Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17676 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' N NOI7 676/ 02 REPUBBLICA. 1TAL LA CORT SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 13522/00 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron. 41527 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.07/10/02 Consigliere -Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LI LL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell'avvocato RENATO MARIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO SCHEDA, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliato in ROMA VIA DELLA INPS, elettivamente FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA,2002 3898 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 41/00 del Tribunale di -VERCELLI, depositata il 09/02/00 R.G.N. 747/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 4.10.1996 ID IN, in proprio e nella qualità di legale of rappresentante della s.p.a. F.lli Scellino, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale veniva intimato il pagamento della somma di £. 14.674.000 quale sanzione amministrativa per omissione di contributi relativi ad asseriti rapporti di lavoro subordinato instaurati in violazione delle norme sul collocamento. Deducevano gli opponenti l'infondatezza dell'ingiunzione stante l'autonomia dei soci delle cooperative La Martina a r.l. di Vercelli e l'Alba a r.l. di Biella, i quali avevano prestato a loro vantaggio servizi di facchinaggio con utilizzo di mezzi propri. L'Inps resisteva invocando il verbale ispettivo 19.1.1995 ed assumendo che le predette cooperative avevano semplicemente fornito alla società opponente della manodopera per l'esecuzione della movimentazione merci sotto le direttive della stessa società, con regolare inserimento nell'organizzazione aziendale, nonché utilizzo di mezzi propri della medesima società opponente. Ne conseguiva che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, i lavoratori forniti dalle cooperative dovevano essere considerati a tutti gli effetti come dipendenti della società opponente. Con sentenza del 9.2.2000 il Tribunale di Vercelli rigettava l'opposizione, confermando l' impugnata ordinanza ingiunzione. Premesso che la più recente evoluzione della disciplina del collocamento, nonché l'introduzione del lavoro interinale, non comporta l'abrogazione della legge n. 1369 del 1960, osservava il Giudice unico presso l'indicato Tribunale che dall'istruzione compiuta era emersa chiaramente la mancanza delle condizioni per poter configurare l'autonomia tra i soci esercenti l'attività di facchinaggio, mediante le cooperative di appartenenza e la società opponente: al contrario, le concrete modalità di svolgimento di detta attività - peraltro limitate al solo carico e scarico delle merci e non anche alla "movimentazione" delle 3 stesse, come sostenuto dall'opponente erano tali per cui gli addetti non disponevano di tempi né di modalità proprie di esecuzione, dovendosi, al contrario, coordinare con i ritmi e i tempi dell'attività di movimentazione, svolta direttamente dalla società ricorrente. In particolare, i riscontri probatori acquisiti evidenziavano una piena fungibilità nei lavori svolti dai facchini e dai dipendenti della società opponente, e, dunque, l'inerenza di tali attività al ciclo produttivo e la soggezione delle stesse a direttive unitarie che erano impartite dal caporeparto della Scellino. Avverso detta sentenza la soc. Scellino ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo. Resiste con controricorso l'Inps MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la società ricorrente invoca la declaratoria di cessazione della materia del contendere deducendo che in data 8.6.2000 era deceduto il sig. ID IN e che, ai sensi dell'art.7 della legge 24.11.1981, n. 689 l'obbligazione nascente dalla contestata omissione contributiva non si trasmette agli eredi. -Nel merito deducendo la violazione o falsa applicazione delle leggi 3.5.1955, n. 405 e 23.10.1969, n. 1369 sostiene la ricorrente che l'utilizzazione delle prestazioni dei facchini, in quanto necessitata dall'impossibilità di prevederne una continuità operativa, stante l'alternanza di picchi di attività, doveva ritenersi del tutto legittima ai sensi della legge n. 405 del 1955. Il ricorso è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in base al principio secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza, nonché in base al procedimento in concreto adottato, la sentenza pronunciata dal pretore giudice del lavoro in merito all'opposizione proposta da un datore di lavoro contro l'ordinanza ingiunzione contenente l'intimazione a pagare sanzioni amministrative per omissioni contributive e' impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione, se il giudizio si è svolto, come del resto è previsto dall'art. 35 della legge n. 689 del 1981, secondo il rito del lavoro, poiché il quarto comma di questo articolo rinvia alla disciplina processuale degli artt. 442 e seguenti c.p.c., senza richiamare anche la disposizione dell'art. 23, u.c., della stessa legge, sull'inappellabilità della sentenza resa sull'opposizione all'ordinanza - ingiunzione. (v. Cass., 13.5.2000, n. 6173; Cass., 26.11.1999, n. 13228). Le spese del presente giudizio restano a carico della società ricorrente nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio pari ad € 10, lo oltre ad € 1.800,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Nishimi RESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DOLLA LOG ₺ 11-8-70 N. 560 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11 DIC 2202 IN CANCELLERE 5