Sentenza 18 febbraio 2004
Massime • 1
La irrogazione di una nuova misura di prevenzione non è preclusa dal fatto che sia ancora in atto una misura analoga precedentemente disposta, purché la nuova misura sia adottata con riferimento a nuovi elementi accertati successivamente alla prima e con la previsione che quella nuova avrà concretamente inizio al momento dell'esaurimento di quella già in atto. (Fattispecie relativa alla applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a soggetto già sottoposto ad analoga misura sulla base di carichi pendenti per gravi reati commessi successivamente all'applicazione della prima misura).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2004, n. 17901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17901 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 18/02/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 949
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 032409/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LV NI N. IL 29/10/1954;
avverso DECRETO del 19/06/2003 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G.: Rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto 19/06/2003 la Corte di Appello di Bari confermava il decreto 21/09/2001 del Tribunale di Foggia, con il quale era stata applicata nei confronti di CA OL la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due con obbligo di soggiorno nel comune di Cerignola.
Nella motivazione la Corte di merito, condividendo le argomentazioni svolte dai primi giudici, ha ritenuto sussistente la pericolosità, anche attuale, del proposto sulla base di specifici elementi ritenuti particolarmente sintomatici, quali: numerosi e gravi precedenti penali per reati contro il patrimonio, carichi pendenti per furto e ricettazione, recente arresto per tentata estorsione e ricettazione, due denunzie per violazione degli obblighi alla sorveglianza speciale, cui il CA era già stato sottoposto con precedenti decreti dello stesso Tribunale del 1994 e del 1998.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 127 co. 4^ c.p.p. e 7 L. 1423/1956, deducendo da un lato che la Corte di merito non aveva tenuto conto che nel giudizio di primo grado il ricorrente aveva chiesto di essere sentito, di guisa che, ricorrendo un suo legittimo impedimento a comparire all'udienza come da certificato medico allegato, era doveroso il rinvio dell'udienza, e rilevando dall'altro che, poiché il ricorrente era già sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., nei suoi confronti non poteva essere emessa una nuova ed autonoma misura, ma solo un provvedimento di aggravamento della misura stessa nel caso che ne ricorressero i presupposti.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo è sufficiente rilevare che, come risulta dal verbale di udienza del procedimento celebratosi in primo grado, il Tribunale disattese la richiesta di rinvio, in quanto il certificato medico prodotto in atti, recante la data del giorno precedente, era del tutto generico, mancando l'indicazione dei giorni di riposo e l'attestazione di un impedimento assoluto a comparire. Pertanto la Corte di merito, alla quale è stato proposto uno specifico motivo di appello sul punto, ha giustamente disatteso l'eccezione di nullità del decreto di primo grado, tenuto conto che il diniego del rinvio dell'udienza fu correttamente motivato sulla base di considerazioni pienamente condivisibili.
Quanto al secondo motivo, va rilevato che non osta alla irrogazione della misura di prevenzione il fatto che sia ancora in atto una analoga misura precedentemente infinta e prossima alla scadenza, quando la successiva misura sia adottata con riferimento e sulla base di nuovi elementi accertati successivamente alla prima misura di prevenzione. Non vi è dubbio che le due misure, così disposte, vanno coordinate tra loro in sede esecutiva nel senso che quella "nuova" avrà concretamente inizio al momento dell'esaurimento di quella già in atto, congiungendosi senza soluzione di continuità al momento finale di quest'ultima (Cass. sez. 1^ n. 337 del 30/03/1983;
Cass. sez. 5^ n. 2723 del 4/9/1993; Cass. sez. 1^ n. 6521/1998, rv. 209.526).
Orbene nel caso di specie i giudici di merito, con provvedimenti che si integrano tra loro per essere conformi sul punto, hanno ancorato il proprio giudizio a fatti certi riguardanti non solo i gravi e numerosi precedenti penali, ma anche recenti carichi pendenti di una certa gravita, indubbiamente sintomatici della condotta di vita del proposto. Tali elementi sono stati tutti attentamente valutati dalla Corte di merito, che con motivazione immune da vizi logici ne ha evidenziato il rilevante significato indiziario, di guisa che, trattandosi di fatti delittuosi recenti e successivi rispetto alla misura precedente in scadenza, non vi era alcun impedimento ad applicare la nuova misura.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004