Sentenza 9 settembre 2014
Massime • 1
In tema di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, la commercializzazione di accendini privi del dispositivo di sicurezza, noto come "Child resistant", previsto dal D. Min. Sviluppo Economico 10 agosto 2007, in attuazione dei più elevati standard di sicurezza previsti dalla Decisione della Commissione Europea 2006/502/CE, non integra automaticamente il reato di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 206 del 2005, essendo necessario che gli stessi siano costruiti in modo da ottenere, mediante diversi accorgimenti, la garanzia che un bambino in tenera età (convenzionalmente fissata, a tal fine, sino ad un massimo di 51 mesi) non sia in grado di provocare l'accensione della fiamma. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale circostanza deve formare oggetto di prova in giudizio secondo le ordinarie regole in tema di onere probatorio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 09/09/2014, n. 40603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40603 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 09/09/2014
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 153
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 25668/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IN, nata nella Repubblica Popolare Cinese il 26/11/1972;
avverso la sentenza del 5/12/2013 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza con cui in data 20/7/2012 il Tribunale di Monza ha condannato la sig.ra IA perché colpevole del reato previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 112, commesso il 30/9/2009;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5/12/2013 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui in data 20/7/2012 il Tribunale di Monza ha condannato la sig.ra IA perché colpevole del reato previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 112, commesso il 30/9/2009 quale legale rappresentante della società "A.B.M. S.r.l." mediante la illecita messa in commercio di accendini pericolosi (D.M. 10 agosto 2007, artt. 1 e 2, del Ministero dello Sviluppo Economico).
In particolare, rilevato che in primo grado la sig.ra IA era stata mandata assolta in relazione alla detenzione per commercio di una parte degli accendini sequestrati, la Corte di appello ha ritenuto che fondatamente il Tribunale avesse giudicato decisiva l'assenza del dispositivo di sicurezza denominato "child resistant" sulla parte residua degli accendini in quanto tale carenza rende i dispositivi obiettivamente pericolosi nei termini oggetto della normativa interna richiamata nella imputazione. Osserva la Corte di appello (pag.3) che gli accertamenti compiuti dalla G.d.F. hanno messo in luce in modo certo non solo l'assenza del dispositivo di sicurezza "Child resistant", ma anche la mancata previsione di una sequenza adeguata di azioni sugli accendini trasparenti;
circostanze che rendono gli apparati non immuni dall'attivazione ad opera di un minore di età inferiore a 51 mesi, tetto fissato alla disciplina ricordata.
2. Avverso tale provvedimento la sig.ra IA propone ricorso, in sintesi lamentando:
2.1 Errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per avere la Corte di appello ritenuto che la mera assenza del dispositivo "Child resistant" renda gli accendini pericolosi, mentre ben diversi sono i presupposti fissati dall'art. 1, comma 3, del D.M. citato. Sul punto difettano, infatti, accertamenti tecnici adeguati, non potendo considerarsi tali le verifiche empiriche operate dalla Gdf.
2.2 Vizio motivazionale ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. e), con riferimento a plurimi profili della decisione. In particolare: a) difetta un accertamento tecnico adeguato alla disciplina in tema di sicurezza che si assume violata (il riferimento è agli standard EN13869-2002) e in modo erroneo e illogicamente motivato è stata esclusa la rilevanza delle certificazioni di sicurezza e conformità prodotte dalla difesa;
b) la sentenza di appello ha fatto un improprio ricorso alla motivazione "per relationem", omettendo di affrontare profili che la difesa ha proposto con l'atto di impugnazione e che non erano stati oggetto di esame in sede di motivazione della decisione di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e vada rigettato nei termini di seguito esposti.
2. Va rilevato, in primo luogo, che la disciplina contenuta nel citato D.M., attuativa delle regole fissate con il Regolamento 2006/502/CE, ha fissato in modo esplicito il più alto livello di sicurezza previsto per gli accendini messi in commercio, disponendo che essi debbano essere dotati del dispositivo che inibisce ai bambini in tenera età di poterli azionare con successo. Si tratta del dispositivo noto come "Child resistant", dotato di caratteristiche tali da non rendere necessari ulteriori accorgimenti.
3. Tale rigorosa previsione non si pone, a parere della Corte, in contrasto con al disciplina sovranazionale citata, potendo il legislatore nazionale fissare gli standard più elevati fra quelli che discendono dai regolamenti.
4. Ora, l'assenza del dispositivo di sicurezza per bambini non comporta automaticamente la contrarietà degli accendini alle regole richiamate, ma richiede che gli stessi siano costruiti in modo da ottenere, mediante diversi accorgimenti, la garanzia che un bambino (convenzionalmente fissata a questi fini la sua età nel massimo di 51 mesi) non sia in grado di provocare l'accensione della fiamma.
5. Tale circostanza deve formare oggetto di prova in giudizio secondo le ordinarie regole che attengono all'onere probatorio e alla congruenza dei mezzi di prova.
6. Non è sindacabile in questa sede la scelta dei giudicanti di non procedere con accertamento peritale, ma deve accertarsi se gli elementi acquisiti dai giudici di merito rispondono alle regole processuali o se, come sostenuto dalla ricorrente, sono stati commessi errori che impongono l'annullamento della sentenza. Ebbene, la Corte ritiene che i giudici di merito nel caso in esame abbiano fatto buon uso di tali principi.
7. A questo proposito va subito sgombrato il campo dal primo motivo di ricorso, non potendosi condividere l'assunto che la sentenza di appello abbia offerto una motivazione meramente apparente e che il rinvio alla decisione di primo grado in essa contenuta esaurisca lo sforzo motivazionale dei giudici di secondo grado. La sentenza impugnata, infatti, si fa carico della sostanza delle obiezioni mosse con l'atto di appello, da atto delle produzioni difensive e degli accertamenti operati dalla polizia giudiziaria e da conto delle ragioni per cui ritiene raggiunta la prova di consapevolezza.
8. Ciò premesso, si osserva che la Corte di appello in nessun passaggio afferma che l'assenza del dispositivo "Child resistant" sugli accendini in relazione ai quali non è stata pronunciata assoluzione è da sola sufficiente a comportare la sussistenza dell'illecito e, al contrario, ritiene che la polizia giudiziaria abbia effettuato accertamenti empirici che non lasciano dubbi sull'assenza dei livelli di sicurezza necessari e che la difesa non abbia fornito sul punto una prova contraria convincente. Non risulta, poi, a questa Corte che, a fronte della decisione assunta dal primo giudice, la difesa abbia introdotto elementi probatori o indicazioni specifiche come quelle esposte adesso in sede di ricorso, così che deve concludersi che non sono stati rappresentati in concreto elementi che contrastino in modo decisivo con l'accertamento di fatto operato dai giudici di merito. Il tutto a prescindere dalla circostanza che per una parte degli accendini ancora oggetto di giudizio sussiste la violazione degli obblighi di apporre sulla confezione i previsti avvertimenti e le richieste informazioni.
9. A ciò consegue la infondatezza delle doglianze sottoposte a questa Corte e il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2014