Sentenza 21 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DAOL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BOZZA, difeso dall'avvocato GIANLUIGI RIZZOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO PIAZZA DELLA PACE 6 BOLOGNA, in persona dell'Amm.re pro tempore IN ET, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato MARCO BONACINA, che lo difende unitamente all'avvocato MARINA PANINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 658/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 18/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato BONACINA Marco, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per accoglimento del 2^ motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'impugnazione proposta da RI ALIO, proprietario di un locale al piano sotterraneo dell'edificio condominiale sito in Bologna, piazza della Pace n. 5, contro la sentenza con cui il Tribunale di tale città aveva rigettato la sua domanda di dichiarare che egli è comproprietario del cortile del contiguo edificio condominiale sito in Bologna, piazza della Pace n. 6, e che ha quindi diritto di accedere con il suo veicolo al suo locale utilizzando la rampa sita in tale cortile.
La Corte bolognese ha così deciso, avendo escluso che il diritto affermato da RI ALIO ha riscontro nel titolo di proprietà da lui allegato.
RI ALIO ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi.
Il condominio dell'edificio sito in Bologna, piazza della Pace n. 6 ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del suo ricorso RI ALIO afferma che la Corte d'appello di Bologna ha ricostruito in modo errato il testo del contratto che costituisce il suo titolo di acquisto, avendo inserito due postille in punti del rogito notarile diversi da quelli indicati;
e conseguentemente che non ha colto la reale volontà delle parti con tale contratto manifestata.
Il motivo è inammissibile, essendosi con esso denunziato un errore di fatto (errata ricostruzione del fatto contestato) che avrebbe potuto formare oggetto del rimedio della revocazione, non invece una errata interpretazione del contratto, conseguente alla violazione dei canoni ermeneutici legali.
Con il secondo motivo del suo ricorso RI ALIO denunzia l'omesso esame della sua domanda subordinata con cui aveva chiesto che fosse comunque dichiarato il suo diritto di entrare nel cortile del condominio di piazza della Pace n. 6 per accedere ai locali di sua proprietà.
La censura è inammissibile.
La Corte d'Appello di Bologna non ha preso in considerazione tale domanda subordinata, all'evidenza perché l'ha ritenuta un mero doppione di quella principale, non avendo RI ALIO specificato quale sia il diverso diritto rivendicato, ed il diverso modo con cui sarebbe stato acquistato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004