Sentenza 22 gennaio 2003
Massime • 1
L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, la quale non richiede formule particolari o specifici mezzi, può essere decisa anche sulla base dell'articolazioni di una mera prova testimoniale, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale quando gli elementi già acquisiti siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2003, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. CIOFFI AR - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi iscritti al n. 323/99 + 2399/99;
Ricorso n. 323/99 proposto da:
AUTOSERVIZI SA DI & C. s.a.s. (già AUTO SERVIZI SA s.a.s), in persona del legale rappresentante socio accomandatario AS IE, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Giunone Regina n. 1, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ricciulli, rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena Poddi come da procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
CARROZZERIA DARBI S.p.A., in persona del legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione BA AR, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro Borsieri n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Giuliani, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bocchi come da procura in calce al controricorso. - controricorrente e ricorrente incidentale -
Ricorso n. 2399/99 proposto da:
CARROZZERIA BARBI S.p.A., in persona del legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione BA AR, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro Borsieri n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Giuliani, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bocchi come da procura in calce al controricorso. - ricorrente incidentale -
contro
AUTOSERVIZI SA DI & C. s.a.s., (già AUTOSERVIZI SA s.a.s.), in persona del legale rappresentante socio accomandatario AS IE, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Giunone Regina n. 1, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ricciulli, rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena Poddi come da procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 568/98 del 20.03.1998/20.05.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03.10.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Antonietta Carestia che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
per il rigetto del primo motivo e per l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 11.05.1984, la ZZ BA s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Ferrara, la TO AS EZ s.a.s. al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di L.. 45.866.000, costituente il prezzo residuo della vendita di un autobus.
Costituitasi, la convenuta società eccepì di aver già eseguito il pagamento della somma di denaro pretesa e come prova di esso produsse la quietanza apposta alla fattura di vendita. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda e, in riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla restituzione della somma di L.
5.700.00 versatale per interessi non dovuti e il risarcimento dei danni per ritardata consegna dell'autobus, avvenuta nel mese di giugno dell'anno 1982 e non in quello di maggio dell'anno precedente, come si era stabilito nel contratto di compravendita.
All'esito dell'Istruttoria, il Tribunale, espletata la prova testimoniale dedotta dall'attrice per dimostrare che la somma di denaro indicata nella quietanza non era stata versata, in parziale accoglimento della domanda principale, condannò la convenuta TO Saraceni al pagamento della minore somma di L. 33.700.000 (avendo respinto la pretesa di pagamento degli interessi per le dilazioni concesse) e rigettò la riconvenzionale. La soc. TO AS propose appello, affermando che il Tribunale era incorso in errore per i seguenti motivi: 1) aveva ritenuto ammissibile la prova per testimoni di un accordo contrario al contenuto della quietanza, in violazione del divieto di revoca della confessione (nel cui schema s'inquadra la quietanza), divieto da cui deriva l'impossibilità di dimostrare la falsità se non sia determinata da dolo o errore;
2) aveva ritenuto non provato il pagamento della somma di L. 5.700.000, pur essendosi prodotte in giudizio per tale importo le cambiali sulle quali era anche riportata la dicitura "a saldo fattura n. 342 del 25.6.1981"; 3) aveva respinto la domanda riconvenzionale di restituzione degli interessi sulla parte di prezzo versata (L. 35.000.000), sebbene essa fosse basata sul ritardo colpevole nella consegna dell'autobus vendutole, ritardo a causa del quale aveva rigettato la domanda dell'attrice di pagamento degli interessi di rinnovo dei titoli cambiari con scadenza 30 ottobre 1981.
L'appellata ZZ BA resistette al gravame e, con impugnazione incidentale, rinnovò la richiesta di condanna della controparte al pagamento degli interessi pretesi.
