CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21291 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IU ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/10/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere AN FA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avvocatura generale dello Stato, in rappresen- tanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l’inammis- sibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto, con ogni conseguente statuizione in tema di spese, diritti e onorari. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21291 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 18/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 11 dicembre 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da ON IU, in relazione al periodo di restrizione sofferta, in re- gime di custodia cautelare in carcere, dal 23 giugno 2010 al 27 luglio 2010, e in regime di arresti domiciliari fino al 30 settembre 2010 (quando veniva applicata in sostituzione la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.), in un procedimento, che lo vedeva imputato dei delitti di favoreggiamento personale e procurata inos- servanza di pena, aggravati dalla finalità mafiosa, di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 378, comma 2, 390 cod. pen., 7 legge 12 luglio 1991 n. 203, per aver aiutato LE DE, capo della cosca di Archi di Reggio Calabria, latitante, a sot- trarsi alle ricerche dell’autorità finalizzate alla esecuzione di plurimi provvedimenti giudiziari (sentenze di condanna e ordinanze applicative di misure cautelari de- tentive); reati, dai quali era stato definitivamente assolto, con la formula perché il fatto non sussiste, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 7 luglio 2021, divenuta irrevocabile il 20 novembre 2021. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale, dopo aver illustrato gli elementi posti alla base del provvedimento coercitivo e le ragioni che avevano condotto il giudice di merito a una pronuncia assolutoria, ha giustificato il proprio diniego, affermando che la natura ambigua degli accertati rapporti di frequenta- zione e cointeressenza dell’istante con i familiari del latitante, capo dell’organizza- zione, alcuni con modalità circospette (in orario notturno e in zone appartate), altri con dialoghi dal tenore criptico, nel cui contesto si inseriva la disponibilità offerta dal IU allo scambio delle autovetture per finalità certamente illecite, integra- vano un'ipotesi di comportamento, tenuto con colpa grave, che, sul piano eziolo- gico, anche per il contegno reticente assunto dall’istante in sede di interrogatorio di garanzia, allorquando aveva sostenuto di non conoscere LE DE e di non sapere che questi era stretto congiunto dei soggetti ai quali si accompagnava e di cui era socio, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito a indurre l’autorità giudiziaria competente a ritenere fondate le accuse formulate a suo carico. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso ON IU, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di spettanza dell’equa riparazione. 2.1. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale ha attribuito rilievo ostativo a dati che il giudice di merito, anche a seguito dell’annullamento da parte 3 della Corte di cassazione, aveva escluso, non essendovi alcuna prova che il ricor- rente avesse scambiato la sua auto con quella del IL per consentirgli di rag- giungere il latitante con un’auto «pulita». 2.2. Si censura, altresì, la motivazione della Corte territoriale, laddove ha at- tribuito rilievo al comportamento reticente serbato dal IU in sede di interro- gatorio di garanzia, trattandosi di dichiarazioni rese dal IU nell’esercizio del suo diritto di difesa. Si evidenzia, inoltre, che tali dichiarazioni sono state ritenute inverosimili sin dalla fase cautelare, così da non aver avuto alcuna incidenza sulla detenzione subita. Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato. 3. In data 23 febbraio 2026 l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresen- tanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria, con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto, con ogni conseguente statuizione in tema di spese, diritti e onorari. 4. In data 2 marzo 2026 il Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta infondato, per quanto di seguito esposto. 2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, [...], non mass., in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025, Moati, non mass., e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante − e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello se- guito nel processo di merito − non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [...], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268952 - 01). Ai fini di cui innanzi, il giudice della riparazione deve muovere dall'accerta- mento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o 4 non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condi- zione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza caute- lare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit.), con motivazione che, se coerente e non manifesta- mente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, non mass.