Sentenza 13 maggio 2002
Massime • 1
Non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 cod. civ., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41485 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 24/12/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 24/12/2021), n.41485 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 621-2017 proposto da: G.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO GAZZOLA; – ricorrente – contro G.M., G.B., G.E.; – intimati – avverso la sentenza …
Leggi di più… - 2. Quietanza di pagamento e prova testimonialeAngela Fucci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2002, n. 6877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6877 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Primo Presidente f.f. -
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTOSERVIZI RA GO & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RICCIULLI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARILENA PODDI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CARROZZERIA BARBI S.P.A.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 02399/99 proposto da:
CARROZZERIA BARBI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI 3, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO GIULIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BOCCHI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AUTOSERVIZI RA GO & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RICCIULLI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARILENA PODDI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 568/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 20/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02102 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso che previa riunione ex art. 335 c.p.c. dei due ricorsi, rigetto del primo motivo del ricorso incidentale e rimessione atti alla seconda sezione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato l'undici maggio 1984, la società per azioni Carrozzeria Barbi convenne, davanti al Tribunale di Ferrara, la società in accomandita semplice AU NI Sergio, per la condanna al pagamento della somma di 45.866.000 lire, costituente il prezzo residuo della vendita di un autobus. La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepì di avere già eseguito il pagamento della somma di denaro pretesa, e come prova di esso, produsse la quietanza apposta alla fattura di vendita. Con domanda riconvenzionale chiese la condanna dell'attrice alla restituzione della somma di 5.700.000 lire, versatale per interessi non dovuti e al risarcimento del danno per la consegna del veicolo, eseguita con ritardo nel mese di giugno dell'anno 1982 e non in quello di maggio dell'anno precedente, come si era stabilito nel contratto di compravendita.
Il Tribunale, espletata una prova per testimoni, dedotta dall'attrice per dimostrare che la somma di denaro indicata nella quietanza non era stata versata, in parziale accoglimento della domanda principale, condannò la convenuta a corrisponderle la minore somma di 33.700.000 lire (avendo respinto la pretesa di pagamento degli interessi per le dilazioni concesse), e rigettò la riconvenzionale. La società AU Serasini propose appello, affermando che il Tribunale era incorso in errore per i seguenti motivi: 1) - aveva ritenuta ammissibile la prova per testimoni di un accordo contrario al contenuto della quietanza, in violazione del divieto di revoca della confessione (nel cui schema s'inquadra la quietanza), divieto da cui deriva l'impossibilità di dimostrarne la falsità se non sia stata determinata da dolo o errore;
2) - aveva ritenuto non provato il pagamento della somma di 5.700.000 lire, pur essendosi prodotte in giudizio per tale importo le cambiali sulle quali era anche riportata la dicitura "a saldo fattura n.342 del 25.6.1981"; 3) - aveva respinto la domanda riconvenzionale di restituzione degli interessi sulla parte di prezzo versata ( 35.000.000), sebbene essa fosse basata sul ritardo colpevole nella consegna dell'autobus vendutole, ritardo a causa del quale aveva rigettato la domanda dell'attrice di pagamento degli interessi di rinnovo dei titoli cambiari con scadenza 30 ottobre 1981.
L'appellata resistette al gravame e, con impugnazione incidentale, rinnovò la richiesta di condanna della controparte al pagamento degli interessi pretesi.
