quali, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, 9° comma bis d.
1.30 dicembre 30 dicembre 1985 n. 787, convertito nella legge 1. 28 febbraio 1986 n. 45 (di interpretazione autentica dell'art. 19 1. 843 del 1978) l'INPS è tenuto a corrispondere la quota aggiuntiva di cui all'art. 10 l. n. 160 del 1975 fin dall'originaria decorrenza dei trattamenti, il diritto alla prestazione previdenziale deriva dalla legge di interpretazione autentica entrata in vigore in data successiva a quella in cui il credito deve intendersi maturato;
peraltro, dato che la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali è indipendente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore, sulle somme così dovute spettano rivalutazione ed interessi, i quali maturano dalla data di scadenza delle singole rate, non avendo ragione di operare, in ragione del retroattivo riconoscimento del diritto ab origine, il termine di centoventi glorni di cui all'art. 7 l. n. 533 del 1973 (Cass., sez. lav., 22 giugno 1998, n. 6192, 7 ottobre 1997, n. 9732, Cass., sez. lav., 14 agosto 1999, n. 8669). L'accoglimento del motivo rende necessaria una nuova indagine del giudice del merito al fine di determinare alla luce del suddetto principio l'entità del credito per rivalutazione ed interessi;
resta conseguentemente superato l'esame del secondo motivo, e risulta assorbito anche l'ultimo motivo relativo al regolamento delle spese processuali. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 Il Presidente M in. Pavagan 3 3 5 0 . 1 Il Consigliere estensore . N T A R 3 S 7 S A ' - A L 8 T L - , 1 E A 1 D S E I E P S Phill S G N I E G N S E G I L O A A A O D L T L T E IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I E , R O D I R D Depocitata in Cancelleria T S O I G E R ogg!, -8 MAR 2001 IL LABORATORE/ DI CANCELLERIA