Sentenza 26 aprile 2006
Massime • 1
In tema di reati finanziari, al fine di configurare il reato di emissioni di fatture per operazioni inesistenti, previsto in precedenza dall'art. 4 lett. d) della legge n. 516 del 1982, ed ora dall'art. 8 del D.Lgs n. 74 del 2000, non è necessaria la dichiarazione fiscale, richiesta, diversamente da quanto regolato con la citata legge n. 416, per il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 dello stesso D.Lgs n. 74 del 2000.
Commentari • 2
- 1. Debiti tributari: quando è possibile chiedere il patteggiamento?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 luglio 2022
- 2. Approfondimenti - Pagina 455 - Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.ithttps://www.diritto.it/ · 19 aprile 2007
Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l'invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell'informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all'uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti La variazione di rendita catastale attribuita erroneamente , a suo tempo dall' U.T.E. ha effetto solo dalla data di notifica di questa , per cui si può chiedere la differenza …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2006, n. 33891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33891 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 26/04/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 689
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 42265/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO ER, nato a [...] il [...];
2) MI AS, nato a [...] il [...];
3) RO NT, nato a [...] il [...];
4) UC CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 24.3.2005 dalla Corte d'appello di Caltanissetta. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori degli imputati, avv. Diego Guadagnino, per FE, e Dacquì EP, per BO e LA, che hanno insistito nei rispettivi ricorsi.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 24.3.2005 la corte d'appello di Caltanissetta, parzialmente riformando quella resa il 22.5.2000 dal G.U.P. del locale tribunale:
- dichiarava non doversi procedere
contro
ER ON, AS LA, CA IU e NT FE in ordine a vari delitti per emissione di fatture per operazioni inesistenti negli anni dal 1992 al 1994 (L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. d), nonché D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, comma 3) per essere i reati estinti per prescrizione;
- dichiarava i predetti ON, LA, IU e FE colpevoli del reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., commi 1 e 2, per essersi associati tra loro e con Di LO MI,
in seguito deceduto, al fine di commettere i delitti predetti, il BO e il FE nel ruolo di promotori e organizzatori e gli altri nel ruolo di semplici partecipanti;
e per l'effetto condannava BO e FE alla pena di due anni di reclusione e LA e IU a quella di otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena solo per questi ultimi.
2 - Tutti gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione, personalmente o per mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
2.1 - Il difensore di BO e LA, con unico atto, ha dedotto tre motivi a sostegno.
In particolare, lamenta:
2.1.1 - violazione di legge e vizio di motivazione, perché - a suo avviso - dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 74 del 2000, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti non è più prevista come reato qualora non sia accompagnata dalla utilizzazione delle stesse iatture nelle dichiarazioni fiscali dei soggetti passivi.
Per conseguenza non sussiste il reato associativo di cui all'art. 416 c.p. finalizzato a commettere fatti non più previsti come reato;
2.1.2 - violazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione in ordine allo stesso reato associativo, perché - comunque - mancava la necessaria affectio societatis e una qualsiasi struttura organizzativa, essendo rimasto provato che il BO agì da solo e in nome proprio;
2.1.3 - violazione degli artt. 133, 62 bis e 163 c.p. e vizio di motivazione sul punto, giacché la corte di merito aveva immotivatamente negato le attenuanti generiche, una pena più mite e il beneficio della sospensione condizionale.
2.2 - Il IU ha dedotto personalmente due motivi a sostegno del suo ricorso.
In particolare, lamenta:
2.2.1 - mancanza e illogicità di motivazione in ordine al reato associativo e alla sua personale partecipazione alla organizzazione criminosa contestata;
2.2.2 - ancora vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
2.3 - Il difensore del FE ha dedotto quattro motivi. In particolare lamenta:
2.3.1 - violazione degli artt. 129 e 530 c.p.p. in relazione ai delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sostiene che, dal momento che il reato di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. d) è stato abolito con la riforma di cui al D.Lgs. n.74 del 2000, il giudice doveva prosciogliere nel merito perché il fatto non è più previsto come reato, invece che dichiarare la prescrizione;
2.3.2 - violazione dell'art. 416 c.p. perché mancavano nella fattispecie gli estremi della associazione per delinquere;
2.3.3 - ancora violazione del comma 1 del citato art. 416 c.p., perché mancava la prova che il FE fosse promotore od organizzatore dell'associazione criminale;
2.3.4 - violazione dell'art. 163 c.p. laddove al FE era stato negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, senza considerare che i suoi precedenti penali riguardavano reati ormai depenalizzati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - La tesi con cui i ricorrenti sostengono l'abolizione tout court del reato di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. d) è manifestamente infondata.
Invero, come risulta chiaramente dal testo delle norme, e come la giurisprudenza di questa corte ha più volte indirettamente statuito, con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 74 del 2000 la dichiarazione fiscale è divenuta elemento essenziale del reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2) e non già del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8). Ne deriva che, secondo i principi che governano la successione temporali delle leggi penali (art. 2 c.p.), resta abolita la fattispecie di mera utilizzazione (che non contemplava l'anzidetto elemento essenziale) e non già quella di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. d).
