Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
IN 01 85 9 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ASSEMBLEA CONDOMINIACE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: |- NELIBERAZIONI - INTONAZIONI Dott. MA SPADONE - Presidente R.G.N. 17809/98 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 20503/98 n.3962 Consigliere Cro Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 585 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Ud. 12/10/00 Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig.AL SOLE 24 ORE CONDOMINIO PR MADERNO, in persona dell'Amm.re pro per diritti L 0FEB 2001 tempore GN EN, RE FA, RE IL CANCELLIERE ENRICO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LAZIO LIRE 3000 20/C, presso lo studio dell'avvocato COGGIATTI CANCELLERIA CLAUDIO, che li difende unitamente all'avvocato PERONI PIERCARLO, giusta delega in atti;
ricorrenti CG069363 CG069370
contro
PR OL RE, PR RC;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - intimati UFFICIO COPIE Richiesta copia Studio e sul 2° ricorso n° 20503/98 proposto da:2000 dal Sig. COCIATI per diritti L. 6002 1639 PR OL RE, PR RC, elettivamente 22 MAG. 2001 il IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliati in ROMA VIA CITTA' DELLE PIEVE 19, presso Rilasciata copia legale MINA al Sig. per dirit: 4000+4 lo studio dell'avvocato MARTINO CARLO, che li difende L il 0.3 LUG 2001- all'avvocato MINA ANDREA, giusta delega in unitamente IL/CANCELLIERE atti;
LIRE 10000 CANCELLERIA - controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
CONDOMINIO PR MADERNO, in persona dell'Amm.re pro AS026977 tempore;
- intimato avverso la sentenza n. 567/97 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 10/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito 1'Avvocato Claudio COGGIATTI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito 1'Avvocato Romilda BOTTIGLIERI, per delega dell'avv. C. MARTINO, depositata in udienza, difensore LIRE 1500 del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso CANCELLERIA principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 0977227 Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza di I e di 0977228 II grado. 0977229 -2- 0977230 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 1137 C.C. del 18.12.1991 LA TO PR e MA PR impugnavano dinanzi al Tribunale di Brescia nella loro qualità di condomini del IO PR sito in Maderno le delibere adottate nell'assemblea condominiale del 13.11.1991. Osservavano cheA tal riguardo gli attori l'assemblea, alla quale essi non erano intervenuti, era stata illegittimamente convocata da tale U geometra ZA definitosi amministratore del IO, mentre in realtà la suddetta carica era rivestita dall'esponente MA PR, e che la nullità di tale convocazione non era sanata dal fatto che i condomini LI, RE, GA PR e EN con telegramma del 6.11.1991 avevano confermato che l'assemblea si sarebbe svolta il 13.11.1991, atteso che in base all'art. 66 disp. att. C.C. la convocazione da parte dei condomini dell'amministratore, presupponeva la mancanza laddove nella specie tale circostanza non ricorreva, considerato che il deducente MA PR non era mai stato legittimamente revocato da tale carica;
gli attori inoltre deducevano l'illegittimità sotto diversi profili delle 3 delibere assunte nella menzionata assemblea. Si costituivano in giudizio con il medesimo difensore il IO PR in persona dell'amministratore geometra Roberto ZA ed i condomini NE GA PR, CO EN, RO RE, IO RE ed CO chiedendo il rigetto delle domande;
RE LL restavano invece contumaci MA LI e Roberto ZA, al quale il ricorso era stato notificato in proprio. Il Tribunale adito con sentenza del 22.3.1995, in accoglimento della domanda, annullava le delibere adottate nell'assemblea condominiale del 13.11.1991. Proposta impugnazione avverso tale decisione dal IO PR in persona dell'amministratore EN HI, la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 10.11.1997 dichiarava inammissibile l'appello e compensava interamente tra le parti le spese di giudizio. La Corte territoriale evidenziava anzitutto che LA TO PR e MA PR avevano agito in giudizio negando allo ZA la qualità di amministratore del IO, e quindi lo avevano citato in proprio presso il suo domicilio;
lo ZA, poi, aveva rilasciato la procura all'avvocato Peroni senza spendere nell'atto il nome del d'altra parte il medesimo IO;
