Sentenza 31 gennaio 2003
Massime • 1
L'inosservanza del termine prescritto dall'art. 42 della legge 4 luglio 1967 n. 580 per la comunicazione all'interessato del risultato della prima analisi, sebbene definito perentorio dalla legge stessa, ha natura di termine ordinatorio, la cui inosservanza non determina la improcedibilità dell'azione penale, ma esclusivamente lo spostamento del termine stabilito per la istanza di revisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2003, n. 22035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22035 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 31/01/2003
1. Dott. QUITADAMO Nicola - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 207
3. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 4720/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL NT, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 1^ febbraio 2002 dal giudice del tribunale di Ragusa;
udita nella pubblica udienza del 31 gennaio 2003 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Ragusa dichiarò l'odierna ricorrente colpevole del reato di cui all'art.5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283 per avere posto in vendita sostanze alimentari (semola di grano duro rimacinata) trattate in modo da variarne la composizione naturale perché avente un contenuto in ceneri superiore al limite massimo consentito dello 0,90%.
L'imputata propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione di legge in quanto la fattispecie è regolata dalla legge 580/1967, la quale ha carattere di specialità ed è quindi prevalente rispetto alla regolamentazione generale di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, per i prodotti alimentari, con la conseguenza che la fattispecie stessa deve ritenersi depenalizzata ex legge 24 novembre 1981, n. 689, e sanzionata con una semplice sanzione amministrativa.
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283 in relazione all'art. 9 della legge 4 luglio 1967, n. 580, in quanto nella specie si trattava di semolate di grano duro, per il quale l'art. 9 cit. individua nello 0,90% la percentuale minimae non già massima di ceneri consentite. c) violazione dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, perché il risultato delle analisi è stato comunicato al produttore oltre il termine perentorio di giorni venti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in materia di tutela alimentare, il reato di cui all'art. 5 lett. a) della legge 30 aprile 1962 n. 283, che punisce la produzione, preparazione e commercializzazione di sostanze alimentari private dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiori, costituisce ipotesi più grave di quella di cui all'art. 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580, concernente la vendita e detenzione di pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dalla stessa legge, con conseguente non operatività in tale ipotesi, in virtù del disposto dell'art. 44 della legge stessa (che fa salva la ipotesi che il fatto costituisca più grave reato), della generale natura speciale di quest'ultima (Sez. 3^, 29 ottobre 2001, Nisi, m. 220.358). Il terzo motivo è anch'esso infondato. Infatti, l'inosservanza del termine prescritto dall'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, per la comunicazione all'interessato del risultato della prima analisi, ancorché definito "perentorio" dalla legge stessa, non può importare la nullità del giudizio sia perché non si tratta di termine processuale sia perché la nullità non è prevista da alcuna disposizione. Si tratta, invero, di un termine ordinatorio, impropriamente definito perentorio, la cui inosservanza può, tutt'al più, importare conseguenze disciplinari ed amministrative a carico dell'analista che lo ha lasciato trascorrere inutilmente, ma che non può spiegare, in ogni caso, influenza sullo svolgimento del processo. Dalla sua inosservanza, quindi, non deriva alcuna improcedibilità dell'azione penale, ma consegue soltanto lo spostamento del termine stabilito per la istanza di revisione (Sez. 3^, 14 luglio 1998, Sinito, m. 212.049; Sez. 6^, 28 febbraio 1972, De Luca, m. 121.628; Sez. 6^, 14 aprile 1971, Federici, m. 119.341;
Sez. 6^, 3 febbraio 1970, Zinoni, m. 114.408; Sez. 6^, 16 marzo 1978, Montella, m. 139.113; Sez. 6^, 1 luglio 1977, Colombo, m. 136.752;
Sez. 6^, 21 gennaio 1975, Bacchini, m. 130.090; Sez. 6^, 19 giugno 1972, Musumeci, m. 122.256). L'imputata non può quindi dolersi per il mancato rispetto del termine ne' ha motivo di contestare il risultato delle analisi dal momento che ha di fatto rinunciato alla facoltà di proporre domanda di revisione delle analisi stesse entro il termine prorogato.
Il secondo motivo è invece assorbito dalle considerazioni che seguono. Infatti, la normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari è stata delegificata dal regolamento di delegificazione approvato con d.p.R. 9 febbraio 2001, n. 187, emanato in forza dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) il quale, ai commi 1 e 2, autorizza il governo ad emanare, con la procedura di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, norme regolamentari per rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge ed, al comma 4, dispone l'abrogazione delle vigenti disposizioni legislative contrastanti con le norme degli emanandi regolamenti di delegificazione, abrogazione ovviamentè sottoposta alla condizione sospensiva dell'entrata in vigore dei regolamenti stessi. Pertanto, in forza dell'art. 50 di tale legge di delegificazione, a far data dall'entrata in vigore del regolamento 9 febbraio 2001, n. 187, è divenuta operativa l'abrogazione, tra gli altri, anche dell'art. 9 della legge 4 luglio 1967, n. 580. Le caratteristiche che devono avere gli "sfarinati di grano duro" sono quindi ora stabilite dall'art. 2 del detto regolamento 9 febbraio 2001, n. 187, il quale stabilisce cosa deve intendersi per "semola di grano duro" o "semola", per "semolata di grano duro" o "semolata", per "semola integrale di grano duro" e per "farina di grano duro" e fissa quindi il contenuto massimo consentito di ceneri nella percentuale dello 0,90% per la semola ed il semolato, dell'1,40% per la semola integrale di grano duro, e dell'1,36% per la farina di grano duro. Nel caso di specie è stato contestato all'imputata di avere detenuto per la vendita semola integrale di grano duro, ossia il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto direttamente dalla macinazione del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, con un contenuto di ceneri dell'1,02%, ossia con un contenuto che non eccede il limite massimo attualmente vigente dell'1,40%.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 31 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2003