Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
L'esecuzione di prestazioni sanitarie da parte di un medico ospedaliero fuori dell'orario di servizio, in regime di attività libero-professionale, sia intramuraria che esterna, resta assorbita nell'alveo del servizio sanitario pubblico, con la conseguente configurabilità nei suoi confronti del reato di peculato. (Nel caso di specie, la Corte ha peraltro escluso la sussistenza del reato in relazione all'appropriazione da parte di un medico ospedaliero, autorizzato all'attività libero-professionale esterna, di aghi in dotazione della struttura pubblica, rientrando tale materiale nella ritenuta per "spese generali" praticatagli sugli emolumenti per le singole prestazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2007, n. 40182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40182 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 27/06/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1385
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 7132/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone;
avverso la sentenza emessa in data 09.11.2006, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., dal G.U.P. del Tribunale di Pordenone;
nel procedimento penale nei confronti di:
ME NG, nato a [...] l'[...], imputato del reato di peculato continuato;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A conclusione di indagini preliminari, svolte in rapporto ad accertamenti sviluppati dal N.A.S. Carabinieri di Udine (promossi a livello nazionale dal Ministero della Salute) inerenti la verifica della regolarità amministrativa e contabile delle attività libero- professionali intra moenia di tipo "allargato" (autorizzazione all'espletamento in studi o presidi privati) svolte da sanitari delle aziende ospedaliere della Regione Friuli e - tra queste - dell'a.o. S. RI degli Angeli di Pordenone, il procedente Pubblico Ministero presso il Tribunale di quella città richiedeva il 26.1.2006 l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di NG OM, neurologo, dirigente medico del reparto di fisiopatologia della predetta azienda ospedaliera, autorizzato ad esercitare a.l.p. intramuraria allargata nel periodo compreso tra il 2002 (ordinanza autorizzativa 12.1.2002 del direttore sanitario dell'a.o. pubblica) ed il novembre 2005.
L'azione penale era esercitata in ordine al reato di peculato continuato pluriattenuato (ex art. 323 bis c.p.: fatto qualificato da particolare tenuità in ragione del modesto disvalore della condotta antigiuridica;
ex art. 62 c.p., n. 4: danno patrimoniale di peculiare tenuità patito dall'ente pubblico), attribuendosi al OM la sottrazione di materiale di consumo dell'azienda ospedaliera da impiegare nell'esercizio della sua attività libero-professionale, costituito da circa 800 aghi concentrici utilizzabili per esami di elettromiografia muscolare, da due stimolatori e da un cavo porta- aghi (materiale di analoga destinazione).
Il g.i.p. del Tribunale di Pordenone con ordinanza resa l'8.2.2006 respingeva la richiesta del P.M. (cui restituiva gli atti), ritenendo non ricorrere nel caso di specie le due circostanze attenuanti configurate (unitamente alla previsione della concessione delle attenuanti generiche) dal rappresentante della pubblica accusa. Preso atto, il p.m. l'8.3.2006 chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato ascrittogli (così come precedentemente circostanziato). All'esito dell'udienza preliminare, nel corso della quale il g.u.p. disponeva integrazioni probatorie ai sensi dell'art. 422 c.p.p., (criteri di ripartizione dei proventi dell'a.l.p. allargata;
esame del direttore generale della locale a.o.) il g.u.p. del Tribunale di Pordenone con l'epigrafata sentenza del 9.11.2006 dichiarava ex art.425 c.p.p., il non luogo a procedere nei confronti del Dott. OM
perché il fatto non costituisce reato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone. 2.- Propedeutica all'esame dei motivi di gravame del Pubblico Ministero appare la rapida analisi della vasta motivazione dell'impugnata sentenza del g.u.p. del Tribunale di Pordenone allo scopo di puntualizzare i temi valorizzati dal decidente a supporto della ritenuta insufficienza degli acquisiti elementi probatori per sostenere l'accusa in giudizio nei confronti del OM (art. 425 c.p.p., comma 3) in rapporto alla ritenuta carenza di prova dell'elemento soggettivo del reato di peculato continuato (e attenuato) contestatogli.
