Sentenza 22 giugno 2000
Massime • 1
Attesa la natura sostanziale dell'art. 315, comma 2, cod. proc. pen., che fissa il limite massimo della somma liquidabile a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, deve escludersi che operi, con riguardo a detta disposizione normativa, il principio "tempus regit actum" e deve ritenersi che il nuovo e più elevato limite introdotto dall'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n.479 trovi immediata applicazione in tutti i procedimenti non ancora esauriti con statuizione passata in giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/06/2000, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1) Dott. Bruno FRANGINI Presidente;
del 22/06/2000
2) Dott. Francesco LISCIOTTO Consigliere;
SENTENZA
3) Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere;
N. 3747
4) Dott. Renato OLIVIERI Consigliere;
REGISTRO GENERALE
5) Dott. Francesco MARZANO Consigliere rel.; N. 05186/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TT ON, n. in Catanzaro il 10.03.1955; avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro in data 20 dicembre 1999;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
Osserva:
1. Il 20 dicembre 1999 la Corte di Appello di Catanzaro riconosceva a TT ON la somma di lire dodici milioni, a titolo di indennizzo da ingiusta detenzione (per 209 giorni) dallo stesso subita per imputazione di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, dalla quale era stato poi assolto, perché il fatto non sussiste, dal Tribunale di quella città.
Nel determinare il quantum dell'indennizzo liquidato, i giudici del merito rilevavano che, quale "dato di partenza", doveva tenersi conto della durata della privazione della libertà sofferta, "da porre in relazione all'ammontare della somma massima messa a disposizione dalla legge (lire 100.000.000) ed al termine massimo della custodia cautelare"; che, inoltre, "non può sottovalutarsi che la custodia ha assunto diversa portata per effetto delle qualità personali dell'istante non estraneo a contatti con la giustizia penale ed anzi già condannato per reato analogo..., sicché il pregiudizio che la privazione della libertà ha prodotto viene oggettivamente ridimensionato rispetto a quello che avrebbe provocato un eguale periodo di restrizione per un soggetto del tutto immune da pregiudizi penali".
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il TT, per mezzo del difensore, denunziando il vizio di motivazione, sotto i profili della sua manifesta illogicità e contraddittorietà. Premesso che il criterio liquidatorio adottato dai giudici del merito sarebbe "estremamente generico" e non idoneo alla ricostruzione dell'iter logico seguito, deduce che illogicamente la Corte territoriale aveva ritenuto di dover tener conto dei precedenti penali dell'istante, senza considerare "la natura infamante del reato per il quale la custodia cautelare fu disposta (associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti) ed il conseguente discredito per un giovane di 40 anni (la stampa locale aveva dato ampia pubblicità all'arresto)", omettendo anche di considerare "la recente elevazione del tetto massimo portato da 100.000.000 a un miliardo".
Il Ministero del Tesoro, per mezzo dell'Avvocato dello Stato, ha prodotto memoria, con la quale confuta la fondatezza del gravame, del quale chiede il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, "spese per legge". Deduce, tra l'altro, quanto all'applicabilità dell'art. 315.2 c.p.p. nella sua nuova formulazione, che la intervenuta legge al riguardo non contiene "alcuna disposizione transitoria dalla quale possa in qualche modo desumersi la sua applicabilità alle situazioni processuali pendenti" e che, per altro verso, "lo ius superveniens inciderebbe soltanto sugli effetti di un rapporto giuridico già sorto, soltanto nel caso in cui la norma innovatrice intervenisse quando il rapporto giuridico è stato già oggetto di accertamento giudiziale, ad esempio introducendo la liquidazione degli interessi legali e la regolazione della loro misura o decorrenza, e legittimasse, così, una operazione meramente contabile", sicché, nella specie, poiché "l'accertamento giudiziale non si è ancora concluso, essa non può applicarsi...".
3. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, nella specie, la modifica dell'art. 315.2 c.p.p.(introdotta dall'art. 15 della L. 16 dicembre 1999, n. 479,
quanto al limite massimo dell'indennizzo per riparazione da ingiusta detenzione) è intervenuta nelle more del giudizio, dopo l'ordinanza dei giudici del merito e prima della proposizione del ricorso che occupa.
Tale norma novellata ha sicuramente natura sostanziale e non processuale (come, del resto, riconosce anche il resistente Ministero del Tesoro, ancorché ne tragga, poi, conseguenze affatto erronee, quanto alla sua applicabilità; cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 1/1995: "la norma dell'art. 315 non è, nonostante la rubrica, mera norma processuale, ché il suo secondo comma, il quale vuole che l'entità della riparazione non ecceda il limite o tetto dei cento milioni, non può certamente definirsi tale"), sicché, non valendo per essa il principio del tempus regit actum, la stessa deve trovare applicazione nei procedimenti non ancora esauriti, ossia non ancora definiti con statuizione passata in giudicato;
ed il ricorso per cassazione, che tale punto investa, impedisce, ovviamente, il passaggio in giudicato della statuizione medesima. Ove, dunque (come nella specie), la liquidazione dell'indennizzo per riparazione da ingiusta detenzione sia stata effettuata dai giudici del merito con proporzionale riferimento, esplicito o implicito, ancorché non esclusivo, alla misura massima dell'indennizzo medesimo stabilita dalla legge, la nuova determinazione legislativa di questo, in presenza di impugnazione della parte al riguardo, comporta l'applicazione della nuova norma, con conseguente necessità di riesame della fattispecie da parte dei giudici del merito, alla stregua di tale ius superveniens;
ed in tale contesto pur sempre considerando che l'equa riparazione per ingiusta detenzione è istituto strutturalmente diverso dal risarcimento del danno e che la liquidazione dell'indennizzo dovuto, disancorato da rigidi criteri e parametri aritmetici, deve essere equitativamente determinata tenuto conto della durata della custodia cautelare ed anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà personale (criteri, questi, che "consentono di abbracciare qualsiasi danno, patrimoniale e morale, diretto o mediato, che sia in rapporto eziologico con la ingiusta detenzione valutandosi, altresì, eventuali ulteriori pregiudizi, ove gli stessi siano stati specificamente allegati, secondo quanto al riguardo già ritenuto da questa Corte nella citata sentenza delle Sezioni Unite, n. 1/1995. Giova anche chiarire che, posto che il procedimento in questione ha indubbie connotazioni di natura civilistica, il suindicato principio relativo alla applicabilità dello in superveniens alla situazioni non ancora esaurite ha trovato reiterata applicazione nella giurisprudenza civile di questa Corte (come pure richiamato dal P.G. requirente), principalmente in tema di risarcimento del danno da occupazione illegittima e di indennità di occupazione ed espropriativa (cfr., ex coeteris, Cass. civ., Sez. I, n. 2542/1998;
id., Sez. I, n. 7760/1997; id., Sez. I, n. 4116/1997; id. n. 3621/1997; id. n. 2851/1997; id., Sez. I, n. 2403/1997), non potendosi, peraltro, dubitare della applicazione dello stesso anche in tema di fattispecie indennitaria e non risarcitoria.
4. La impugnata ordinanza va, dunque, annullata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Catanzaro, cui va demandato anche il regolamento delle spese processuali tra le parti relative al presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro per nuovo esame, rinviando alla stessa anche il regolamento delle spese tra le parti per il presente grado. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2000