Con sentenza del 20 maggio 1998 la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento delle impugnazioni5 ha riformato la decisione di primo grado, condannando la convenuta a pagare alla società attrice la somma di 12.166.000 lire con gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
La Corte ha dichiarato inammissibile la prova per testimoni, diretta a dimostrare che il pagamento risultante dalla quietanza rilasciata all'appellante non era stato eseguito e ha accolto, conseguentemente, l'eccezione di adempimento, avendo aderito, in presenza del contrasto esistente sul punto tra le sentenze della Corte di cassazione, all'orientamento2 secondo cui la prova orale non può essere in tal caso consentita, essendo diretta a dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio che, per la sua natura convenzionale, forma oggetto del divieto sancito dall'art. 1417 del codice civile, applicabile anche agli atti unilaterali, a norma dell'art. 1324 dello stesso codice;
e che il valore privilegiato della quietanza, al rilascio della quale il debitore ha diritto, ai sensi dello art. 1199 del codice civile, "sarebbe vanificato dall'indiscriminata possibilità di prova testimoniale ad essa contraria". La stessa Corte ha, però, escluso l'estensione dell'efficacia probatoria della quietanza alla pretesa degli interessi sulle somme di denaro il cui pagamento era stato dilazionato e, quindi, in accoglimento del gravame incidentale, ha condannato al pagamento di essi la convenuta, osservando che tale debito era stato da questa riconosciuto in parte, con dichiarazione del 24 febbraio 1982, e, in parte, con l'emissione di cambiali scadenti il 30 agosto 1981 e di una fattura per l'intero importo non contestata. E ha, in proposito, rilevato che la acquirente, cui incombeva il relativo onere per avere rilasciato tali titoli, non aveva provato l'insussistenza della causale del pagamento, e che, comunque, dagli elementi acquisiti al processo, era risultata l'assenza della responsabilità della società Carrozzeria Barbi per il ritardo della consegna dell'autobus e per il suo ritiro dalla circolazione. Infine ha negato che alla società AU NI competesse la restituzione della somma di 5.700.000 lire pagata alla venditrice con due cambiali in scadenza il 30 agosto 1981, essendo tale importo relativo a interessi su parte del prezzo, il cui versamento era stato originariamente differito al 31 ottobre 1981, data poi prorogata altre due volte, e non essendosi provata dalla stessa società l'inesatto adempimento della controparte.
La società in accomandita semplice AU NI IE & C (già AU NI Ezio) ricorre per cassazione con un motivo, illustrato con memoria.
La società per azioni Carrozzeria Barbi resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi.
Anche la società AU NI IE & C. ha depositato un controricorso.
Il Primo Presidente ha disposto, ai sensi dell'art.374 del codice di procedura civile, la assegnazione dei ricorsi alle Sezioni Unite,
perché si pronuncino sulla questione di diritto (quella relativa all'ammissibilità o non della prova testimoniale di fatti anteriori o contestuali al contenuto della quietanza, o della sua simulazione), decisa in senso difforme dalle sezioni semplici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente si dispone la riunione dei due ricorsi ai sensi dell'art.335 del codice di procedura civile, perché proposti contro la stessa sentenza.
Con l'unico motivo del ricorso principale, denunziandosi la violazione degli art.2697 del codice civile e 214 e 215 del codice di procedura civile, in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello respinto la domanda riconvenzionale e accolto quella proposta dalla società Carrozzeria Barbi per ottenere il pagamento della somma di 12.166.000 lire per interessi, con l'argomento che la ricorrente aveva riconosciuto di essere debitrice di una parte di tale importo con dichiarazione del 24 febbraio 1982, e di altra parte mediante il rilascio di cambiali scadenti il 30 agosto 1981 e l'emissione di una fattura per l'intera somma di denaro non contestata. In contrario si sostiene che la dichiarazione datata 24 febbraio 1982, prodotta al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, non aveva alcun valore probatorio, perché essendosi dalla convenuta negato con la comparsa di costituzione di averla sottoscritta, e dal suo difensore confermato il disconoscimento nell'udienza del 31 ottobre 1986, l'attrice, per far valere il suo preteso diritto in base ad essa, avrebbe dovuto chiederne la verificazione. Si soggiunge che, comunque, dalla prova per testimoni espletata era risultato che la dichiarazione menzionata non era stata firmata dal rappresentante legale della convenuta e che, quindi, mancava la causale del credito preteso dalla società Carrozzeria Barbi. Si afferma ancora che di quest'ultima la Corte d'appello ha negato l'inadempimento perché non ha considerato che: a) - l'autobus, consegnato nel mese di giugno 1981 all'acquirente, era privo dei requisiti che avrebbe dovuto avere, in base al contratto di vendita del 30 marzo di quello stesso anno concluso dalle parti ("in tutto e per tutto rispondente alle caratteristiche previste dal d.