aveva comunque il potere diZA non rappresentare il IO PR, considerato che la sentenza di primo grado aveva affermato, con passata in giudicato per mancata statuizione impugnazione da parte dello ZA, che MA PR, pur a seguito della delibera del 12.10.1990 che lo aveva revocato dall'incarico, era rimasto amministratore, e che non si era raggiunta una valida maggioranza per la nomina, in suo luogo, dello ZA medesimo;
conseguentemente il IO non risultava essere costituito nel giudizio di primo grado nel quale del resto non era mai stato convenuto;
pertanto il IO e per esso EN HI, che se ne era affermato attuale amministratore, non aveva alcun titolo per impugnare la sentenza, cosicché l'appello era inammissibile. Per la cassazione di tale sentenza il IO PR di Maderno in persona dell'amministratore EN GN, IO RE ed CO RE hanno proposto un ricorso articolato in tre motivi illustrato successivamente S RESISTONO da una memoria;
Tresisteva con controricorso LA TO PR e MA PR che hanno proposto altresì ricorso incidentale autonomo e condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza. Occorre poi procedere allo stralcio dei documenti allegati al ricorso principale con i numeri 4-5-6, conformemente all'istanza avanzata nel controricorso da LA TO PR e MA PR, in quanto tale produzione è in contrasto con l'art. 372 c.p.c.. Procedendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1131 e 1137 C.C., assumono che il giudice di appello erroneamente aveva negato al IO PR la qualità di parte nel giudizio di impugnazione delle delibere assembleari introdotto dalle controparti, disattendendo il principio di diritto secondo cui all'amministratore compete l'esclusiva legittimazione passiva nelle controversie aventi ad 6 oggetto l'impugnativa delle suddette delibere;
l'appello era stato proposto da EN HI in quanto nominato amministratore del IO PR nell'assemblea del 30.3.1993 e successivamente riconfermato nell'assemblea del 23.4.1996; i ricorrenti poi censurano il convincimento del giudice di appello secondo cui lo ZA era stato citato in proprio, essendo quest'ultimo in realtà convenuto in giudizio esclusivamente nella qualità di amministratore del IO. и Il motivo è infondato. Deve considerarsi che LA TO PR e MA PR avevano citato in giudizio 10 ZA non quale amministratore del IO PR ma in proprio, coerentemente del resto con il loro convincimento che 10 ZA, nel convocare l'assemblea del 13.11.1991, si era illegittimamente arrogato la veste di amministratore. D'altra parte deve pure rilevarsi, come evidenziato dal giudice di appello, che era passata in giudicato per mancata impugnazione da parte dello ZA la statuizione del giudice di primo grado riguardo alla circostanza che MA PR, 7 nonostante la delibera del 12.10.1990 che lo aveva revocato dall'incarico, era rimasto amministratore, non essendosi raggiunta una valida maggioranza per la nomina in suo luogo dello ZA. Quest'ultimo, quindi, non poteva resistere in giudizio quale amministratore, né del resto aveva speso il nome del IO nel rilasciare la procura all'avvocato Peroni. Considerato quindi che il IO di via PR non era stato convenuto in giudizio, irrilevante evidenziare che lo HI, nominato Ц regolarmente amministratore senza contestazioni, legittimamente aveva proposto appello: infatti la possibilità di impugnare la sentenza da parte dell nella suddetta qualità presupponevaHI l'avvenuta partecipazione del IO al giudizio di primo grado, evenienza quest'ultima esclusa alla luce di quanto esposto. Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1131 e 1137 C.C., assumono che il giudice di appello, ritenendo che la pronuncia del Tribunale di Brescia in ordine alla permanenza di MA PR nella carica di amministratore pure a seguito della delibera del 12.10.1990 era passata 8 in giudicato per mancata impugnazione da parte dello ZA, aveva trascurato la circostanza che quest'ultima CDC: Tera stato nominato amministratore IO PR proprio nella suddettadel assemblea e poi confermato nella successiva assemblea del 13.11.1991; pertanto lo ZA soltanto in tale veste poteva essere convenuto in giudizio relativamente all'annullamento delle delibere assunte nell'assemblea del 13.11.1991. I ricorrenti censurano altresì l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la sentenza del Tribunale, in quanto non impugnata, era passata 14 in giudicato nei confronti degli altri condomini: infatti l'appello interposto dal IO avverso la sentenza di primo grado aveva impedito tale effetto. Infine i ricorrenti Osservano che, pur ammettendo che lo ZA non fosse legittimato alla convocazione dell'assemblea del 13.11.1991, occorreva considerare