Sentenza 10 gennaio 2001
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, il Tribunale ordinario di Milano, in composizione monocratica, sezione settima penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 18 gennaio 2023 della Camera dei deputati, con la quale, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-ter, n. 11-A), si è affermato che le dichiarazioni rese su Facebook dall'allora deputato Carlo Fidanza, in data 2 dicembre 2018, fossero state espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. 1.1.- Il ricorso è promosso nell'ambito di un processo penale a carico di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBB002 76 / 0 1 IN NOME LI POPOLO IT LANG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PROPOSTA M SEZIONE PRIMA CIVILE CONCORDATO FALL RE PRONUNUE ACCESSORIE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni - Presidente OLLA R.G.N. 12852/99 PANEBIANCO Consigliere Cron.423 Dott. Ugo Riccardo Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 79 PLENTEDA Rel. Consigliere Ud. 12/ Dott. Donato 06/00 Dott. Mario ADAMO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 28 SENT ENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti 18 GEN. 2001 CURATORE DEL FALLIMENTO DA.RI.GHISA Snc di DAGNINO IL CANCELLIERE SCOTTI, in persona del Curatore, elettivamente LIRE 1500 domiciliato in ROMA PIAZZA NAVONA 43, presso CANCELLERIA l'avvocato PALANDRI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAVANENGHI ALFREDO, 0660246 giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente 0660247
contro
OS FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI GRAVIO, che lo Rilasciata con legale Franzos: al Sig. rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO 2000 12000 + 3 per diriti 1266 PANERI, giusta procura speciale per Notaio Ottavio 18 APR. 2001 -1- Pilotti di Tortona rep. n. 70240 del 6.7.1999; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio contro dal Sig. AUEGRA per diritti L. 3000 DAGNINO ERNESTO, SCOTTI GIOVANNI;
# 14 MAR 2001 IL CANCELLIERE
- intimati -
avverso la sentenza n. 752/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 26/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 3000 udienza del 12/06/2000 dal Consigliere Dott. Donato CANCELLERI _ PLENTEDA;
udito ilper ricorrente, l'Avvocato Pizzoli, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
CD635733 udito per il resistente, l'Avvocato Di Gravio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. LIRE 3000 CANCELLERIA CD632182 DIRITTI DIRITTI €15 13000 CANCELLERIA 0067817 -2- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE RilasciataRilasciata copiacopia SVOLGIMENTO DEL PROCESSO alsig. DI GRAVID per diritti L.130003 Con ordinanza 7.5.1998 il giudice delegato al il 2.6 APR. 2001 fallimento della società Da. Ri. GhiSa. S.n.c. di IL CANCELLIERS Dagnino e TT, con sede in Tortona dichiarò aperto il giudizio di omologazione del concordato proposto dall'assuntore OS FA, con atto sottoscritto dal fallito TT Giovanni, e fissò l'udienza per la comparizione delle parti. L'assun- tore iscrisse la causa a ruolo ed espose con la comparsa di costituzione le modalità con cui avrebbe adempiuto al concordato;
nessuno dei credi- tori dissenzienti propose opposizione e il Tribu- nale di Tortona, con sentenza 18.8.1998, omologò il हु concordato nei termini indicati nella proposta, my stabilendo, inoltre, che il creditore ipotecario ie creditori con Cassa di Risparmio di Asti di rivalsa avessero privilegio speciale per Iva diritto a percepire l'integrale pagamento delle somme pretese. Avverso tale decisione propose appello il OS chiedendo, invece, che fossero dichiarati chirografari il creditore ipotecario, per la parte eccedente il realizzo della vendita dell'immobile ipotecato, e i creditori per Iva di rivalsa, in difetto dei beni sui quali il privilegio speciale 3 avrebbe dovuto esercitarsi, tanto più che l'Iva di rivalsa era stata ammessa al passivo "con riserva di ritrovamento" dei beni oggetto delle forniture. Nella contumacia