Sentenza 26 giugno 2002
Massime • 1
In tema di reati doganali, l'art. 562. Lett. e) del regolamento CEE del 4 maggio 2001, n. 993, che ha esteso a 18 mesi il periodo di tempo durante il quale le imbarcazioni da diporto iscritte nei registri navali dei paesi, non facenti parte della Comunità Europea, possono restare nel territorio doganale comunitario una volta ammesse all'istituto della temporanea importazione per uso privato, previsto dalla Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1961 n. 1553, è norma integratrice di un elemento normativo della fattispecie di cui all'art. 216 T.U. n. 43 del 1973, la cui modifica non può essere sottratta all'applicazione del principio della successione delle leggi penali posto dall'art. 2 cod.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2002, n. 33934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33934 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 25/06/2002
1. Dott. CARLO M. GRILLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere - N. 911
3. Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 6153/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NT AZ, n. ad Orvieto il 25/08/1945
avverso l'ordinanza 20.12.2001 del G.I.P. del Tribunale di Alba quale giudice dell'esecuzione
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
Lette le richieste del P.M. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Lette le memorie difensive depositate per il ricorrente FATTO E DIRITTO
NI AZ veniva condannato dal G.I.P. del Tribunale di Alba - con sentenza del 23.11.1999, avente autorità di cosa giudicata dall'8.11.2001 - per reati edilizi commessi nel Comune di La Morra.
Restava accertata l'esecuzione illecita di lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio sito nel centro storico, con mutamento della destinazione d'uso da residenziale- commerciale a turistico-ricettiva (albergo), uso quest'ultimo non ammesso secondo le prescrizioni della pianificazione vigente. Con la stessa sentenza veniva ordinata la demolizione, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato all'effettiva esecuzione della "demolizione di tutte le opere compiute sull'immobile" oggetto del giudizio.
In relazione a siffatta ultima statuizione il P.M. svolgeva incidente di esecuzione per la verifica dell'ottemperanza da parte del condannato e, comunque, per la fissazione di un termine di adempimento ex art. 165, 5^ comma, cod. pen. La difesa, in tale sede, formulava istanze dirette
"all'accertamento - accorrendo mediante incarico peritale - delle effettiva demolibilità, o non, delle opere", ovvero in subordine alla determinazione delle modalità operative per la demolizione, prospettando che alla stessa si sarebbero poste come ostacolo serie difficoltà tecniche.
Il G.I.P. del Tribunale di Alba, quale giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666, commi 3^ e 4^, c.p.p., con ordinanza 20.12.2001, fissava termine fino al 15 giugno 2002 per l'adempimento dell'ordine demolitorio e rigettava l'istanza difensiva diretta alla determinazione giudiziale delle modalità della demolizione, sul rilevo che statuizioni di tale tipo esulavano dal proprio ambito di decisione, limitato alla verifica dell'adempimento della condizione apposta al beneficio della sospensione della pena.
Avverso tale ordinanza l'NI ha proposto ricorso ed ha lamentato che:
a) il giudice dell'esecuzione illegittimamente non avrebbe preso in considerazione la propria "richiesta di caducazione, modificazione ovvero specificazione della statuizione imposta ex art. 165, ultimo comma, cod. pen.";
b) la condizione posta al godimento del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. dovrebbe considerarsi "sostanzialmente irrealizzabile", considerato che l'ordine di demolizione parziale di un edificio vetusto e fatiscente, collegato con altre strutture in parte abitate, sarebbe "materialmente e giuridicamente non eseguibile", poiché porrebbe "difficoltà tecniche che non appaiono allo stato superabili", comportando "pregiudizio della stabilità stessa delle strutture preesistenti e forte rischio di compromissione degli edifici adiacenti";
c) in sede di esecuzione della ingiunta demolizione non potrebbe prescindersi da un intervento della pubblica Amministrazione, "quanto meno nella specificazione e verificazione delle modalità esecutive per operare l'adempimento imposto".
La difesa ha successivamente depositato:
- una "relazione tecnica dello stato di fatto e sulle possibilità di ripristino dello stato dei luoghi nel fabbricato in ristrutturazione" in oggetto;
- una memoria di replica alle richieste scritte del P.M. Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Devono ribadirsi, anzitutto, nella materia, i seguenti principi giurisprudenziali.
a) esiste una sostanziale diversità di funzione tra l'ordine di demolizione di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge n.47/1985 ed il potere di subordinare la sospensione della pena alla demolizione dell'opera, quale condizione prevista dall'art. 165 cod. pen, sebbene per lo più tali istituti vengano tra loro coordinati.
