Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4590 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
O L L O B I D A R T 2 4 S 6 O . P R U . P 04590/0 1 M . I D A B . D l l a E . T b N a t E 2 S 2 E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . t Oggetto Едгортачтан SEZIONE PRIMA CIVILE per pr. m. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16056/99 Presidente Dott. Pasquale REALE Dott. Mario ADAMO Consigliere Cron.Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere 9848 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Rep. 1585 Ud. 18/01/01Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: **IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L.3 na PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del elettivamente domiciliata in il 29 MOD . IL CANCELLIERE Presidente tempore,pro ROMA VIA P. A. MICHELI 78, presso l'avvocato FERRARI UGO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale rilasciata dal Dirigente del Servizio degli Affari Generali della Provincia Tommaso Sussarellu rep. n. 23470 del 15.7.1999; CANCELLERIA ricorrente contro 00654416 FILIPPI FLAVIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2001 GREGORIO VII 396, presso l'avvocato EDOARDO CRISTINI, 131 che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale MARIC CORETTI, giusta procura a margine del al Sig. FERRERT 12000+ES controricorso;
per diritti ✓ 11 GIU, 2001 - controricorrente IL CANCELLIEREANCEDIER 208/99 della Corte d'Appello di avverso la sentenza n. TRENTO, depositata il 29/05/99; LIRE 2000 CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
BE148446 udito per il ricorrente, 1'Avvocato Ferrari, che ha LIRE 5000 CANCELLERIA chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per AT648678 l'accoglimento del ricorso. AT648683 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 12 gennaio 1993 LA IL conveniva in giudizio davanti alla Corte d'ap- pello di Trento la Provincia autonoma di Trento dedu- cendo che era proprietario di due particelle (767/2 e 777/2) in Pergine Valsugana Ischia, espropriate per lavori di ristrutturazione della fognatura e che con decreto del Presidente della Giunta provinciale l'in- dennità di esproprio era stata determinata in lire 1.141.000 per la particella 777/2 e in lire 3.120.000 per la particella 767/2. Proponeva quindi opposizione alla stima. 2 A seguito di sospensione della causa in attesa della definizione di un giudizio dinanzi al TAR e del- l'accoglimento da parte del TAR del ricorso per l'an- nullamento del decreto di determinazione dell'indenni- tà relativa alla particella 767/2, la causa proseguiva limitatamente alla sola particella 777/2. Con sentenza del 4 29 maggio 1999, la Corte d'appello di Trento determinava in lire 8.557.500 l'indennità di esproprio, oltre agli interessi di te- soreria, sulla somma depositata, dal giorno del depo- sito al saldo, ed agli interessi legali sul maggior importo accertato, dalla data di opposizione al saldo. Osservava la Corte di merito, per quanto rileva in questa sede: a) che non poteva condividersi la tesi del- l'opponente secondo cui, essendo stato il fondo prece- dentemente coltivato a vigneto, di tale coltivazione debba tenersi conto presentando il terreno ancora se- gni evidenti e caratteristiche agronomiche della pre- cedente coltura;
b) che al momento dell'occupazione d'urgenza la coltura era "bosco ceduo" e che solo di essa poteva tenersi conto ai sensi dell'art. 28 della legge pro- vinciale n. 31 del 1972; c) che, trattandosi di terreno agricolo, la 3 determinazione dell'indennità doveva essere calcolata a norma dell'art. 28 citato, facendo applicazione dei valori agricoli liberi (extratabellari) di mercato;
d) che, ove si fosse fatto riferimento alle tabelle predisposte dalla Commissione di cui al comma VI dell'art. 28, si sarebbe appalesato inutile il giu- dizio di opposizione dinanzi al giudice ordinario, es- sendo questi vincolato alle determinazioni dell'auto- rità amministrativa;
e) che questo concetto era stato ribadito indirettamente dalla decisione della Corte Costituzio- nale n. 1165 del 1988 e confermato da ultimo dalla sentenza della medesima Corte n. 261 del 1997, nella quale, in relazione alla legge statale che prevede va- lori tabellari per le zone agricole si era ritenuta possibile la disapplicazione delle tabelle da parte del giudice, quando esse determinano valori non corri- spondenti all'equo ristoro;
f) che nella specie il valore di libero mer- cato indicato dal consulente era pari a lire 7.500 al mq. Avverso la sentenza della Corte d'appello la Pro- vincia autonoma di Trento ha proposto ricorso per cas- sazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. LA IL ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo d'impugnazione la ricorrente la- menta violazione dell'art. 28 della legge provinciale 30.12.1972 n. 31, modificato dalla legge provinciale 28.11.1988 n. 43, violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E. inLa sentenza aveva violato il citato art. 28, base al quale le indennità di espropriazione per le aree che non sono destinate dai piani urbanistici vi- genti ad insediamenti produttivi, residenziali o a verde privato sono determinate, non già secondo il va- lore di libero mercato corrente per le aree agricole limitrofe, come aveva preteso di fare la Corte d'ap- pello, bensì secondo il valore che, entro le valuta- zioni fornite dalla commissione di cui al sesto comma, deve essere attribuito all'area quale terreno agricolo libero da vincoli di contratti agrari e secondo il ti- po di coltura in atto al momento della stima. Sotto altro profilo, la decisione impugnata viene censurata perché il IL non aveva chiesto alla Corte di disapplicare i valori agricoli tabellari. La sua domanda di maggiore indennità si fondava sulla pretesa che si dovesse fare riferimento ai valori dei 5 terreni agricoli coltivati a vigneto anziché а bosco;
