Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2001, n. 8011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8011 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
C.C.57535 E 6 N 8 5 8011/0 1 9 O 1 I , procedimento / Z . 1/2/01; oggetto: ici 4 - A / 90/97; ud 6 R B 2 T . . R S I L R A . L G T P . A E U D . R B B I L R A E EPUB CACALIANA A T T D D I A 1 I S 3 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Gou 18504 N 1 R T E . E S N T I N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A S A E M SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati presidente Michele Cantillo rel. consigliere Giulio Graziadei Giuseppe Marziale 66 Simonetta Sotgiu Francesco Tirelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; DI CASSAZIONE ricorrente E IL IV SUPREMA
contro
C M E N Nair Sassarego;
CORTE IO 5 P 3 M 5 A C 7 5 186] . N intimato per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 91/7 del 4-5 febbraio 1997, resa in tema d'ici a carico dell'assegnatario di alloggio economico e popolare costruito su terreno concesso in superficie dal comune;
sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Quadri, per la ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Maurizio Velardi, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La Corte, considerato: -che la notificazione ad istanza di parte della sentenza della commissione tributaria regionale segna il dies a quo del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 51 e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; -che tale notificazione, a norma dell'art. 38 secondo comma dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere effettuata alla controparte, secondo le modalità degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ.; -che l'art. 21 primo comma delle legge 13 maggio 1999 n. 133 stabilisce che detto art. 38 secondo comma, quando controparte sia l'Amministrazione finanziaria, si interpreta nel senso che la notificazione, al fine del decorso del termine breve d'impugnazione, 2 deve essere effettuata all'Amministrazione medesima presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente ai sensi dell'art. 11 secondo comma del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611; -che la Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2000 n. 525, in giudizio incidentale promosso da questa Corte con ordinanza n. 76 del 2000, ha dichiarato l'illegittimità del citato art. 21 primo comma, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui "estende al periodo anteriore alla sua entrata in vigore" detta interpretazione autentica, sul rilievo che siffatta retroazione frustra l'affidamento dei contendenti sulla validità della notificazione effettuata secondo le disposizioni all'epoca presenti nell'ordinamento, nel significato loro attribuito da consolidata giurisprudenza di legittimità; -che, nella vicenda in esame, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria è stata notificata su istanza del Sassarego il 10 aprile 1997 all'Ufficio finanziario (Direzione regionale delle imposte), come si dà atto nel ricorso;
-che detta notificazione, precedendo l'entrata in vigore della legge n. 133 del 1999, ha segnato l'inizio del decorso del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, tenendosi conto, a conferma dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla Corte costituzionale, che l'ufficio del Ministero delle finanze autore dell'atto impositivo impugnato è la controparte del contribuente nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, in base alle Mur 3 previsioni degli artt. 10 ed 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, e di conseguenza è il diretto destinatario della notificazione delle pronunce delle commissioni stesse, se, come nella specie, sia stato in giudizio senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (V., ex pluribus, Cass. 3 ottobre 1998 n. 9846, 21 ottobre 1998 n. 10420, 28 ottobre 1998 n. 10752); -che questi rilievi evidenziano la tardività e quindi l'inammissibilità del ricorso dell'Amministrazione, perché notificato al Sassarego il 23 luglio 1997, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni;
-che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio in assenza d'attività difensiva del contribuente;
p.q.m.
-dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 1° febbraio 2001 TE R A presidente O C il consigliere rel. est. E N Joe forwardhilos O I Z IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DEPOSITATO INC ERIA 1.4 GIU. 2001 Oggi E 14 CANCELLIERE C1 N IO 26/4/1986 Z RA 54 IST . N EG .P.R. - R B LL. A IA D D EL R A TE B. D A SI T TA ESEN U SEN IB 131 IA I R A . T R N E T A M