Il primo è una sanzione accessoria tipicamente amministrativa rimessa all'autorità giudiziaria penale;
il secondo costituisce un obbligo ripristinatorio che si pone quale condizione al godimento del beneficio, che il giudice può imporre indipendentemente dall'inflizione dell'anzidetta sanzione accessoria (Cass., Sez. 3^, 20.9.2001, Signorello);
b) nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi (rivolti ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato), ex art. 165 cod. pen., il soggetto interessato può, in sede di esecuzione,
allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento ed in tal caso spetta al giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto (Cass.: Sez. 2^ 11.12.1998, n. 1656; Sez. 6^, 25.2.2000, n. 2390; Sez. 6^, 19.3.1998, n. 3450);
c) l'ordine di demolizione di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale, ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria. Tale incompatibilità, però, oltre che assoluta, deve essere già esistente ed insanabile e non invece futura e meramente eventuale (vedi Cass., Sez. 3^ 30.3.2000, Ciconte;
14.2.2000, Cucinella;
4.2.2000, Le Grottaglie;
7.3.1994, Iannelli e 7.3.1994, Acquafredda);
d) nell'ipotesi in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla previa ottemperanza dell'ordine di demolizione, eventuali provvedimenti amministrativi incompatibili, che consentano la conservazione dell'opera abusiva, devono verificarsi all'interno dei tempi previsti dal giudice per l'adempimento dell'ordine (Cass., Sez. 3^, 10.4.2002, Monea);
e) compete esclusivamente al P.M., ai sensi dell'art. 665 c.p.p., determinare autonomamente le specifiche modalità esecutive dell'ordine di demolizione impartito dal giudice ai sensi dell'art.7, ultimo comma, della legge n. 47/1985. Detta competenza può essere attribuita al giudice dell'esecuzione, con le forme dell'art. 666 c.p.p., solo allorquando insorga una specifica controversia al riguardo, non anche quando il destinatario dell'intimazione a demolire, emanata dal P.M. nello svolgimento delle predette funzioni, non vi ottemperi (Cass., Sez. 3^: 28.9.2001, Camiggio;
3.8.2001, P.M. in proc. Berardinetti;
25.1.2001, Rollo);
f) i profili strettamente tecnici dell'attività di demolizione riguardano aspetti di merito non apprezzabili in sede di legittimità (Cass., Sez. 3^ 17.12.2001, Musumeci ed altra).
2. Alla stregua di tali principi deve essere valutata la fattispecie in esame e conseguentemente, quanto ai motivi di ricorso. deve considerarsi che:
- il giudice dell'esecuzione era stato investito dal P.M. della questione relativa alla fissazione di un termine per l'adempimento della prescrizione riparatoria imposta ai sensi dell'art. 165 cod. pen. e tale termine egli ha legittimamente fissato;
- l'NI non aveva eccepito la comprovata impossibilità assoluta dell'adempimento, ma aveva evidenziato "il forte rischio che un intervento di demolizione, anche parziale, delle strutture realizzate potesse pregiudicare la stabilità dell'intero edificio e, in particolare, delle vecchie murature esistenti", nonché quello "di compromissione degli edifici adiacenti";
- vertendosi in ipotesi di ristrutturazione edilizia abusiva con illegittimo mutamento della destinazione d'uso dell'intero edificio, la condizione (apposta al beneficio della sospensione della pena) della "demolizione di tutte le opere compiute sull'immobile" deve ritenersi ad evidenza riferita al fabbricato nella sua totalità, avendo l'intervento illecito eseguito comportato la realizzazione di un organismo edilizio totalmente diverso dal precedente, modificato nei volumi, nell'altezza, nella sagoma e nei prospetti (Secondo la relazione tecnica depositata presso questa Corte, "le vecchie e le nuove strutture risultano reciprocamente legate tra loro, creando una situazione in cui non possono prescindere l'una dall'altra"). Assolutamente irrilevante appariva, pertanto, ictu oculi, ogni prospettazione di preteso pregiudizio "della stabilità dell'intero edificio e, in particolare, delle vecchie murature esistenti". Quanto, poi, al possibile pregiudizio alla stabilità degli edifici confinanti, non si escludeva la praticabilità tecnica di opportune opere di consolidamento;
- correttamente il giudice ha escluso ogni possibilità di fissare le modalità di esecuzione di una demolizione che resta rimessa alle determinazioni autonome (tecniche, economiche e di convenienza) del condannato, ove egli intenda avvalersi del beneficio;
- spetterà al P.M., allorquando darà esecuzione all'ordine giudiziale di demolizione impartito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 47/1985, l'autonoma determinazione delle specifiche modalità esecutive di tale ordine.
3. Esula, ad evidenza, dal procedimento in esame ogni intervento dell'autorità amministrativa, alla quale il condannato dovrà rivolgersi soltanto per l'ottenimento dei titoli abilitativi necessari per attuare le opere connesse alla demolizione spontanea.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2002