Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2003, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta aagli 111.mi Sigg.ri Magistrali: R.G.N.10802/00 Dott. Giovanni OILA Presidente 0 2 5 7 5836 elafor Cott. Giammarco Fron 720 sigliere.. Dott. Salvatore SLIIVAGO Rep. Consigliere RORDORF Dott. Renato Dd. 10/10/02 Dott. Fabrizio Consigliere FORTE ha pronunciato la seguente: OGGETTO:ricorso ex art. 111 Cost SEN TENZA sul ricorso proposto da: Silvio MAROTTI, electivamente doniciliato in Roma, via Lutezia B, presso l'avv.Irene Natellis, rappresentato e difeso da se modesimo ricorrente - contro electivamente domiciliato in Roma, US AR Sate, viale dello Mi izie 9, presso l'avv. Carlo Mario D'Acunti, che la rappresenta e difence giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la ordinanza al convalida dello sfratto per 1 H 6/1816 fin: la locazione pronunciata inter partes dal giudice unico del tribunale di Avellino nel proc. 10068/99 in data 3.3.00. Udica la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Irene Natellis per delega del ricorrente;
Jaito il F.M., in persona del Sostitute Frocuratore Abbritti, che ha concluso pe= Generale Dott. Pictro 'inammissbilità del ricorso;
Svolgimento del procedimento Con ricorso notificato il 12.05.00 l'avv. Silvio MA, difensore in proprio avcndone la qualità (art. 86 cpc), esponeva che lo sfratto intimatogli da RA US AR per la scadenza del 31.03.00 era stato irritualmente convalidate dal giudice unico di Avellino con ordinanza resa all'udienza del 03.03.00 perché, mentre per una seric di rinvii, sia a richiesta dell'intimante che d'ufficio, l'udienza di convalida fissata nella intimazione per il 21.06.99 era stata stata spostata al 26.07.00, inopinatamente ad insaputa di esso intimato la convalida era stata pronunciata da altro giudice rispetto a quello designato e ad altra udienza: quella, appunto, del 03.03.00. L'ordinanza era quindi nulla per violazione degli artt. 657 c 663 cpc ed errata era altresì la condanna alle spese irrogatagli, trattandosi di procedura speciale non contenziosa. Resiste, con controricorso notificato il 21.06.00, l'avy, US AR RA sostenendo, pregiudizialmente, l'inammissibilità dell'impugnazione con ricorso avverso il provvedimento di convalida e contestando, nel merito, la 2 Caf necessità che, della assegnazione ad altro giudice e della anticipazione dell'udienza –provvedimento assunto dal Presidente del tribunale su istanza di parte- l'avy, MA dovesse ricevere notizia. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile. Si tratta, evidentemente, di ricorso proposto ai sensi dell'art. 111 Costituzione, in funzione della decisorietà dell'ordinanza di convalida, ma in assenza di definitività. Infatti, la convalida può essere impugnata con opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668 epe o, nei casi in cui mancano gli stessi presupposti del procedimento di sfratto, con appello. La giurisprudenza è, sul punto, costante (Cass. 14720/01; 10146/01; 560/00; 4366/97; 9375/95). Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione che presuppone l'assenza di altri mezzi di impugnazione- va quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente allo spese, che liquida in complessivi €. 1.100,00 di cui €. 100,00 per spese. Koma, 10 ottobre 2002 Il Presidente fro II Cons. rek : CORTE S EN SAZIONE Pri Civile Depositato Cancelieria IL CUPCCULA LLE it 20 FEB. 2003 Mure Pow er IL CANCELLIERE 3 Cof