che egli aveva agito anche a nome di tre condomini che rappresentavano oltre il 50% dei millesimi, cosicché le delibere ivi assunte erano semmai soltanto annullabili con la conseguente necessità di impugnarle entro il termine di cui all'art. 1137 c.c., mentre invece il 9 ricorso era stato notificato tardivamente. Il motivo è infondato. La prima parte della censura trascura il rilievo fondamentale già espresso sopra in ordine al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado laddove è stato affermato che MA PR all'esito della delibera del 12.10.1990 era rimasto amministratore non essendosi formata una maggioranza valida per la nomina al suo posto dello ZA: invero nessuno delle parti che hanno effettivamente partecipato al giudizio di primo grado ha impugnato la decisione del Tribunale di Brescia. Lo ZA, pertanto, non aveva il potere di rappresentare il IO PR nel giudizio di primo grado. Da quanto esposto deriva l'infondatezza altresì del secondo profilo della censura, attinente al contestato passaggio in giudicato della suddetta sentenza nei confronti dei condomini convenuti nel giudizio di primo grado, atteso che costoro non hanno proposto impugnazione al riguardo e dunque non hanno sostenuto nel giudizio di appello le ragioni fatte valere dallo HI quale amministratore del IO PR. 10 Infine l'ultimo aspetto della censura inammissibile, essendosi formato il giudicato sulla tempestiva impugnazione delle delibere assunte nell'assemblea del 12.11.1991. Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine al preteso passaggio in giudicato della decisione del Tribunale di Brescia per mancata impugnazione da parte dello ZA, rilevano che in proposito il giudice di appello non ha considerato le vicende del IO relative all'assemblea del 12.10.1990; in quella sede, invero, il Presidente dell'assemblea medesima, rilevato che, in relazione alla delibera relativa alla revoca dalla carica di amministratore di MA PR, costui non avrebbe dovuto partecipare alla votazione sussistendo in proposito un conflitto di interessi, aveva annullato tale voto e per l'effetto aveva dichiarato il PR revocato dall'incarico; pertanto, considerato che i PR non avevano impugnato la delibera di revoca né quella di nomina ad amministratore dello ZA, gli stessi non potevano fondatamente lamentare che l'assemblea del 13.11.1991 fosse stata convocata da soggetti non legittimati. 11 Anche tale censura è infondata. Invero le diverse questioni prospettate sono irrilevanti, atteso che 10 HI nella sua qualità di amministratore del IO PR non aveva la possibilità di rimettere in discussione gli accertamenti svolti dal Tribunale di Brescia in quanto non legittimato all'impugnazione per non avere il IO PR partecipato al giudizio di primo grado. Il ricorso principale deve quindi essere rigettato. Con l'unico motivo dedotto a sostegno del ricorso incidentale autonomo LA TO PR e MA PR, denunciano violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. .e vizio di motivazione, lamentano che il giudice di appello, nonostante la soccombenza del IO PR,IO aveva ritenuto di compensare le spese di quel grado di giudizio senza specificare il contenuto dei giusti motivi ai quali si era richiamato. La censura è infondata. Esula invero dal sindacato di questa Corte e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, 12 e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della sussistenza di altri giusti motivi, come ritenuto nella fattispecie dal giudice di merito;
orbene quest'ultimo può compensare le spese processuali per giusti motivi senza l'obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in cassazione, essendo tale possibilità ammessa solo se la decisione sia accompagnata da ragioni palesemente illogiche, inficianti il processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (Cass. 12.3.1999 n. 2216). Infine deve dichiararsi assorbito il ricorso per effetto del rigettoincidentale condizionato del ricorso principale. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte: riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale autonomo, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e dichiara interamente compensate le spese di 13 giudizio. Così deciso in Roma il 12.10.2000. Se Presiduati Viecem Manecame estemos Spartan IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Lolazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 9 FEB. 2001 - Roma IL CANCELLIERE C1 Z 80000 330000 : 9 MAR 2001 330000 Trecentohentour le air 11549 ROC (üre (0. IO FIC F 14