4 - Vanno anche disattese le censure relative al delitto di cui all'art. 416 c.p.. Entrambi i giudici di merito hanno motivatamente accertato che BO e FE proponevano a persone in difficoltà economica, come RI Di LO (che, imputato degli stessi reati, ha reso ampie dichiarazioni confessorie, ed è stato giudicato a parte), o comunque a soggetti che avevano poco da perdere da eventuali incriminazioni fiscali (per es. perché pregiudicati) di collaborare a una iniziativa coordinata di frode fiscale che poteva garantire facili guadagni.
Il meccanismo consisteva nella creazione di imprese "fantasma" o "cartiere" da parte dei partecipanti al sodalizio, destinate ad aver vita breve, al termine della quale veniva di solito denunciato il furto fittizio delle scritture contabili. I titolari di queste "cartiere", che erano in sostanza dei prestanome, dovevano accendere conti correnti bancari e a volte sottoscrivere in bianco alcune fatture.
BO e FE, esercenti il commercio di bovini da macellazione, compravano i capi di bestiame al mercato boario di Caltanissetta e li rivendevano poi a macellerie della zona, ma le relative fatture venivano emesse con la firma dei prestanome, titolari delle "cartiere", che erano del tutto prive della necessaria attrezzatura (segnatamente dei mezzi di trasporto e delle stalle per la sosta dei bovini). In tal modo i reali venditori non emettevano fatture e risparmiavano l'I.V.A. e le altre imposte, mentre anche i fittizi emittenti, in realtà estranei alla contrattazione, non ottemperavano agli obblighi contabili e fiscali, e ricevevano un compenso pattuito per la collaborazione prestata e il rischio corso, anche se questo era ridotto attraverso lo stratagemma di chiudere l'impresa fantasma nel giro di uno o due anni e di simulare il furto delle scritture contabili.
Correttamente, quindi, sono stati ravvisati gli estremi del reato di cui all'art. 416 c.p., giacché sussisteva un vincolo associativo stabile fra tre o più persone allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma criminale (acquisto di bollettari di fatture, accensione di conti correnti, fissazione di recapiti per le imprese fantasma, provvista di luoghi da indicare falsamente come "stalle di sosta" per il ricovero degli animali, ecc.), e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di collaborare per l'attuazione del programma. Il tutto con l'ausilio esterno di "soggetti compiacenti, quali funzionari di banca, commercialisti e terzi disponibili a favorire l'allestimento di siffatte apparenze" (così, letteralmente, la sentenza di primo grado).
In conclusione, i giudici di merito hanno accertato con motivazione insindacabile che sussisteva sia la affectio societatis sceleris, sia quel minimo di organizzazione personale e materiale che era adeguata alla realizzazione del programma criminoso, che la giurisprudenza corrente ritiene elementi essenziali del delitto de qua. Per quanto osservato sub 3) il delitto associativo sussiste anche dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 74 del 2000, atteso che il reato-fine dell'associazione non è stato depenalizzato ma continua ad essere tale.
5 - Infondate sono anche le doglianze per l'asserito difetto di motivazione in ordine al ruolo del FE come promotore e organizzatore e a quello del IU come partecipe dell'associazione criminale.
Invero, entrambi i giudici di merito hanno accertato con motivazione adeguata e legittima il ruolo svolto dal FE come promotore e istigatore, assieme al BO, della complessa strategia delinquenziale, valorizzando al riguardo le dichiarazioni rese da RI Di LO e gli accertamenti tributari e contabili svolti dalla Guardia di Finanza.
Altrettanto motivato è l'accertamento della partecipazione del IU, il quale figurava come titolare della impresa "fantasma" Euroallevamenti, che ebbe vita brevissima (dal gennaio al dicembre 1993), emise fatture per oltre un miliardo di lire e non presentò alcuna dichiarazione fiscale. Il IU anzi - secondo il cennato copione criminale - denunziò in data 4.2.1994 il furto di un borsone contenente i documenti contabili (pag. 4 della sentenza d'appello e pag. 8 della sentenza di primo grado).
6 - Sono manifestamente destituite di fondamento tutte le censure sul trattamento sanzionatorio, correttamente commisurato dai giudici di merito alla gravità della condotta criminosa e alla rilevanza del danno procurato alla amministrazione finanziaria nella sua funzione di accertamento e riscossione delle imposte.
Per questa ragione è legittimo sia il diniego delle attenuanti generiche anche per il IU, sia il diniego della sospensione condizionale della pena per il FE, oltre che per il BO, avendo la corte di merito motivatamente escluso la possibilità che questi ultimi si astenessero in futuro dalla commissione di ulteriori reati (e avendo anche messo in evidenza che il FE aveva già goduto due volte del beneficio).
7 - Tutti i ricorsi vanno pertanto rigettati. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti alle spese processuali. Considerato
il contenuto delle impugnazioni, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2006