Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2003, n. 22035
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Sentenza 31 gennaio 2003

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L'inosservanza del termine prescritto dall'art. 42 della legge 4 luglio 1967 n. 580 per la comunicazione all'interessato del risultato della prima analisi, sebbene definito perentorio dalla legge stessa, ha natura di termine ordinatorio, la cui inosservanza non determina la improcedibilità dell'azione penale, ma esclusivamente lo spostamento del termine stabilito per la istanza di revisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2003, n. 22035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22035
    Data del deposito : 31 gennaio 2003

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