Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
0 34 5 1/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G.N. 15862/99 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron. 7188 Rep.
1-144 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere Ud. 11/12/00 Dott. Mario ADAMO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. BANCA DI ROMA SpA, CAPOGRUPPO del GRUPPO BANCAROOMA, IL SOLE 24 ORE--- 6000 L.per giritti 2001 già denominata BANCO DI SANTO SPIRITO SpA, risultante IL NCLIERE dalla fusione per incorporazione del BANCO DI ROMA SPA quest'ultimo già nel BANCO DI SANTO SPIRITO SpA, NCLERIA dell'azienda bancaria CASSA DI RISPARMIO conferitario DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro 00662523 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato LUIGI JANARI, che la NCLERIA rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMILIO BOVIO, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente 3662524 2000 contro 2335 -1- CORTE SUPREMAD CASSAZIONE UFFICIO COPIE NICOLA, FALLIMENTO CA.RI.MAV. Sdf di CASTRIOTTA Richiesta copia studio dal Sig. PANARITI persona del AG NN e AG SC, in 6000 per diritti - 8 MAG 2001 Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL NCLIERE CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO P. PANARITI, rappresentato e difeso dall'avvocato RUGGIERO NCLERIA CATAPANO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 196/99 della Corte d'Appello di DD672227 BARI, depositata il 02/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/12/2000 dal Consigliere Dott. Ugo CORTE SUPREMA DI CASSA UFFICIC COPIE Riccardo PANEBIANCO;
Richiesta copia studio udito per il resistente, l'Avvocato Catapano, che ha dal Sig. Samusi per diritti 1 000 chiesto il rigetto del ricorso;
il 10 MAG 2001 NC udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. DIRITTI DI DIRITTI D DIRITTI DI ANG IBA 3 ARG INA 3 DIRITTI DI DIRITTI DI DIRITTI DLA A NA 3 ANG IBA 3 AR MA 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 2.12.1998 la curatela del Fallimento CA.RI.MAV. s.d.f. di IO IT, PA NN e PA AN conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trani la Banca di Roma s.p.a. filiale di Barletta - per sentire dichiarare la nullità della costituzione di pegno, avvenuta nell'Ottobre del 1985, del libretto di deposito n.3065, denominato Lipsia, e conseguentemente ottenere la revoca dell'accredito, operato nel в 1987, della relativa somma di £ 168.025.934 sul c/c n.8498 per il suo carattere solutorio, essendo stata di tale importo ridotta l'esposizione del c/c dichiarazione di nell'anno precedente alla fallimento. Si costituiva la Banca, sostenendo la piena legittimità della costituzione in pegno del libretto in quanto intervenuta tre anni prima della dichiarazione di fallimento della CA.RI.MAV. e l'inapplicabilità quindi dell'art. 67 L.F.. Il Tribunale con sentenza del 22.10.1996 dichiarava 1'invalidità ai sensi dell'art.2787 comma 3 C.C. della costituzione in pegno del libretto Lipsia, ravvisava il carattere solutorio 3 dell'accredito sul c/c n.8498 del saldo relativo a detto libretto e condannava la Banca al pagamento di una somma pari a quella ricevuta, rivalutata all'attualità in 270.568.950, oltre agli interessi. Proponeva impugnazione la Banca ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva la curatela del Fallimento, la Corte d'Appello di Bari con sentenza del 9.2-2.3.1999 rigettava il gravame. del Riteneva in primo luogo l'infondatezza dedotto vizio di ultrapetizione con cui l'appellante aveva sostenuto che il Tribunale aveva dichiarato d'ufficio l'invalidità della costituzione in pegno del libretto Lipsia ex art.2787 comma 3 C.C. e riconosciuto la svalutazione, risultando dall'atto di citazione che la curatela aveva chiesto espressamente la nullità 01 quanto meno, l'inefficacia della stessa e la rivalutazione della somma. Rilevava poi in ordine alla costituzione di pegno, la quale ad avviso dell'appellante sarebbe stata erroneamente dichiarata nulla anziché, semmai, inopponibile ai terzi, che correttamente il Tribunale aveva ravvisato una costituzione cosiddetta "omnibus" integrante l'ipotesi di cui all'art. 2787 comma 3 C.C., mancando una sufficiente indicazione del credito garantito, non desumibile nemmeno dall'atto costitutivo di pegno che non contiene al riguardo alcun collegamento. Ribadiva inoltre la natura solutoria del versamento sul c/c n.8498, avendo con tale operazione la Banca recuperato parte delle somme anticipate, senza peraltro fornire alcuna prova sull'esistenza di un'apertura di credito. Riteneva infine provata la "scientia decoctionis" della Banca in quanto alla data del versamento in questione l'amministratore aveva già emesso numerosi assegni che la stessa Banca aveva mandato in protesto ed infondata la specifica doglianza relativa agli interessi in quanto riconosciuti non già sulla somma rivalutata ma su quella da rivalutare. propone ricorso per Avverso tale sentenza cassazione la Banca di Roma s.p.a., deducendo illustrati anche con cinque motivi di censura memoria. Resiste con controricorso la curatela del Fallimento CA.RI.MAV. s.d.f. di IO IT, PA NN e PA AN. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 Con il primo motivo di ricorso la Banca di Roma s.p.a. denuncia violazione degli artt. 99 e 112 C.P.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia ravvisato il dedotto vizio di ultrapetizione in ordine alla statuizione relativa alla nullità ex art. art. 2787 comma 3 C.C. della costituzione di pegno, senza considerare che 1'invalidità era stata basata dalla curatela sulla considerazione che il libretto era stato costituito al solo scopo di consentire alla Banca di precostituirsi un diritto di ridurre in qualunque momentoprelazione e lo scoperto di c/c, mentre il Tribunale ha fondato la nullità sulla ritenuta violazione dell'art. 2787 comma 3 C.C., sollevando così una causa di nullità del tutto diversa da quella indicata nella domanda. La censura è inammissibile. Risulta dalla sentenza di primo grado, la cui certamente consentita in presenza dellettura è processuale di dedotto vizio di ordine ultrapetizione, che il Tribunale aveva accolto la costituzione di richiesta di nullità dell'atto di pegno del libretto di deposito non solo in considerazione della genericità del suo contenuto motivo questo che non sarebbe stato dedotto dal 6 Fallimento con l'atto introduttivo e che giustificherebbe la censura di ultrapetizione ma anche in relazione alla tesi sostenuta dalla curatela che aveva basato la richiesta di nullità sull'assunto della precostituzione da parte della Banca di un diritto di prelazione in violazione del principio della "par condicio creditorum". A pagina quattro della sentenza il Tribunale ritiene infatti tale assunto "giuridicamente condivisibile" prima di affrontare e risolvere sotto il diverso profilo, considerato "preliminare", di cui al richiamato art. 2787 comma 3 C.C.. Orbene, ponendosi un problema di "giudicato interno", compete a questa Corte il potere non solo di rilevarlo d'ufficio ma di interpretare la pronuncia che importi la conseguente preclusione. In base alle esposte risultanze processuali ritiene il Collegio che la sentenza del Tribunale sia basata su una doppia "ratio decidendi", ciascuna autonoma ed idonea a sorreggerla in quanto il profilo relativo alla genericità del contenuto della costituzione di pegno è stato aggiunto all'altro, espressamente 7 condiviso, dedotto dal Fallimento. Né rileva che tale ultimo profilo non sia stato sostenuto da alcuna motivazione, potendo detta carenza determinare un vizio di motivazione qualora venga espressamente dedotto come motivo di gravame ed essendo sufficiente invece, ai fini del giudicato, che una statuizione vi sia stata. In tale contesto, l'omessa impugnazione con l'appello di una delle due ragioni poste a sostegno della decisione comporta l'inammissibilità per difetto d'interesse del presente motivo di ricorso così come avrebbe dovuto comportarla in relazione al d'appellocorrispondente motivo - in quanto l'eventuale accoglimento della censura in esame del vizio di ultrapetizione non inciderebbe sulla invalidità della costituzione di pegno, ormai definitivamente accertata in base alla motivazione autonoma non appellata. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 67 comma 1 L.F. e 112 C.P.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Sostiene che erroneamente è stata revocata la somma di £ 168.025.934 accreditata sul c/c n.8498, essendo stato il pegno costituito tre anni prima della dichiarazione di fallimento. Sostiene altresì che g in ogni caso, anche ammessa la tesi della irregolarità della costituzione di pegno, sarebbe conseguita l'inopponibilità della prelazione ai creditori e non già la nullità, con la conseguente impossibilità da parte del Tribunale di rilevare una situazione che poteva essere dedotta solo dalla curatela. insindacabile ormai Ritenuta l'accertata invalidità della costituzione di pegno, l'incameramento da parte della Banca, entro l'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, della somma portata dal libretto, attraverso la sua estinzione e l'accreditamento sul conto corrente intestato alla società poi fallita di cui è stato ridotto dello stesso importo 10 scoperto, ha assunto senz'altro natura solutoria, risultando dall'impugnata sentenza che la Banca non ha assolto all'onere che le incombeva, secondo i consolidati principi in materia, di provare che il conto corrente fosse assistito da un'apertura di credito ed, e eventualmente, quale ne fosse l'entità potendo solo in tal caso il pagamento assumere essere consideratocarattere ripristinatorio ed conseguentemente irrevocabile. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia 9 violazione dell'art. 2787 comma 3 C.C. in relazione all'art 360 nn.3 e 5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ribadito che il credito garantito da pegno non sia stato sufficientemente indicato, malgrado la stessa curatela, avendo affermato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che il libretto era stato creato per consentire alla Banca di precostituirsi un diritto di prelazione e di operare così in qualsiasi momento la compensazione tra lo scoperto di conto corrente e la somma depositata sul libretto, avesse sostanzialmente riconosciuto che il libretto era stato costituito a garanzia di crediti ben individuati e cioè di quelli scaturenti dall'apertura di credito sul c/c n.8498. Deduce che, essendosi in tal modo sorta una valida costituzione del pegno, ben poteva realizzare la garanzia, ponendo le somme in compensazione del maggior credito vantato nei confronti della VA.RI.MAV.. La censura ripropone sostanzialmente sotto un diverso profilo la tesi della validità della costituzione di pegno in relazione alla mancanza di specificità del suo contenuto affermata dalla Corte d'Appello. 10 Ma così prospettata deve ritenersi assorbita dalle conclusioni cui si è pervenuto in relazione al primo motivo, essendo stata la nullità del pegno definitivamente accertata in considerazione della impugnazione di una delle due autonome mancata ragioni su cui si è basata la decisione del Tribunale. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2727, 2729 C.C. e 67 L.F. in C.P.C.. Sostiene cherelazione all'art. 360 n.3 erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto provata per presunzione la conoscenza da parte della Banca dello stato d'insolvenza della società, nonostante la mancanza di dati certi, non potendo questi essere individuati, come è stato invece fatto, nell'accreditamento della somma portata dal libretto in quanto la Banca non aveva chiuso il conto anche dopo aver ripristinato la provvista con tale accreditamento. La censura è infondata. La Corte d'Appello ha evidenziato al riguardo che la prova in ordine alla consapevolezza da parte della Banca dello stato d'insolvenza della società, poi fallita, fosse stata fornita sulla base dei numerosi assegni che la stessa Banca aveva mandato 11 in protesto per mancanza di sufficiente copertura. Trattasi di un valutazione di merito, basata su presunzioni, e come tale insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici, peraltro nemmeno dedotti. Tutt'altro che puntuale deve considerarsi quindi la specifica doglianza prospettata con il presente motivo di ricorso, non avendo l'impugnata sentenza fatto riferimento, ai fini in esame della decoctionis", sussistenza della "scientia portate dal в all'accreditamento delle somme libretto, di cui la ricorrente sostiene l'erronea valutazione agli stessi fini. Con il quinto motivo infine la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1224 C.C. in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello, senza peraltro un'adeguata motivazione, ha ritenuto legittimo il cumulo della rivalutazione e degli interessi su tale somma, in contrasto con principi dettati dalla giurisprudenza (Sez. Un. 5443/96) che ha affermato la natura lecita dell'atto da revocare e di debito di valuta del relativo importo e che ha ricosciuto solo il maggior danno ex art. 1224 C.C. qualora venga provato, diversamente da quanto era avvenuto 12 nel caso in esame, dalla curatela che agisce in revocazione. Anche tale censura è infondata. La Corte d'Appello ha rigettato l' 'impugnazione relativa agli interessi ed alla svalutazione monetaria, sostenendo che il Tribunale non li aveva cumulati in quanto gli interessi erano stati riconosciuti non gia sulla somma rivalutata ma Su quella da rivalutare. Con il presente motivo la ricorrente ripropone sostanzialmente negli stessi termini la questione del cumulo che la Corte d'Appello ha invece escluso. Tale almeno è il significato che si desume dalla censura in mancanza di maggiori precisazioni. Il problema in questa sede non si pone pertanto in relazione alla natura del debito oggetto di revocazione (di valore о di valuta) alla quale è stato pur fatto riferimento dalla ricorrente nel contesto del motivo in esame ed il cui contrasto ha trovato soluzione recentemente con la sentenza n. 437/00 delle Sezioni Unite - ma sulla congruità del motivo che, nei termini in cui è stato formulato, mostra di non aver tenuto conto della statuizione della Corte d'Appello con cui è stato escluso che il Tribunale avesse cumulato gli 13 interessi con la somma rivalutata, essendo stati calcolati invece su quella da rivalutare. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
80200 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 33cood Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in £ 8.000.000 oltre alle spese liquidate in £ 210.000 Roma, 11.12.2000 ть Елили Il Consigliere est. Il Presidente иде Ricord Ана IL NCyath 9 M R. 2001 2001 10 APR 330000 C UP fire recentorento 17300 la oin. p. 14