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [...], Rv. 276458 – 01). La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresen- tata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta de- tenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le di- chiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., si vedano Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453 - 01, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, [...], Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, [...]; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurímis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, [...], Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici il- leciti e non siano assolutamente necessitate). È, altresì, suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'at- tività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua conti- guità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, [...]; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, [...]; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, [...], Abbruzzese, Rv. 280547 - 01). 5 3. Passando all’esame dell’iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu- gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale, nell’ordinanza impugnata, si è at- tenuta a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispetto della normativa di riferimento, che la condotta del IU abbia sostanzialmente contribuito a ingenerare la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la deten- zione ingiustamente sofferta. Le condotte di contiguità del IU con la rete dei favoreggiatori e, in parti- colare con NI IL e DE AN, rispettivamente genero e nipote del latitante, valorizzate in sede di riparazione, non risultano escluse dal giudice della cognizione, dal momento che la pronuncia di assoluzione si basa sull’assenza di prova in ordine allo specifico impiego del veicolo del IU per prestare assi- stenza al latitante LE DE. Mantenendosi nel perimetro valutativo demandato al giudice della ripara- zione, si evidenziano in motivazione i legami di particolare vicinanza e intimità intrattenuti dal IU con i familiari di DE LE, soggetto in posizione assolutamente apicale nell’ambito della ndrangheta reggina, nel periodo della la- titanza di questi e anche successivamente all’arresto, che esulavano dal contesto meramente lavorativo e si connotavano in termini fortemente sospetti, per essere avvenuti non solo con modalità oggettivamente ambigue, in orari notturni e in zone appartate, ma soprattutto nei frangenti in cui i parenti del latitante si attiva- vano in un concertata movimentazione diretta a incontrare il boss in sicurezza. La Corte territoriale ha rimarcato come in tale contesto si collochi l’accertata disponi- bilità per alcune ore da parte del IU dell’autovettura Mercedes Classe A del IL, in occasione dei due episodi del 25 ottobre e del 7 novembre 2007, ricor- dando il contenuto criptico dei dialoghi intercettati e le modalità circospette di riconsegna del medesimo veicolo - sempre in orario notturno – significative di un impiego non lecito del mezzo, che IU non poteva non realizzare, come evi- denziato anche nella sentenza rescindente di legittimità (Sez. 6 n. 43548 del 15/05/2019). Tale comportamento è stato ritenuto con ragionamento tutt’altro che illogico, in applicazione dei principi sopra esposti, idoneo a evidenziare la sussistenza, tra l’istante e la rete di fiancheggiatori del latitante di rapporti di frequentazione e di cointeressenze di natura quantomeno ambigua. Esauriente risulta, altresì, la mo- tivazione fornita dalla Corte territoriale in ordine alla valenza eziologica di tale condotta rispetto alla custodia cautelare sofferta, avendo congruamente richia- mato oltre alle connotazioni oggettivamente sospette, il contesto criminale in cui essa si collocava e la declinazione non meramente lavorativa di tali frequentazioni, 6 concludendo, secondo un percorso argomentativo razionale e coerente, che il com- portamento del ricorrente, ascrivibile a colpa grave, pur non essendo sufficiente per una pronuncia di condanna per le accuse specifiche, era certamente idoneo a giustificare il suo apparente coinvolgimento nei reati oggetto del provvedimento restrittivo adottato a suo carico. Del tutto congruo risulta, poi, il richiamo del provvedimento impugnato alla rilevanza sinergica, rispetto al mantenimento della misura cautelare, del palese mendacio del IU in sede di interrogatorio, idoneo a corroborare il convinci- mento del suo coinvolgimento nei reati oggetto di indagine. La valutazione della Corte distrettuale è, infatti, aderente alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen., a opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 no- vembre 2021, n. 188, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove cau- salmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria ed equivoca rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa pro- spettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al si- lenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F. Rv. 286587 – 01; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, [...], Rv. 282581 - 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, ex art. 616 cod. proc. pen. 5. In applicazione dei principi di diritto più volte enunciati, con riguardo alla parte civile e in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, [...], Sacchettino, Rv. 283886 – 01), ampiamente condivisi dal collegio, non è, invece, dovuta la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore del Ministero resistente, perché esso non ha fornito alcun contributo, essendosi limitato a formulare osservazioni generiche, senza contrastare specifi- camente i motivi di impugnazione proposti. 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso, il 18 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN FA EL Di LV
