Sentenza 7 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2002, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBB C00087/02 Aula 'B' IN NOME I OPL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente - R.G.N. 6447/99 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron.89 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 10/10/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CA RM, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI rappresentato CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CASSANITI ANTONINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta2001 3852 delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 3975/97 del Tribunale di PALERMO, depositata il 16/04/98 R.G.N. 675/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 6447/99 Svolgimento del processo Con sentenza del 13.1.1994 il Pretore del lavoro di Palermo, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, respingeva la domanda di MI NO diretta ad ottenere l'accertamento della sussistenza di malattia (cardiopatia ischemica) riconducibile all'attività lavorativa prestata, con conseguente condanna della s.p.a. Ferrovie dello Stato al pagamento della relativa rendita. A seguito di impugnazione del dipendente, il Tribunale di Palermo, disposta una nuova consulenza tecnica, rigettava l'appello condividendo le conclusioni del consulente nominato in quel giudizio, secondo cui lo NO non era affetto da cardiopatia ischemica. Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per 09 cassazione sostenuto da un unico motivo. Le Ferrovie dello Stato hanno resistito con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione l'unico motivo il ricorrente denuncia omessa, Con e lamenta che il contraddittoria motivazione insufficiente e recepito integralmente le conclusioni del Tribunale ha consulente tecnico nominato in appello senza fornire alcuna spiegazione circa le ragioni che lo hanno indotto a condividere le argomentazioni scientifiche del suo ausiliare, malgrado la contraria documentazione medica depositata dall'assicurato. Il ricorso è infondato. ripetutamente affermato che nel giudizio Questa Corte ha l'accertamento di malattie professionali, avente ad oggetto quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo 2 della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 7806 del 1998). La Corte ha altresì precisato che in materia di prestazioni previdenziali 0 assicurative derivanti da patologie relative il difetto di allo stato di salute dell'assicurato, motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle correnti della scienza medica, la cui fonte sia nozioni indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura di difetto di motivazione costituisce un diagnostico non attinente a vizi del processomero dissenso logico che sorregge la decisione e si traduce in una inammissibile prospettazione di una diversa valutazione dell'entità e dell'incidenza del dato patologico (Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995). ricorrente muove alla sentenzaOrbene, le censure che il impugnata, nella parte in cui recepisce e fa proprie le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in una generica doglianza per la mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto il collegio a condividere le conclusioni del CTU, ma non contengono alcuna critica di natura valutazioni, ampiamente motivate,tecnico-scientifica alle 3 espresse dal perito nella sua relazione. Dette censure, pertanto, non sono meritevoli di accoglimento. ricorso, Per tutte le considerazioni sopra espresse il dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per la condanna dell'assicurato soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2001 Il Presidente Il Cons. Estensore Butun With Rimeleв Обротім Curve welle IL CANCELLIERE Depositato in Cancellaria # 7 GEN. 1 9 0 Fauvelle 0 ' IL CANCELLIERE | tmani 3 0 I A 3 1 D S 5 . S , T A . O R L T N , A L ' A O L 3 S B L E 7 I E - P S D 8 D - I I 1 A N S 1 T G N S E O O E S P A G I D M A G I E E , O A L O T D T R I A E T L R T S I I L N D G E E E S D O R E