1.13 agosto 1975 n.377, convertito nella legge 16 ottobre 1975 n.433 e dal d.19 marzo 1979), e che, per tale ragione, era stato ritirato dalla circolazione e sostituito con un altro veicolo;
b) - il contributo era stato concesso all'acquirente prima della consegna dell'autobus, non perché questo avesse i requisiti prescritti, ma perché erano stati prodotti i documenti necessari per ottenerlo;
c) - l'acquirente era stata autorizzata ad immettere nel servizio pubblico di linea l'autobus, poi rivelatosi inidoneo, ma, una volta accertata la sua non corrispondenza ai requisiti richiesti dalla legge, era stato ordinato il suo immediato ritiro dalla circolazione.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, il cui esame deve precedere quello del ricorso principale, essendosi solo con esso proposta la questione su cui si è formato il contrasto tra le pronunce delle sezioni semplici di questa Corte, si censura la sentenza impugnata per avere il Giudice d'appello commesso i seguenti errori: a) - ha escluso l'ammissibilità della prova per testimoni in contrasto con il prevalente orientamento della Corte di cassazione, secondo cui il divieto sancito dall'art.2726 cod.civ., non si applica alla quietanza che, essendo un atto unilaterale, non contenente una convenzione, non può entrare in conflitto con patti aggiunti o contrari, "data la mancanza di omogeneità di tali categorie di atti giuridici, posti su piani concettualmente diversi"; b) - ha omesso di considerare che la prova per testimoni non aveva come oggetto ne' il pagamento o la remissione di un debito, ai quali si applica il divieto dell'art.2726 cod. civ., ne' patti aggiunti o contrari alla quietanza, ma era diretta a dimostrarne la simulazione - ed era, pertanto, ammissibile, ai sensi dell'art. 1414 cod.civ., che si riferisce anche agli atti unilaterali - alla quale si era fatto ricorso per ottenere dalla Regione Emilia Romagna il finanziamento previsto dal d.m. 18 agosto 1976, prima ancora del pagamento effettivo del prezzo di vendita dell'autobus; c) - ha applicato la norma dell'art.2722 cod.civ. - che vieta la prova per testimoni di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea sul presupposto che l'accordo simulatorio costituisca il fatto anteriore o contestuale al contenuto della quietanza, mentre avrebbe dovuto applicare la disposizione dell'art.2723 cod.civ., in quanto "il documento da considerare era il contratto di compravendita" e ritenere, conseguentemente ammissibile la prova dedotta, potendo il giudice ammetterla, qualora con essa si alleghi che, dopo la formazione di un documento(nella specie: compravendita), sia stato stipulato un patto aggiunto o contrario al suo contenuto;
d) - ha dichiarato inammissibile la prova per testimoni, mentre avrebbe dovuto ammetterla, ai sensi dell'art.2724 cod.civ., avendo ritenuto provato il parziale riconoscimento del debito, contenuto nella dichiarazione rilasciata dalla società AU il 24.2.1982 (principio di prova per iscritto); e) - ha dichiarato inammissibile la prova per testimoni nel suo complesso, pur essendo stati formulati alcuni suoi capitoli non al fine di dimostrare che il rilascio della quietanza era avvenuto per consentire alla convenuta di ottenere il finanziamento, ma "per confermare s'e le ricevute bancarie emesse alle scadenze pattuite fossero o non ritornate insolute e se la convenuta avesse o meno pagato la somma residua di 33.700.000 lire". Il motivo è infondato.
L'art. 1199 del codice civile dispone che il creditore, il quale riceve il pagamento, deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo se questo non è restituito al debitore. Come è evidente e pacifico, la quietanza è un atto unilaterale dichiarativo e dovrebbe, quindi, essere ammessa liberamente la prova per testimoni diretta a contrastarne il contenuto, distinguendosi dal pagamento e dalla remissione del debito, ai quali l'art.2726 cod.civ. estende le norme che limitano l'operatività di questo mezzo istruttorio. Al riguardo si è detto che "le quietanze, le bolle di consegna e gli assegni bancari sono atti unilaterali che non contengono convenzioni e non possono, perciò, entrare in contrasto con patti aggiunti o contrariata la mancanza di omogeneità di tali categorie di atti giuridici, posti su piani concettualmente diversi" (sent.n. 2716 del 1988 in motivazione). Si è, però, obiettato che la quietanza, a differenza degli altri atti unilaterali, ha valore di confessione stragiudiziale e fa piena prova) contro colui che la rilascia, del ricevimento di quanto in essa dichiarato (art. (art.2735 codi.civ.: "La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta, ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziaria. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice"); e si è conseguentemente ritenuto che ad essa debba applicarsi la norma dell'art.2732 cod.civ., secondo cui: "La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza", norma con la quale si è sancita, da un lato, la irrevocabilità del vincolo con il quale il confitente è assoggettato alla libera dichiarazione resa contro la sua persona, e, dall'altro lato, si è consentita la sua invalidazione per tutelarne l'autore dal rischio di subire gli effetti pregiudizievoli di una dichiarazione non vera, perché rilasciata per errore o per costrizione.