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avvocatura generale dello Stato, in rappresen- tanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l’inammis- sibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto, con ogni conseguente statuizione in tema di spese, diritti e onorari. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21291 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 18/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 11 dicembre 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da ON IU, in relazione al periodo di restrizione sofferta, in re- gime di custodia cautelare in carcere, dal 23 giugno 2010 al 27 luglio 2010, e in regime di arresti domiciliari fino al 30 settembre 2010 (quando veniva applicata in sostituzione la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.), in un procedimento, che lo vedeva imputato dei delitti di favoreggiamento personale e procurata inos- servanza di pena, aggravati dalla finalità mafiosa, di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 378, comma 2, 390 cod. pen., 7 legge 12 luglio 1991 n. 203, per aver aiutato LE DE, capo della cosca di Archi di Reggio Calabria, latitante, a sot- trarsi alle ricerche dell’autorità finalizzate alla esecuzione di plurimi provvedimenti giudiziari (sentenze di condanna e ordinanze applicative di misure cautelari de- tentive); reati, dai quali era stato definitivamente assolto, con la formula perché il fatto non sussiste, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 7 luglio 2021, divenuta irrevocabile il 20 novembre 2021. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale, dopo aver illustrato gli elementi posti alla base del provvedimento coercitivo e le ragioni che avevano condotto il giudice di merito a una pronuncia assolutoria, ha giustificato il proprio diniego, affermando che la natura ambigua degli accertati rapporti di frequenta- zione e cointeressenza dell’istante con i familiari del latitante, capo dell’organizza- zione, alcuni con modalità circospette (in orario notturno e in zone appartate), altri con dialoghi dal tenore criptico, nel cui contesto si inseriva la disponibilità offerta dal IU allo scambio delle autovetture per finalità certamente illecite, integra- vano un'ipotesi di comportamento, tenuto con colpa grave, che, sul piano eziolo- gico, anche per il contegno reticente assunto dall’istante in sede di interrogatorio di garanzia, allorquando aveva sostenuto di non conoscere LE DE e di non sapere che questi era stretto congiunto dei soggetti ai quali si accompagnava e di cui era socio, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito a indurre l’autorità giudiziaria competente a ritenere fondate le accuse formulate a suo carico. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso ON IU, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di spettanza dell’equa riparazione. 2.1. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale ha attribuito rilievo ostativo a dati che il giudice di merito, anche a seguito dell’annullamento da parte 3 della Corte di cassazione, aveva escluso, non essendovi alcuna prova che il ricor- rente avesse scambiato la sua auto con quella del IL per consentirgli di rag- giungere il latitante con un’auto «pulita». 2.2. Si censura, altresì, la motivazione della Corte territoriale, laddove ha at- tribuito rilievo al comportamento reticente serbato dal IU in sede di interro- gatorio di garanzia, trattandosi di dichiarazioni rese dal IU nell’esercizio del suo diritto di difesa. Si evidenzia, inoltre, che tali dichiarazioni sono state ritenute inverosimili sin dalla fase cautelare, così da non aver avuto alcuna incidenza sulla detenzione subita. Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato. 3. In data 23 febbraio 2026 l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresen- tanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria, con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto, con ogni conseguente statuizione in tema di spese, diritti e onorari. 4. In data 2 marzo 2026 il Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta infondato, per quanto di seguito esposto. 2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, [...], non mass., in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025, Moati, non mass., e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante − e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello se- guito nel processo di merito − non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [...], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268952 - 01). Ai fini di cui innanzi, il giudice della riparazione deve muovere dall'accerta- mento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o 4 non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condi- zione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza caute- lare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit.), con motivazione che, se coerente e non manifesta- mente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, non mass.