egli aveva quindi prospettato solo una questione di fatto concernente la coltura del terreno espropriato. Il motivo è fondato nei termini appresso precisa- ti. Deve escludersi in primo luogo che la Corte di me- rito abbia pronunciato oltre i limiti della domanda. Dall'esame degli atti processuali consentito in que- -sta sede trattandosi di un vizio in procedendo ed in particolare dell'atto di opposizione alla stima, ri- sulta che il IL non aveva prospettato una censura riguardante la coltura del terreno espropriato (vigneto anziché bosco), come sostenuto dal ricorren- te, ma si era lamentato del fatto che l'indennità di espropriazione non teneva conto del valore venale dei terreni della zona, i quali per la loro posizione sul lungolago di Caldonazzo e per la vicinanza a strutture ricettive erano particolarmente appetibili per attivi- tà turistiche. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ai fini della determinazione dell'indennità di espro- prio di terreni a vocazione non edificatoria siti nel- la Provincia di Trento anche per la quale opera la suddivisione delle aree nelle due sole categorie di cui all'articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992 - 6 il giudice dell'opposizione alla stima deve fare ap- plicazione della disciplina di cui all'articolo 28 della legge provinciale n. 31 del 1972, come modifica- to dalla legge provinciale n. 14 del 1983, e deve per- tanto stabilire il valore del terreno espropriato tra i limiti tabellari minimo e massimo stabiliti dalla competente commissione per ciascuna coltura in rela- zione alle singole zone agrarie (Cass. 5 gennaio 2000 n. 50; nello stesso senso, Cass. 30 agosto 2000 n. 11443, 22 settembre 2000 n. 12543). La Corte di merito ha invece calcolato l'indennità facendo applicazione dei valori agricoli liberi sostenendo che, ove si(extratabellari) di mercato fosse fatto riferimento alle tabelle predisposte dalla Commissione di cui al comma VI dell'art. 28, si sareb- be appalesato inutile il giudizio di opposizione di- nanzi al giudice ordinario, essendo questi vincolato alle determinazioni dell'autorità amministrativa;
inoltre, sempre secondo la Corte d'appello, questo concetto sarebbe stato ribadito indirettamente dalla decisione della Corte Costituzionale n. 1165 del 1988 e confermato da ultimo dalla sentenza della medesima Corte n. 261 del 1997, nella quale, in relazione alla legge statale che prevede valori tabellari per le zone agricole si era ritenuta possibile la disapplicazione 7 delle tabelle da parte del giudice, quando esse deter- minano valori non corrispondenti all'equo ristoro. Non assume rilievo nel caso in esame la possibili- tà di disapplicazione delle tabelle da parte del giu- dice ordinario, cui ha fatto riferimento la sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 1997 citata dal- la ricorrente e che è stata ribadita di recente dalla stessa Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 444 del 26 ottobre 2000 (che ha ritenuto manifestamente infon- data la questione di costituzionalità dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento del 19 febbraio 1993 n. 6, il quale stabilisce come criterio per il calcolo dell'indennità di esproprio per i fondi agricoli un sistema esclusivamente tabellare, in cui i valori venali medi, fissati dall'autorità amministra- tiva per classi secondo il tipo di coltura, sono uti- nella determinazione lizzati come unico parametro dell'indennità). Invero il giudice ordinario può sindacare l'atto amministrativo, ai fini della sua disapplicazione in relazione all'oggetto del giudizio, in presenza di de- terminati vizi dell'atto stesso (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere) ma, come già sottoli- neato da questa Corte con riferimento alla medesima normativa (Cass. 30 agosto 2000 n. 11443, 22 settembre 8 2000 n. 12543), non può sostituire al criterio di de- terminazione dell'indennità previsto dalla legge, una propria autonoma stima del valore del fondo, ritenuta più congrua e comunque più rispondente al suo prezzo in un libero mercato. Nella specie, dovendosi applicare l'art. 28 della 31, n. come sosti-legge provinciale 30 dicembre 1972 tuito dall'art. 1 della legge provinciale 2 maggio 1983 n. 14, il criterio da utilizzare era quello del valore attribuibile all'area quale terreno agricolo secondo il tipo di coltura in atto al momento di rife- rimento, entro le valutazioni fornite dalla commissio- ne di cui al sesto comma della medesima disposizione. La sentenza impugnata dà atto che al momento di riferimento la coltura in atto era a bosco ceduo, ma applica poi il valore del terreno in libero mercato indicato dal c.t.u. senza prescindere dalla particola- re localizzazione del terreno. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Brescia che la riesaminerà alla luce dei principi sopra enun- ciati, fissando il valore del terreno espropriato tra i limiti tabellari minimo e massimo stabiliti dalla competente commissione per il bosco ceduo in relazione alla zona agraria. 9 Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spesedel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragio- ne;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Brescia anche per le spese del giu- dizio di cassazione. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001. Il Presidente Il Cons. est. Pott. Pasquale Reale Dopt. Massimo Bonomoтем а "Вычето прий CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCE Prima Sezione Civile Jure Foreca Luisa Passinetti Depositato in Cancelieria 29 MAR. 2001 O 2 7 L - IL CANCELLIERE L 0 1 - O 6 B Juise Pollinatмей 2 I L E D D 2 A 4 T 6 S . R O . P P . M D I B ' . l A l a D . b E a T t 2. 2 N ROMA 2 E . S t r E ENTRATE a MAG. 2001 250.000 DELLE 4 versta € dolo Serie DELLE UFFICIO DUECENTOCINQUANTAMILA in Registrato Il Dirigento Area Servizi ain 23619 6. FILIPPO) (D.ssa Maria Grazia Siudiziari Il Responsabile Servizio (Dr. M. RACZIGAINU (lire p. 10