Nella specie, tuttavia, il contrasto da risolvere riguarda la questione specifica della ammissibilità della prova per testimoni della simulazione della quietanza, avendo la ricorrente sostenuto di avere rilasciato all'acquirente dell'atitobus una quietanza in comodo" al solo scopo di consentirle di ottenere dalla Regione Emilia il finanziamento previsto dal d.m. 18 agosto 1976. Per alcune sentenze il mezzo istruttorio della testimonianza è in tale ipotesi ammissibile, in quanto l'ultimo comma dell'art.1414 del codice civile ("le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario") prevede come possibile la simulazione anche degli atti unilaterali, la cui prova, essendo diretta a dimostrare l'inesistenza o la nullità della dichiarazione confessoria di avvenuto pagamento, non trova ostacolo, nè nell'art.2730 del codice civile, il quale limita la revoca al soli casi di errore o di violenza della confessione, che sia stata, però, realmente resa, ne' nello art.2726 dello stesso codice, in quanto l'oggetto della prova non è il pagamento o la remissione di un debito, ma la simulazione assoluta della quietanza, in base a un accordo concluso tra il dichiarante e il destinatari, per un pagamento in realtà- non eseguito (sent.n. 739 del 1966, 2716 del 1988). Con altre pronunce la prova testimoniale si è ritenuta, invece, inammissibile, ma le ragioni addotte a sostegno di questo orientamento non sono state sempre le stesse. Con alcune decisioni si è affermato che "l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) attestato dalla quietanza può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore o violenza) che l'art.2732 cod.civ. richiede siano provati perché venga meno l'efficacia della confessione, onde sono irrilevanti il dolo e la simulazione" (sent.nn. 5955 del 1979, 328 del 1990, 8229 del 1994). Con altre si è considerata ostativa all'ammissione della prova per testimoni la norma dell'art.2726 del codice civile, in base al rilievo che questa, avendo esteso al pagamento il divieto, sancito dall'art.2722 del codice civile, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, ha escluso che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un patto, come l'accordo simulatorio, anteriore o contestuale alla quietanza e contrario ad essa, che del pagamento costituisce la prova documentale. E si è anche osservato che questa conclusione è coerente con la disposizione dell'art. 1417 del codice civile, secondo cui la prova della simulazione dedotta da una delle parti per l'accertamento del negozio dissimulato lecito, incontra gli stessi limiti stabiliti dall'art.2722 cod. civ. per la prova testimoniale, la quale, pertanto, se l'atto simulato è scritto, non è ammissibile contro il contenuto del documento, risolvendosi l'accordo simulatorio in un fatto contrario al suo contenuto (sent.n. 7021 del 1997). Per le sezioni unite questo secondo orientamento è quello giuridicamente corretto. Ed infatti, poiché l'oggetto della prova, diversamente da quel che sostiene la ricorrente, è costituito non dal contratto (nella specie: compravendita dell'autobus), ma dall'accordo simulatorio, che è lo strumento attuativo della simulazione (nel caso concreto della quietanza), essendo concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica dell'atto apparente, nel cui confronti si configura come un patto (anteriore o contemporaneo) ad esso aggiunto e contrario, la sua dimostrazione può essere data dalle parti con la produzione in giudizio del documento che lo racchiude e non con deposizioni testimoniali, stante l'espresso divieto sancito dall'art.2722 del codice civile. Pertanto, deve rigettarsi il primo motivo del ricorso incidentale, che è quello con il quale è stata proposta la questione decisa in modo divergente dalle sezioni semplici della Corte, mentre sul suo secondo motivo e sul ricorso principale si pronuncerà la seconda sezione civile alla quale entrambi i ricorsi erano stati inizialmente assegnati.
P.T.M.
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e rimette gli atti alla seconda sezione civile per l'esame del secondo motivo dello stesso e del ricorso principale, e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2002