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [...], Rv. 276458 – 01). La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresen- tata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta de- tenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le di- chiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., si vedano Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453 - 01, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, [...], Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, [...]; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurímis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, [...], Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici il- leciti e non siano assolutamente necessitate). È, altresì, suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'at- tività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua conti- guità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, [...]; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, [...]; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, [...], Abbruzzese, Rv. 280547 - 01). 5 3. Passando all’esame dell’iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu- gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale, nell’ordinanza impugnata, si è at- tenuta a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispetto della normativa di riferimento, che la condotta del IU abbia sostanzialmente contribuito a ingenerare la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la deten- zione ingiustamente sofferta. Le condotte di contiguità del IU con la rete dei favoreggiatori e, in parti- colare con NI IL e DE AN, rispettivamente genero e nipote del latitante, valorizzate in sede di riparazione, non risultano escluse dal giudice della cognizione, dal momento che la pronuncia di assoluzione si basa sull’assenza di prova in ordine allo specifico impiego del veicolo del IU per prestare assi- stenza al latitante LE DE. Mantenendosi nel perimetro valutativo demandato al giudice della ripara- zione, si evidenziano in motivazione i legami di particolare vicinanza e intimità intrattenuti dal IU con i familiari di DE LE, soggetto in posizione assolutamente apicale nell’ambito della ndrangheta reggina, nel periodo della la- titanza di questi e anche successivamente all’arresto, che esulavano dal contesto meramente lavorativo e si connotavano in termini fortemente sospetti, per essere avvenuti non solo con modalità oggettivamente ambigue, in orari notturni e in zone appartate, ma soprattutto nei frangenti in cui i parenti del latitante si attiva- vano in un concertata movimentazione diretta a incontrare il boss in sicurezza. La Corte territoriale ha rimarcato come in tale contesto si collochi l’accertata disponi- bilità per alcune ore da parte del IU dell’autovettura Mercedes Classe A del IL, in occasione dei due episodi del 25 ottobre e del 7 novembre 2007, ricor- dando il contenuto criptico dei dialoghi intercettati e le modalità circospette di riconsegna del medesimo veicolo - sempre in orario notturno – significative di un impiego non lecito del mezzo, che IU non poteva non realizzare, come evi- denziato anche nella sentenza rescindente di legittimità (Sez. 6 n. 43548 del 15/05/2019). Tale comportamento è stato ritenuto con ragionamento tutt’altro che illogico, in applicazione dei principi sopra esposti, idoneo a evidenziare la sussistenza, tra l’istante e la rete di fiancheggiatori del latitante di rapporti di frequentazione e di cointeressenze di natura quantomeno ambigua. Esauriente risulta, altresì, la mo- tivazione fornita dalla Corte territoriale in ordine alla valenza eziologica di tale condotta rispetto alla custodia cautelare sofferta, avendo congruamente richia- mato oltre alle connotazioni oggettivamente sospette, il contesto criminale in cui essa si collocava e la declinazione non meramente lavorativa di tali frequentazioni, 6 concludendo, secondo un percorso argomentativo razionale e coerente, che il com- portamento del ricorrente, ascrivibile a colpa grave, pur non essendo sufficiente per una pronuncia di condanna per le accuse specifiche, era certamente idoneo a giustificare il suo apparente coinvolgimento nei reati oggetto del provvedimento restrittivo adottato a suo carico. Del tutto congruo risulta, poi, il richiamo del provvedimento impugnato alla rilevanza sinergica, rispetto al mantenimento della misura cautelare, del palese mendacio del IU in sede di interrogatorio, idoneo a corroborare il convinci- mento del suo coinvolgimento nei reati oggetto di indagine. La valutazione della Corte distrettuale è, infatti, aderente alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen., a opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 no- vembre 2021, n. 188, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove cau- salmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria ed equivoca rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa pro- spettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al si- lenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F. Rv. 286587 – 01; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, [...], Rv. 282581 - 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, ex art. 616 cod. proc. pen. 5. In applicazione dei principi di diritto più volte enunciati, con riguardo alla parte civile e in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, [...], Sacchettino, Rv. 283886 – 01), ampiamente condivisi dal collegio, non è, invece, dovuta la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore del Ministero resistente, perché esso non ha fornito alcun contributo, essendosi limitato a formulare osservazioni generiche, senza contrastare specifi- camente i motivi di impugnazione proposti. 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso, il 18 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN FA EL Di LV