Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
BOLLO -1991, N.374 E AUDICE DRAAGE} ON : JOLLO 11 BBLICA ITALIANA 91, N.374 ONE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 2 081/03 LA CO E E Oggetto RIPETIZIONE INADEBITO PAGAMENTO Composta dagli 11.mi Sigg.zi Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G. N. 17612/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere 4760 Cron. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rel Consigliere Rep. Ud. 16/10/2002 Dott. Aniello NAPFI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: FREFETTURA DI STENA, ir persora del Frefetto po tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DET FORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATC, che lo rappresenta e difende one legis;
ricorrente -
contro
IE SE;
intimato pace di avver 30 La sentenza 5. 175/99 dei Giudice di SIENA, depositata il 22/11/99; 2002 udi ta la relazione doll= causa svolta nelia pubblica 1885 udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito i .. P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dots. Ernio Attilio SEPE che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. Svolgimento del process0 1 AR EP con citazione notificata il 16 gennaio 1998. convenne dinanzi al Giudice di pace di Siena il Prefetto di quella città chiedendone la con- danna alla restituzione di lire 3.555.569, oltre inte- Icssi e rivalutazione monetaria, corrisposte à sequito di avviso di лока relativo alia osazione di sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti violazioni del codice delia strada. Jeduceva che a I dell'art. 27 de la legge . 602 del 1973, richiamato dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981, i relativi importi avreb- bero dovuto essere iscritti a ruolo, consegnato all'intendenza di finanza, a pera di decadenza, entic 1 31 dicembre dell'anno in cui era divenuto definitiva 1'accertamento, cosa che nel caso di specie non era av- venuto, con la conseguente decadenza dal diritto a per- cepire la зoma su detta, il cui pagamento era avvenuto unicamente per evitare gli atti esecutivi. Instauratosi il contraddittorio, il Prefetto dedu- eceva la incompetenza del Giudice di pace la inammis- sibilità dell'azione ai sensi dell'art. 22 della legge I Π. 689 del 1981, nonché la inapplicabilità dell'art. 17 della legge n. 602 del 1973 alla fattispecie. ¯l Giudice di pace, con sentenza depositata 1'11 novembre 1999, notificata il giorno 1 giugno 2000 Prefetto di Siena, accoglieva la domanda. Avverso tale sentenza il Prefetto di Siena ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato al AR il 31 luglio 2000, formulando un unico motivo di impugnazione. La parte intimata non ha con rodedot- Lo. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denunciano la violazione degli artt. 22, 23, 27 e 28 della legge n. 689 del 1981; dell'art. 1 de d. lcsl. 10 ottobre 1995, n. 532, conv. ella legge 20 dicembre 1995, n. 534; dell'art. 17 del- la legge n. 602 del 1973, nonché vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che il Giudice di pace ta ritenuto definitivo l'accertamento dell'infrazione per mancate opposizione, ma -ardiva la iscrizione F ruolo del relativo importo, accogliendo la domanda di rimbor so delle somme pagate. Ma così facendo ha crroneamente omesso di ri evare che la comanda da lui qualificata 4 ripetizione di indebito era improponibile, саме di - devendo essere A cartella esattoriale impugnata nei modi prescritti dalla legge, e cioè dinanzi al Pretore 3 nel termine di trenta giorni da la sua notifica. Erro- neamente, pertanto, ha rigettato e relativa eccezion.i. Nel merito si deduce la inapplicabilità, nella materia de cua, dell'art. 17 de la legge г.. 603 del 1973. Il ricorso é inammissibile. Ti Giudice di pace ha qualificato l'azione di- a lui proposta quale ripetizione di indebito, ed ranzi ha accolto la relativa domanda, condannando 1'Amministrazione 1 pagamento del la somma di lire 3.509.569, ultre interessi. Le sentenze del Giudice di pace, nei casi in cui superino il valore di due milioni di lire, debbono es sere impugnate mediante l'orainario mezzo dell'appello EX art. 339, comma 1, c.p.c. 2 ron con il ricorso per cassazione (Cass. 19 novembre 2001, Π. 14527; 7 Feb- braio 2000, n. 1340 13 aprile 1999, n. 3616 22 gen- naio 1999, n. 585; Cass. sez. un. 14 dicembre 1998, I. 12542], ove non sia diversamento stabilito. Vero che in materia di giudizi di opposizione a ingiunzioni irrogative di sanzioni armini- ordinanze l'art. 23, ultimo comma, della legge 11. 683 stralive 1981 prevede la inappe] labi_ità delle decisioni de 1 Loro ricorribilità in cassazione. Ma nel caso di 15 specie l'azione è stata qualificata dal Giudice di pa- nella sentenza impugnata con ampia motivazione CO, la quala é stato negato che l'azione proposta co- con stituiscc opposizione ex artc. 22 e 23 delialegge 0. - come azione di ripetizione di indebito e 689 del 1981 10 stesso odierno ricorrente lameria con il ricorso a questa Corte la improponibilità di tale azione, per гon essere stata proposta, al giudice funzionalmente compe era il giudice di pace 1'opposizionetenta - che non norma degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1991. Ne deriva che, conseguendo il mezzo di impugnazio- ге proponibile alla qualificazione dell'azione fanta nella sentenza da impugnare (da ultimo Cass. 2 giugno 1998, n. 5390; SS.UD. 18 gennaio 1992, Π. 1914 nel caso di specie il mezzo di impegnazione proponibile era ]'appello, cosicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla va statuito sulle spese non avendo la parte intimato presentato difese.
P. Q. M.
La Corte cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Cosi deciso in Roma il 16 ottobre 2002, neila ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Follian's 11 President Il Consigliere estensore Gronne Zelirtt 5 ESENTE DA I DOLLO ARTT. 46 X 69 1. 20 (IST.NE CIUDA CORTESE Des 12 SEP. 20031 Estal IL OR ОВ 1