Cass. pen., sez. feriale, sentenza 09/09/2014, n. 40603
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Sentenza 9 settembre 2014

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In tema di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, la commercializzazione di accendini privi del dispositivo di sicurezza, noto come "Child resistant", previsto dal D. Min. Sviluppo Economico 10 agosto 2007, in attuazione dei più elevati standard di sicurezza previsti dalla Decisione della Commissione Europea 2006/502/CE, non integra automaticamente il reato di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 206 del 2005, essendo necessario che gli stessi siano costruiti in modo da ottenere, mediante diversi accorgimenti, la garanzia che un bambino in tenera età (convenzionalmente fissata, a tal fine, sino ad un massimo di 51 mesi) non sia in grado di provocare l'accensione della fiamma. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale circostanza deve formare oggetto di prova in giudizio secondo le ordinarie regole in tema di onere probatorio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 09/09/2014, n. 40603
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40603
    Data del deposito : 9 settembre 2014

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