delle altre parti la Corte di Appello di Torino con sentenza 19.3/26.5.1999, senza accogliere lo specifico motivo di impugna- zione, riformò la sentenza di primo grado, laddove aveva dichiarato che i creditori predetti avessero titolo a conseguire per intero i loro crediti, ritenendo che, con l'accoglimento della proposta di concordato, al tribunale fosse interdetto di sta- M√] tuire su aspetti rimessi alla fase esecutiva del concordato stesso, sicchè illegittima risulterebbe la modificazione apportata con la successiva sta- tuizione, in violazione dell'art. 130 L.F., consi- derato che essa era stata resa extra petita. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il curatore del fallimento con unico motivo. Ha resistito con controricorso OS FA;
entrambi hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunzia il ricorrente la falsa applicazione dell'art. 130 L.F., assumendo che l'assuntore si era impegnato a pagare i crediti privilegiati e una percentuale dei chirografi, nonché il credito della Cassa di Risparmio di Asti e quelli per Iva di rivalsa, secondo quanto stabilito dall'autorità giudiziaria con sentenza passata in giudicato;
la proposta concordataria, quanto ai quei crediti, prevedeva l'impegno di pagarli nella misura che stata determinata dalla sentenza disarebbe omologazione, la quale, dunque, non aveva violato la norma citata - nel momento in cui era pervenuta a tale determinazione norma invece disattesa dalla corte di merito. Il ricorso è fondato. Con la proposta di concordato fallimentare, approvata dai creditori e omologata dal tribunale, il fallito TT Giovanni e l'assuntore OS हु FA, con riguardo al creditore ipotecario Cassa di Risparmio di Asti, garantito da un immobile il cui realizzo era stato inferiore al credito vantato, pur deducendo che la differenza non coperta, pari a circa 153 milioni, avrebbe dovuto considerarsi chirografaria, in luogo di proporre, puramente e semplicemente, la percentuale offerta agli altri creditori chirografari dell'8%, si impegnarono a pagare la misura che fosse stata stabilita dal giudice in via definitiva, dopo i 5 vari gradi di giudizio e quindi, in luogo della l'importo totale, ove lapercentuale predetta, statuizione fosse stata in questo senso. Analogo impegno estesero ai creditori privilegiati per Iva di rivalsa, pari a circa 80 milioni, relativa a cessioni di beni non acquisiti all'attivo fallimen- tare. Aggiunsero di non opporsi acchè gli organi procedura, ove i capi della sentenza didella omologazione relativi alle predette creditorie controverse - quanto al regime delle prelazioni fossero stati impugnati, effettuassero immediata- mente i pagamenti delle somme non contestate. In quei termini la proposta ricevette i pareri favorevoli di rito;
la approvazione della massa concorsuale;
la omologazione del tribunale, che, giudicando sulla domanda accessoria - secondo le aspettative non solo dei proponenti, ma anche dei creditori controversi stabilì che essi dovessero ricevere l'integrale pagamento delle somme pretese. La decisione sul punto di merito è stata impugnata dall'assuntore e la corte di appello, di ufficio, con la sentenza oggetto del presente gravame, ha ritenuto che il tribunale abbia mutato di sua iniziativa le condizioni del concordato, così violando l'art. 130 L.F., che fa obbligo al giudice della omologazione di accogliere o respin- gere la proposta, negando altri poteri, il cui nella specie, risulterebbe da un latoesercizio, privo di fondamento normativo e dall'altro estraneo al potere esercitabile dal tribunale nella sede in cui ha deliberato. L'assunto è erroneo. Richiama la corte terri- toriale, nella narrativa dei fatti processuali, la proposta di concordato del 12.3.1998 ed espone nella epigrafe della decisione le conclusioni dello appellante OS, che della sentenza del tribu- nale aveva richiesto la riforma, solo nella parte in cui aveva stabilito l'obbligo di pagare inte- gralmente i crediti più sopra indicati, ritenendo invece di esservi tenuto nella percentuale offerta ai chirografari. E poiché la proposta predetta, come non è controverso tra le parti e come la corte di merito riconosce allorchè rileva che nell'atto finale 25.5.1998 nella specificazione del passivo era stata inserita "la somma di £. 153.415.218, pari al credito della Cassa di Risparmio di Asti....... rimasto incapiente, rispetto al minor prezzo di realizzo degli immobili oggetto della garanzia;
