Sentenza 4 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/07/2002, n. 9691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9691 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
6 6 E 9 E 1 N 2 / R O . 4 I A / N Z 6 N 2 - A I . R L B R T P . . I IN NOME DE09 69 1 / 0 2 S P L . I C L D G S A E I L . E R D B D E A REPUBBLICA ITAL I T T S N N A 1 I E E 3 S S 1 R I E E . A T N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente aggiunto Dott. Aldo VESSIA R.G.N. 30308/01 Cron. 26230 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di sezione - Dott. Angelo GRIECO Presidente di sezione Rep. Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Ud. 16/05/02 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere- Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZ A sul ricorso proposto da: DE GE LV, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STEVENSON 24, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da SE STESSO;
- ricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI 2002 ROMA;
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- intimato -
1- avverso la decisione n. 168/01 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 11/09/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Considerato in fatto L'avvocato Silvio De Angelis con atto notificato il 4 dicembre 2001 ha proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense depositata il giorno 11 settembre 2001 e notificata il 9 novembre 2001, con la quale era stata rigettata l'impugnazione avverso i provvedimenti di censura disposti dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Viterbo e gli era stata inflitta l'unica sanzione della censura. L'avvocato De Angelis ha chiesto nello stesso ricorso anche la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. Ө Considerato in diritto Nel giudizio di impugnazione, davanti a questa Corte, delle decisioni del Consiglio nazionale forense unici contraddittori necessari sono il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell'ordine. locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il Pubblico ministero presso la Corte di cassazione (Cass. S.U. 11 gennaio 1997, n.12). Nella specie il ricorso è stato notificato al solo Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, che non è parte necessaria del giudizio. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, S.U.Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 30308) 3 con la conseguente preclusione dell'esame delle censure e della istanza di sospensione della decisione adottata dal Consiglio nazionale forense. Nessun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il giorno 16 maggio 2001. Il Presidente Il constes Vinan, det Mortenis wanni Glambattisc: depos In Cancellen. - 4 LUG 2002 CANCELLIERE C ni Glambatte. S.U.Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 30308) 4