Con sentenza n. 568/98 del 20.03.1998/20.05.1998, la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento delle impugnazioni, ha riformato la decisione di primo grado, condannando la convenuta a pagare alla società attrice la somma di L. 12.166.000, con gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, compensando tra le parti, nella misura del 50%, le spese del doppio grado di giudizio. La Corte bolognese ha dichiarato inammissibile la prova per testimoni diretta a dimostrare che il pagamento risultante dalla quietanza rilasciata all'appellante non era stato eseguito e ha accolto, conseguentemente, l'eccezione di adempimento, avendo aderito, in presenza del contrasto esistente sul punto tra le sentenze della Corte di Cassazione, all'orientamento secondo cui la prova orale non può essere in tal caso consentita, essendo diretta a dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio che, per la sua natura convenzionale, forma oggetto del divieto sancito dall'art. 1417 del codice civile, applicabile anche agli atti unilaterali, a norma dell'art. 1324 dello stesso codice;
e che il valore privilegiato della quietanza, al rilascio della quale il debitore ha diritto, ai sensi dell'art. 1199 c.c., "sarebbe vanificato dall'indiscriminata possibilità di prova testimoniale ad essa contraria". La stessa Corte ha, però, escluso l'estensione dell'efficacia probatoria della quietanza alla pretesa degli interessi sulle somme di denaro il cui pagamento era stato dilazionato e, quindi, in accoglimento del gravame incidentale, ha condannato al pagamento di essi la convenuta, osservando che tale debito era stato da questa riconosciuto in parte, con dichiarazione del 24 febbraio 1982, e, in parte, con l'emissione di cambiali scadenti il 30 agosto 1981 e di una fattura per l'intero importo non contestata. E ha, in proposito, rilevato che l'acquirente, cui incombeva il relativo onere per aver rilasciato tali titoli, non aveva provato l'insussistenza della causale del pagamento, e che, comunque, dagli elementi acquisiti al processo, era risultata l'assenza della responsabilità della soc. ZZ BA per il ritardo nella consegna dell'autobus e per il suo ritiro dalla circolazione. Infine ha negato che alla soc. TO AS competesse la restituzione della somma di L. 5.700.000, pagata alla venditrice con due cambiali in scadenza il 30 agosto 1981, essendo tale importo relativo a interessi su parte del prezzo, il cui versamento era stato originariamente differito al 31 ottobre 1981, data poi prorogata altre due volte, e non essendosi provata dalla stessa società l'inesatto adempimento della controparte. Avverso tale sentenza la soc. TO AS IE & C. (già TO AS EZ) ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in due punti, illustrato con memoria. La soc. ZZ BA ha resistito con controricorso e ha proposto a sua volta ricorso incidentale in base a due motivi, ai quali la ricorrente principale ha replicato con controricorso, il primo dei quali, per il contrasto esistente in giurisprudenza circa l'ammissibilità della prova per testimoni contro il contenuto della quietanza, è stato esaminato e rigettato dalle Sezioni Unite (con sentenza n. 6877/02) che, riuniti i ricorsi, hanno rimesso gli atti a questa sezione per l'esame del secondo motivo e del ricorso principale.
La soc. ZZ BA ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della suddetta decisione delle Sezioni Unite, si deve, quindi, scrutinare il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale.
1. Il ricorso principale contiene un unico articolato motivo, col quale, denunciandosi la violazione degli artt. 2697 c.c. e 214 e 215 c.p.c., nonché insufficiente, illogica e incongruente motivazione,
in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello respinto la domanda riconvenzionale e accolto quella proposta dalla soc. ZZ BA per il pagamento della somma di L. 12.166.000 per interessi, con l'argomento che la ricorrente aveva riconosciuto di essere debitrice di una parte di tale importo con dichiarazione del 24 febbraio 1982, e di altra parte mediante il rilascio di cambiali scadenti il 30 agosto 1981 e l'emissione di una fattura per l'intera somma di denaro non contestata. In contrario si sostiene che la dichiarazione datata 24 febbraio 1982, prodotta al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, non aveva alcun valore probatorio, perché essendosi dalla convenuta negato con la comparsa di costituzione di averla sottoscritta, e dal suo difensore confermato il disconoscimento nell'udienza del 31 ottobre 1998, l'attrice, per far valere il suo preteso diritto in base ad essa, avrebbe dovuto chiederne la verificazione. Si soggiunge, che comunque, dalla prova per testimoni espletata era risultato che la dichiarazione menzionata non era stata firmata dal rappresentante legale della convenuta e che, quindi, mancava la causale del credito preteso dalla soc. ZZ BA. Si afferma ancora che di quest'ultima la Corte d'appello ha negato l'inadempimento perché non ha considerato che: a) l'autobus, consegnato nel mese di giugno 1981 all'acquirente, era privo dei requisiti che avrebbe dovuto avere, in base al contratto di vendita del 30 marzo di quello stesso anno concluso dalle parti ("in tutto e per tutto rispondente alle caratteristiche previste dal dl. 13.8.1975 n. 377, convertito nella legge 16.10.1975 n. 433 e dal d.m. 19.3.1979), e che, per tale ragione, era stato ritirato dalla circolazione e sostituito con altro veicolo;
b) il contributo era stato concesso all'acquirente prima della consegna dell'autobus, non perché questo avesse i requisiti prescritti, ma perché erano stati prodotti i documenti necessari per ottenerlo;
c) l'acquirente era stata autorizzata ad immettere nel servizio pubblico di linea l'autobus, poi rivelatosi inidoneo, ma, una volta accertata la sua non corrispondenza ai requisiti richiesti dalla legge, era stato ordinato il suo immediato ritiro dalla circolazione.
1.1. Il motivo è infondato.
Va innanzitutto osservato che la Corte d'appello non ha basato la sua decisione, in punto di pagamento degli interessi, esclusivamente sulla rilevanza probatoria della scrittura 24.2.1982, ma anche su una corretta valutazione delle risultanze testimoniali, nonché sull'applicazione della regola di diritto relativa all'onere della prova, che correttamente ha posto a carico dell'acquirente.