Per quel che si desume dalla lettura della sentenza, il g.u.p. reputa idoneamente dimostrata, secondo la stessa impostazione accusatoria, la ricostruzione del fatto materiale (sebbene non ancora coincidente con l'elemento ontologico dell'ascritto reato) nel senso che l'imputato nello svolgimento della sua a.l.p. intra moenia allargata ha utilizzato - per effettuare esami elettromiografici (emg) nel suo studio privato - i circa 820 aghi concentrici speciali per emg indicati in imputazione, prelevati o comunque provenienti dal reparto di neuro-fisiopatologia dell'ospedale S. RI degli Angeli da lui diretto. Rilevato che gli atti d'indagine non recano menzione alcuna della provenienza dell'altro materiale pure riportato in imputazione (due stimolatori e un cavo porta aghi), il g.u.p. fonda tale conclusione sul rilievo che: il OM non risulta aver acquistato nel quadriennio in contestazione aghi del genere di quelli utilizzabili per l'emg (prodotti e venduti da due sole ditte), esame diagnostico che ha compiuto in larga misura nell'attività professionale "allargata"; il numero di aghi risultati mancanti in ospedale è compatibile con il numero di emg eseguiti all'esterno dall'imputato;
30 confezioni di aghi speciali per emg consegnati all'ospedale di Pordenone sono stati rinvenuti trai rifiuti speciali dello studio privato del OM.
Premesso che l'a.l.p. intramuraria "allargata" rimane (al pari di quella svolta all'interno dell'ospedale con la strumentazione diagnostica dello stesso) attività propria dell'azienda ospedaliera, integrando un servizio previsto per legge, che l'ospedale offre in pagamento all'utenza (insieme all'attività istituzionale gratuita o tendenzialmente tale) al fine di valorizzare il ruolo dell'azienda, incentivare economicamente il personale sanitario e soddisfare meglio le esigenze degli utenti con congruo abbattimento delle liste di attesa per prestazioni ospedaliere dirette, il g.u.p. - venendo all'esame della specifica condotta "appropriativa" dell'imputato - muove dal meccanismo contabile - retributivo che disciplina, in base ad apposito regolamento formato d'intesa con le organizzazioni sindacali sanitarie, l'attività l.p. intra moenia allargata. Il medico autorizzato a svolgere attività all'esterno del nosocomio (fuori, ovviamente, dall'orario di servizio ospedaliero) rilascia ricevuta all'utente per le prestazioni sanitarie e gli esami diagnostici (i relativi importi essendo fissati da un tariffario), versando le somme percepite all'azienda ospedaliera, che nella retribuzione mensile gli accredita il controvalore delle prestazioni e degli esami, detratte nella misura prevista dal regolamento le imposte dovute ed un percentuale, determinata nella misura del 5% del prezzo del singolo atto sanitario, ascritta a titolo di "spese generali" per servizi di supporto dell'a.l.p. allargata offerti dall'a.o. al medico autorizzato.
Se l'art. 9, del regolamento dell'a.l.p. intramuraria dell'ospedale di Pordenone prevede che dall'autorizzata attività l.p. non possano derivare "oneri aggiuntivi a carico dell'azienda", osserva il g.u.p. che l'art. 3, del medesimo regolamento consente la distribuzione di "materiale di consumo strettamente necessario alla prestazione", purché detto materiale sia stato considerato nella valutazione dei costi di produzione della medesima singola prestazione. Avuto riguardo al modesto ("irrisorio") valore economico unitario degli aghi in dotazione dell'ospedale utilizzati dal Dott. OM per gli esami emg c.d. esterni (nel quadriennio in contestazione ha eseguito 1.10 4 emg), gli stessi aghi non possono che integrare - ad avviso del g.u.p. - "materiale di consumo" rientrante nella generica previsione del citato art. 3, del regolamento dell'a.l.p.. Più esattamente, rapportando il dato tabellare (che per l'a.l.p. allargata non prevede la voce "beni di consumo"), alla trattenuta del 5% operata dall'azienda per "spese generali", il g.u.p. deduce l'ammissibilità dell'uso del materiale di consumo di basso costo, come appunto gli aghi per emg, costo da stimarsi compreso nella ridetta voce delle spese generali (trattenuta del 5% della tariffa della singola prestazione). E tale deduzione, alla cui stregua il decidente argomenta che il Dott. OM ha "agito senza dolo, cioè convinto di poter legittimamente prelevare ed usare gli aghi in questione (per un'attività che non è privata ma propria dell'a.o.)", è confortata dalla deposizione testimoniale del direttore generale dell'a.o. S. RI degli Angeli (all'epoca dei fatti attribuiti al OM), Dott. Giuseppe Caroli, il quale ha precisato come nella predetta voce delle spese generali potessero considerarsi inclusi costi irrisori quali quello degli aghi oggetto di imputazione, atteso altresì la "portata generale" ed onnicomprensiva di quella generica voce di trattenuta. Dalle descritte emergenze il g.u.p. desume che l'incriminata condotta del OM si sia espressa senza il supporto dell'indispensabile dolo del reato di peculato, si da far ritenere "l'azione penale non sostenibile in giudizio" (art. 425 c.p.p., comma 3). 3.- Con l'interposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Pordenone contesta le conclusioni cui è pervenuto il g.u.p.. Il ricorrente articola tre motivi di censura avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in favore del OM.
