Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 15933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15933 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 59 33/ 03 ussicuratione SEZIONE TERZA CIVILE de junioria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 5592/00 Dott. Paolo VITTORIA Dott. Renato PERCONTE Consigliere 32445 Cron. Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI ep. 4201 Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud. 08/04/03 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORD ITALIA SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Avv. Andrea Imperiali, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO ROMANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SAI SPA, con sede in Torino, in persona del legale tempore, elettivamente domiciliata rappresentante pro 2003 in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio 859 dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difende, 1 giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 439/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, Sezione I Civile, emessa il 23/04/99 e depositata il 21/07/99 (R.G. 375/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Massimo MANFREDONIA;
udito l'Avvocato M Antonietta PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 30/6/1987 la OR AL s.p.a., premesso di aver consegnato autoveicolo e ricambi alla propria concessionaria Autodisa s.r.l., espose che que- st'ultima non aveva pagato il prezzo delle merci e che la S.A.I. s.p.a. aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni dell'Autodisa. Convenne quindi dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme la S.A. I. per sentirla con- dannare al pagamento, a tal titolo, della somma di L. 84.736.497.La S.A.I oppose che la assicurata OR era decaduta dalla garanzia, ai sensi dell'art. 1957 Cod. Civ., perché non aveva tempestivamente proposto la sua 2 istanza di pagamento nei confronti della debitrice Au- todisa. La OR replicò che con il contratto di assicu- razione fideiussoria le parti avevano implicitamente derogato all'art. 1957 Cod. Civ. Con sentenza del 2.2.1997 il Tribunale rigettò la domanda. Su appello della OR AL la Corte di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando che la OR, non Contro avendo tempestivamente agito een l'Autodisa per il re- cupero del suo credito, era decaduta dalla garanzia. Ricorre la OR AL con unico motivo, illustrato an- che con memoria. Resiste la S.A.I. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La OR ricorrente denunzia violazione degli artt. 1957 e 1360 Cod. Civ., nonché vizi motivazionali. Os- serva d'essersi obbligata nei confronti della S.A.I., in forza di apposita clausola della polizza fideiusso- ria e con riguardo alle modalità di escussione dell'Au- todisa, a seguire le istruzioni della società assicura- trice per le iniziative da assumere contro la società debitrice anche in sede penale. Sostiene che detta clausola, precludendo ad essa OR la esplicazione di qualsiasi autonoma iniziativa di recupero del suo cre- dito verso la Autodisa, avrebbe implicitamente derogato alla prescrizione dell'art. 1957 Cod. Civ., che fa ca- rico al creditore garantito da fideiussione di proporre 3 tempestivamente le sue istanze contro il debitore. La- menta che la Corte di merito abbia, invece, erroneamen- te ritenuto la persistente operatività, nel caso di specie, della norma di cui all'art. 1957 Cod. Civ.. La doglianza non ha fondamento. La Corte territoriale ha osservato che con la clausola in discorso la S:A: I: si era, bensì, riservata di impartire istruzioni alla OR in ordine all'escussione dell'Autodisa, ma non aveva, neppure per implicito, vietato alla OR di assumere proprie iniziative nei confronti della debitrice prin- cipale nel caso in cui tali istruzioni non fossero sta- te impartite, dal momento che con la stessa clausola La OR si era espressamente obbligata a fare tutto il possibile per ridurre i danni che l'inadempimento del- l'Autodisa avrebbe potuto produrre, sicchè essendo in effetti mancate le istruzioni della S.A.I., la OR avrebbe dovuto attivarsi autonomamente per imporre al- l'Autodisa il pagamento del suo debito, secondo la pre- visione dell'art 1957 Cod. Civ. La Corte territoriale ha, inoltre, osservato che la clausola in esame (conte- nuta in condizioni generali di contratto predisposto dalla S.A.I.), non potendosi considerare di dubbia in- terpretazione, non avrebbe potuto interpretarsi, ai sensi dell'art. 1370 Cod. Civ, "contra stipulatore" e cioè in senso contrario agli interessi della S.A.I., 4 come, invece, pretendeva la OR. Questa motivazione, con cui il giudice del gravame di merito ha esercitato il suo potere esclusivo di interpretazione delle clau- sole contrattuali, è rispettosa dei criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e segg. Cod. Civ., adeguata ed immune da vizi logici e giuridici ed è contraddetta dalla ricorrente OR con argomentazioni di puro meri- che non possono assumersi in considerazione, essen-to, do intese a sollecitare una nuova valutazione delle ac- quisizioni processuali, non consentita nel giudizio di legittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- pensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 8/4/2003 parilton. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NT TT Oggi 2.3 OTT. 2003. IL CANCELLIERE C1 CE TT 1 05