1.2. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la soc. ZZ BA ha chiesto la verificazione della dichiarazione del 24.2.1982, attribuita inizialmente erroneamente a reale appartenenza della firma apposta alla dichiarazione suddetta. Invero, l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che non richiede particolari formule o mezzi specifici, può essere proposta anche a mezzo di testimoni (v. Cass. 1.4.1995, n. 4036; 19.1.1985, n. 143), e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale quando gli elementi già acquisiti siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. 11.6.1991, n. 6613). Risulta, pertanto, evidente che la Corte d'appello non è assolutamente incorsa nella violazione e falsa applicazione degli artt. 215 e 216 c.p.c., allorché in base alle deposizioni testimoniali, disattendendo l'istanza di disconoscimento, ha attribuito alla scrittura del 24.2.1982 valore di riconoscimento di una parte del debito.
Del tutto nuova e, perciò, inammissibile è la questione che la firmataria de detta scrittura all'epoca non era il legale rappresentante della soc. TO AS.
1.3. Inoltre la Corte d'appello, avendo affermato che era intervenuto riconoscimento di residua parte del debito mediante il rilascio di cambiali con scadenza 31.8.1981 ed emissioni di fatture per interessi, mai contestate dalla debitrice, ha correttamente applicato il principio in base al quale, quando sia stata provata l'esistenza di un ritardo nel pagamento di un debito, spetta al debitore fornire la prova che tale ritardo non è dipeso da sua colpa: prova che la soc. TO AS non ha dato.
1.4. Del tutto infondata è la doglianza con la quale la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione da parte della Corte d'appello dell'art. 2967 c.c., poiché avrebbe omesso di prendere in considerazione la prova fornita da essa soc. TO AS in ordine all'inadempimento ovvero alla colpa della soc. ZZ BA nel ritardo della consegna dell'autobus. Invero risulta che la Corte d'appello ha attentamente vagliato le prove addotte dalle parti, pervenendo, in esito all'esame delle stesse, alla conclusione che la vicenda dell'immatricolazione dell'autobus lasciava chiaramente trasparire l'assenza di qualsiasi ritardo e responsabilità della soc. ZZ BA, dato che questa aveva consegnato l'autobus commissionato nel termine contrattualmente previsto (giugno 1981), come emergeva inconfutabilmente dal fatto che in data 2.6.1981 la CPA di Bologna aveva rilasciato il certificato di approvazione;
in data 18.6.1981 la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna aveva concesso alla soc. TO AS il richiesto contributo per l'acquisto con immediata erogazione del 50% del suo importo;
in data 22.7.1981 la medesima Giunta Regionale aveva autorizzato la soc. TO AS ad immettere in servizio pubblico di linea l'autobus; in data 24.7.1981 era stato rilasciato il foglio di via provvisorio valido 60 giorni. La Corte d'appello ha anche puntualizzato che l'autobus aveva ottenuto il certificato di resistenza alla corrosione ed aveva superato positivamente l'esame di conformità alle caratteristiche richieste dal D.M. 18.8.1976 n. 2013; e che la soc. ZZ BA si era adoperata affinché i disguidi burocratici venissero superati, fornendo tutta la documentazione richiesta in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa regionale, tantè che nel giungo 1982 aveva ottenuto tutti i documenti abilitanti definitivamente il veicolo all'uso cui era destinato. L'intera vicenda, a giudizio della Corte d'appello, forniva prova dell'assoluta inesistenza di qualsivoglia disguido cagionato da inidoneità tecnica del veicolo o da negligenza della venditrice nello svolgimento dei propri compiti per il rilascio delle autorizzazioni previste per legge. La doglianza della ricorrente è sterile perché sollecita una nuova, personale, soggettiva ricostruzione dei fatti diversa da quella alla quale è pervenuta la Corte d'appello, previo attento esame e valutazione di tutte le risultanze documentalì e probatorie, adducendo, quale omesso esame, una differente valutazione degli stessi elementi esaminati dalla Corte d'appello e proponendo una diversa interpretazione sulla base di ipotetiche considerazioni desumibili dagli stessi fatti. Si tratta pertanto di censura che nel suo complesso investe la ricostruzione dei fatti, contrastante con quella adottata dal giudice di merito, la quale, in quanto corretta logicamente e giuridicamente, è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, essendo il giudice di merito libero, solo che ne dia adeguata giustificazione, d'individuare gli elementi che esso ritiene decisivi della controversia a preferenza di altri.
2) Il secondo motivo del ricorso incidentale, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., viene esplicitato nel senso che dovendosi intendere la soc. TO AS, totalmente soccombente in conseguenza dell'accoglimento del ricorso incidentale, dovrebbe essere condannata in toto alle spese.
2.1. La censura è superata perché, come precisato dalla stessa soc.
ZZ BA in memoria, è stata dedotta in via condizionata, subordinatamente all'ipotesi, risultata infondata, dell'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.
In conclusione, in base alle considerazioni svolte, i ricorsi vanno rigettati.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2003