1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta assenza nel comportamento dell'imputato del dolo di peculato.
L'eventuale errore del pubblico ufficiale sui limiti dei suoi poteri dispositivi sulle cose di cui abbia il possesso per ragioni d'ufficio non esclude il dolo, risolvendosi in un errore non esimente (art. 5 c.p.) sullo stesso precetto penale, di tal che non può condividersi la tesi sostenuta dal giudicante dell'erronea convinzione che avrebbe connotato la condotta di appropriazione degli aghi attuata dal OM, persuaso di poterne far uso nell'esercizio della sua a.l.p.. Ad avviso del ricorrente la dimostrazione del dolo nell'azione dell'imputato è offerta dall'esame complessivo della sua condotta, impropriamente parcellizzata dal g.u.p. Osserva al riguardo il P.M. che: il OM, dopo che la referente tecnica (consegnatario) del suo reparto ospedaliero gli ha rappresentato in due occasioni l'accertata mancanza di materiale di consumo non trovato in giacenza, tra cui gli aghi concentrici occorrenti per le emg, si attiva per denunciare il fatto al posto di polizia ospedaliero (senza portare a compimento tale iniziativa), laddove - se persuaso di potersi servire degli aghi dell'a.o. - avrebbe potuto informare la referente o comunque rendere una dichiarazioni asseverativa di questa sua convinzione;
l'imputato ha cominciato ad acquistare personalmente gli aghi per emg, come accertato dai carabinieri del NAS, soltanto dopo gli interventi investigativi promossi a suo carico (perquisizioni del domicilio e dello studio privato); altri sanitari dell'ospedale di Pordenone esercenti a.l.p. come il OM si sono premurati di acquistare di persona gli strumenti e materiali occorrenti per lo svolgimento della loro attività; l'essere stato il OM tra i firmatari (per conto dell'organizzazione di categoria ANAAO) del regolamento aziendale per l'attività l.p. lo rendeva ben consapevole che alcun onere poteva ricadere sull'azienda in conseguenza dell'autorizzata attività svolta extra moenia (o intra moenia allargata).
2. Carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'impugnata sentenza. Il g.u.p. è incorso in palese errore di calcolo, reputando essere il costo unitario di un singolo ago speciale per emg pari ad Euro 0.39, quando in realtà detto costo (come verificato dalla p.g. e documentato in atti) corrisponde ad Euro 3,90 per singolo ago. Erroneo è, dunque, il calcolo dell'importo del danno subito dall'ente pubblico - a.o. di Pordenone, che secondo il giudicante può definirsi irrisorio. Ciò non può sostenersi, dal momento che i costi sopportati dall'azienda per effetto del contegno appropriativo dell'imputato (moltiplicando il numero degli aghi per il costo unitario) "irrisori non sono, dato che equivalgono a più di 3.000,00 Euro". L'erroneo computo del g.u.p. non manca di produrre effetti di travisamento in ordine alla natura della trattenuta del 5% per spese generali, che impropriamente il g.u.p. valuterebbe comprensiva delle spese per materiali di consumo nel corso dell'attività l.p.. Il giudicante, in altri termini, ha travisato il reale scopo della trattenuta in questione, che corrisponde (come dichiarato dal direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera) a "piccole spese ed a consumi non apprezzabili". Ma, soggiunge il ricorrente, "una spesa di tali dimensioni (più di 3.000,00 Euro) non può certo definirsi consumo non apprezzabile".
3. Carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante da atti del processo.
Il g.u.p. non ha preso in considerazioni una serie di elementi risultanti dalle acquisizioni delle indagini preliminari. Come verificato dalla polizia giudiziaria, il Dott. OM non è mai stato formalmente ne' in modo indiretto autorizzato ad avvalersi di materiali o beni di consumo dell'azienda per la sua a.l.p. allargata. Ove una siffatta autorizzazione fosse intervenuta, "la quota di ripartizione dei proventi sarebbe stata nettamente diversa per effetto dei maggiori costi sostenuti". Ancora il g.u.p. non avrebbe valutato che i diversi criteri di ripartizione dei proventi dell'a.l.p. (corrispettivi delle prestazioni versati dai pazienti) sono correlati ai maggiori costi affrontati dall'a.o., che nel caso dell'imputato non ha operato alcuna trattenuta a titolo di rimborso dei costi per beni di consumo, quali gli aghi per emg, utilizzati dall'imputato al di fuori dell'ospedale. Il ricorrente si sofferma, riprendendo considerazioni già enunciate con i precedenti motivi, sulla significativa diversità di comportamento registrata tra l'imputato e altri suoi colleghi dipendenti dell'a.o. ed esercenti attività libero professionale (che si sono procurati a titolo personale il materiale di consumo di cui avevano bisogno). Le prospettazioni critiche del ricorrente pubblico ministero friulano sono state contrastate dal OM con una memoria depositata dal suo difensore il 21.6.2007. La memoria critica l'impostazione ricostruttiva percorsa dal ricorrente, rilevandone la scarsa aderenza - a tacer d'altro - alle risultanze dell'udienza preliminare ed agli esiti della attività integrativa istruttoria svolta dal g.u.p. e, soprattutto, all'imprescindibile dato per cui l'attività libero - professionale intra moenia allargata (o, come sarebbe più appropriato definirla, extra moenia), permessa ai sanitari legati da rapporto di dipendenza esclusiva con l'azienda ospedaliera - in difetto delle condizioni (indisponibilità di locali da adibire a studio medico, carenza di personale ausiliario, ecc.) che ne consentano lo svolgimento all'interno della stessa azienda - è una attività sanitaria a pieno titolo "pubblica", come opportunamente sottolineato dal g.u.p..
4.- Il ricorso del Pubblico Ministero non merita accoglimento, le delineate ragioni di censura rivelandosi destituite di giuridico pregio sino a lambire o valicare il crinale dell'inammissibilità per manifesta infondatezza.
A. Tale ultimo giudizio (inammissibilità) deve esprimersi per il primo motivo di ricorso enunciato dal Pubblico Ministero di Pordenone.
La doglianza inerente la frammentata disamina del comportamento tenuto dall'imputato da parte dell'impugnata sentenza non ha ragion d'essere, poiché il decidente g.u.p. ha diffusamente valutato tutti i segmenti della condotta, sino a riconoscere come pacifica la materialità storica del fatto di apprensione (appropriazione) del materiale di consumo dell'azienda ospedaliera in conformità allo stesso paradigma accusatorio. Di tale condotta ha, tuttavia, disconosciuto le connotazioni di disvalore penalmente apprezzabili per difetto quanto meno di una adeguata prova dell'elemento soggettivo del reato di peculato, correlandolo - in virtù di approfondita disamina dei non sempre chiari referenti regolamentari disciplinanti l'attività libero professionale intramurale in regime "allargato" - alla permanente natura pubblica di tale attività sanitaria. Ed è questo, come sembra esser sfuggito al ricorrente, il presupposto sulla base del quale è selettivamente scriminato il dolo del contestato reato. Le critiche sviluppate con il primo motivo di ricorso, d'altro lato, non soltanto non chiariscono i termini dell'ipotizzata violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza di non luogo a procedere (salva l'incidentale evocazione del principio fissato dall'art. 5 c.p.), ma si esprimono in una dissimulata proposta di rilettura o rivisitazione delle emergenze probatorie e dell'interpretazione offertane, attraverso un ampio percorso giustificativo, dal g.u.p. Rivisitazione o reinterpretazione delle risultanze istruttorie (indagini preliminari) certamente non praticabile - in carenza di reali disapplicazioni o erronee applicazioni di legge (ripetesi non individuate dal ricorrente) - in questa sede di legittimità. In altre parole il pubblico ministero ricorrente edifica il proprio assunto censorio attraverso una riproposizione del compendio probatorio (aspetti fattuali della vicenda) cristallizzato dalla chiusura della indagini preliminari (trascurando, tra l'altro, le emergenze dell'udienza preliminare esposte nell'impugnata sentenza), prospettando una lettura delle fonti di prova alternativa o speculare rispetto a quella operatane dal g.u.p..
B. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere affrontati congiuntamente, giacché - al di là della nominalistica differente intestazione - il terzo motivo costituisce mera ripetizione o espansione degli argomenti esposti con il secondo motivo, sono infondati.
Pur ammettendosi che il g.u.p. sia incorso - come sostiene il ricorrente - in errore di calcolo nel valutare il prezzo o costo di un singolo ago per emg (non essendo conoscibili da parte di questo giudice di legittimità gli atti di indagine richiamati dal ricorrente P.M.), la razionalità della motivazione della sentenza del g.u.p. non viene meno. La connotazione di modestia del prezzo degli aghi per emg non muta in rilevante misura, si che le susseguenti deduzioni sviluppate dal decidente conservano immutato valore. Per vero travisante appare piuttosto l'argomentare del ricorrente, allorché evidenzia la consistenza della cifra di circa 3.000,00 Euro corrispondente al valore economico o costo degli aghi per emg dell'ospedale impiegati dal OM nel corso dell'intera sua autorizzata attività professionale in regime esterno, omettendo di riflettere che all'imputato è ascritto un reato continuato sviluppatosi per il non breve periodo di quattro anni, durante i quali il OM ha eseguito in a.l.p. allargata ben 1.100 esami elettromiografia.
Di tal che l'indicato importo di 3.000,00 euro non può non essere frazionato in riferimento alla ricordata dimensione temporale. Ciò che lascia invariato il valore senz'altro pur sempre modesto di ogni ago speciale (costo unitario di Euro 3,90) e la razionalità della sussunzione di tale costo nella trattenuta del 5% operata dall'azienda ospedaliera a titolo di "spese generali" dell'attività libero professionale allargata permessa al OM. In questa ottica la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal g.u.p. del Tribunale di Pordenone si pone, sul piano della razionale ricomposizione dei fatti e delle implicazioni probatorie e giuridico - contabili da essa ricavabili, su una linea di assoluta chiarezza enunciativa e logica, immune da incoerenze o contraddizioni di immediata rilevabilità. La sentenza censurata non reca traccia alcuna delle carenze o illogicità di ragionamento che, sole, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (S.U. 24.9.2003, ric. Petrella), potrebbero indurre a ravvisare il denunciato vizio motivazionale.
La logicità dell'argomentazione del g.u.p. è palmare. Se nessuno dubita che il sanitario autorizzato a svolgere l'a.l.p. intra moenia in senso stretto (cioè all'interno della struttura sanitaria pubblica di appartenenza) legittimamente si serve non solo delle apparecchiature e degli strumenti diagnostici in dotazione dell'istituto pubblico ma anche del materiale di consumo dell'ente indispensabile per l'impiego di quelle apparecchiature e di quegli strumenti, a tal fine vedendosi applicare sugli emolumenti prefissati per le singole prestazioni svolte una ritenuta (oltre quelle per imposte e oneri fiscali di legge) per contribuzione alle spese generali, è altrettanto indubitabile che il medico autorizzato ad esercitare a.l.p. allargata (cioè valendosi di un suo studio privato esterno alla struttura) non si giova del supporto logistico offerto all'attività libero professionale svolta in seno alla struttura pubblica, vale a dire non si avvale delle fonti di c.d. "piccole spese" connesse (come precisa lo stesso ricorrente) "all'organizzazione generale dell'azienda o a spese comuni (riscaldamento, pulizie degli studi medici, uso del camice e di piccole apparecchiature, ecc.)". Spese che, piccole o non, il sanitario in regime allargato fronteggia personalmente. Di tal che non è dato comprendere sul piano logico (atteso che il ricorrente non si cura di specificarne convincenti ostative ragioni giuridiche) per quale ragione non solo egli non possa servirsi del materiale di consumo ordinario in disponibilità della sua azienda (in nome e per conto della quale egli svolge la sua a.l.p.), materiale che non può non includere articoli di basso costo quali sono gli aghi per emg, ma non possa vedere comunque inscrivere il costo di detto materiale nella ritenuta per "spese generali" praticatagli sugli emolumenti libero - professionali, come deduce coerentemente il g.u.p. di Pordenone.