e di quella di £. 80.809.338, a titolo di credito per 7 Iva di rivalsa... relativamente а beni merce non presenti tra le attività della procedura, alla data della dichiarazione di fallimento, in ossequio alla corretta applicazione dell'art. 54 L.F." oltre alla offerta di pagamento, in percentuale e per intero, di ogni altro credito, secondo la rispet- tiva natura, conteneva la richiesta al giudice di stabilire in che misura dovessero pagarsi l'ipote- cario e quei privilegiati, non merita di essere condivisa la affermazione, da nessuna delle parti sollecitata, come dà atto la stessa corte, secondo cui la decisione del primo giudice "fuoriuscendo dai limiti del potere esercitabile dal tribunale, presenta evidente carattere di abnormità". Se, infatti, è innegabile che il giudice della omologazione non possa modificare le condizioni Well горожа non è però a beri mibito di status s o nt accession scelte vol aspetti della proposta concordataria, all'uopo formulata, M nell'implicito accordo di tutte le parti interes- sate, che a siffatta statuizione non si erano opposte. Né rileva che la sede propria per la risoluzione dei problemi connessi ai pagamenti dei debiti concordatari sia quella delle esecuzione;
se è vero, infatti, che l'art. 130 L.F. pone, quale tema di indagine, la verifica delle condizioni del concordato, della convenienza per i creditori, 8 della congruità delle garanzie prestate, della correttezza e ritualità del procedimento, della esistenza delle maggioranze prescritte, ciò rife- risce all'oggetto naturale del procedimento di omologazione, senza alcuna limitazione per richie- ste aggiuntive, che abbiano la funzione di sempli- ficare il corso del procedimento, nella fase suc- cessiva alla omologazione, e di abbreviare i tempi dei pagamenti. Nell'avere, pertanto, ritenuto che il giudizio omologazione non tolleri, in nessun caso, di statuizioni diverse da quelle connaturali alla funzione propria, che, per essere diretta ad un vaglio di legalità e di merito della proposta, non consente al giudice di ufficio di integrarla, sostituirla, ma semplicemente di modificarla respingerla, la corte di merito ha accoglierla o dato dell'art. 130 L.F. una falsa applicazione, assegnandogli una portata preclusiva, che esiste solo in quanto null'altro le parti abbiano chiesto al giudice;
mentre nella specie la sentenza di primo grado, sul punto non censurata e la cui statuizione è dunque cosa giudicata, ha accertato la esistenza di una ulteriore domanda sul quantum controve rso dei crediti più sopra menzionati. 9 La sentenza impugnata va dunque cassata e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Torino, perché, alla luce dell'affermato principio di diritto, in ordine alla astratta compatibilità con la decisione sulla omologazione del concordato di quelle eventualmente aggiuntive richieste dalle parti e con essa connesse, decida sulla misura del pagamento del credito ipotecario e di quelli per Iva di rivalsa di cui si tratta.
P.Q.M.
60000 La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza 310000 impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, altra sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Roma 12 giugno 2000 Il Relatore Tiose th I Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA OZZONI 10 GEN 2801 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo IL CANCELLIERE Marja Di Nuzz しんて UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in d25 GEN. 2001 4 330 Din 4278 versate £. 310.000 al 0 trecentodiecimila (line 0 0 1 3 2 p. Il Dirigente Area Servizi N 9 (Dortissa Maria Gra DI FILIPPO) 10 MA Responsabile Sezio Atti Giudiziar Jor. M/RACCICHINI