Deduzione che riceve un puntuale suffragio, da un lato, dalle integrative dichiarazioni del direttore generale pro tempore dell'azienda ospedaliera S.RI degli Angeli (Caroli Giuseppe) assunte dal Giudice nel corso dell'udienza preliminare. Il dirigente ha specificamente riconosciuto sia la vaghezza concettuale della voce di ritenuta "spese generali", sia la riconducibilità alla stessa di costi di assoluta modestia quali quelli degli aghi per emg. Del resto, come osserva il g.u.p., l'indiretta conferma della piena attendibilità delle esternazioni del teste è offerta dalla sopravvenuta modifica del regolamento aziendale dell'a.l.p., che oggi precisa (a condizione del "recupero dei costi" corrispondenti) la possibilità di generale utilizzazione dei beni aziendali di c.d. consumo ai fini dell'attività l.p. dei medici dipendenti dalla struttura. Coglie, dunque, nel segno la memoria difensiva dell'imputato, quando rimarca come il ricorrente p.m. ometta completamente - ai fini del gravame - di tener conto delle emergenze probatorie dell'udienza preliminare. Deduzione del g.u.p. che, d'altro lato, è avvalorata -sul piano fenomenico e giuridico referenziale - dall' inequivoca natura pubblica delle prestazioni libero - professionali erogate da un medico pubblico dipendente anche in regime allargato o esterno. L'autorizzazione all'espletamento di attività l.p. fuori dell'orario di servizio, sia che avvenga all'interno della struttura pubblica, sia che avvenga in studi esterni (se per diverse ragioni essa non sia praticabile nell'area ospedaliera pubblica), non equivale a legittimare lo svolgimento di una attività privata (o latamente definibile come tale) del medico della struttura pubblica, ma la assorbe nell'alveo del servizio sanitario pubblico, di cui diviene peculiare forma di erogazione. Per i molteplici motivi richiamati nella sentenza del g.u.p. e rispondenti ad esigenze proprie dell'ente pubblico sanitario, non ultime quelle di offrire un servizio più celere ed efficiente all'utenza e di contrastare più efficacemente la "concorrenza" degli organismi sanitari privati in senso stretto. L'esecuzione delle prestazioni sanitarie, cliniche e diagnostiche, "a pagamento" del paziente (secondo tariffe per dir così calmierate e comunque predeterminate per ciascuna singola prestazione), modalità in tutto o in parte non estranea alle prestazioni erogate in forma istituzionale all'interno della struttura pubblica (c.d. ticket o altre contribuzioni a carico del paziente, pubblico non essendo sinonimo di gratuito), non altera l'indiscutibile carattere pubblico del servizio sanitario offerto all'utenza attraverso l'attività libero-professionale dei medici delle strutture sanitarie pubbliche. Conclusivamente, quindi, le risoluzioni cui è pervenuto il Giudice di merito, oltre ad essere frutto di concreto e non superficiale apprezzamento delle risultanze processuali, sono adeguatamente motivate sul piano logico e giuridico. L'enunciata valutazione di non sostenibilità in giudizio dell'accusa mossa nei confronti del OM, secondo la categoria giuridica fissata dall'art. 425 c.p.p., comma 3, a fronte di situazioni processuali prive di unisignificante efficacia probatoria (situazioni di contraddittorietà delle fonti di prova o di vera e propria insufficienza di prova), resiste pienamente alle critiche sollevate con l'odierno ricorso del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2007