Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' ! 0 389 9 /03 REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE LA C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 18875/! Dott. Antonio LAMORCESE Consigliere Cron. 8837 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Ud. 09/12/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'istituto, presso 1'Avvocatura e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, rappresentato ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in FABIO FONZO, atti;
ricorrente
contro
HI IO, elettivamente domiciliato in ROMA P. ZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 2002 difeso dall'Avvocato 5206 CASSAZIONE, rappresentato -1- FLAVIO MATTIUZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 526/99 del Tribunale di UDINE, depositata il 12/06/99 R.G. N. 1074/98; I udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELIERINO;
udito l'Avvocato CORRERA per delega SGRQI;
: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha conci o per l'accoglimento del ricorso. : : -2- R.G. n. 18875/99 Svolgimento del processo L'Istituto nazionale della previdenza sociale ricorre per la cassazione della sentenza, descritta in epigrafe, del Tribunale di Udine che, confermando quella di primo grado, ha respinto la domanda dell'Istituto volta ad ottenere il rigetto delle opposizioni proposte da GI CH, quale titolare dell'omonima ditta edile, alle pretese dell'Imps per omissioni contributive con- nesse all'indennità sostitutiva di pasto caldo, da corrispondere nella misura definita dalla con- trattazione collettiva, ancorché a carattere provinciale, e a quella di trasferta oltre 15 chilome- tri, non corrisposta ai dipendenti, in relazione al periodo 1° gennaio '89- 30 aprile '93. La sentenza impugnata, aderendo ad alcune decisioni di questa Corte, secondo cui l'art. 1 del d.1. 9 ottobre '89, n. 338, convertito nella 1. 17 dicembre '89, n. 389 non aveva portata innova- tiva rispetto alla precedente disciplina e dev'essere interpretato nel senso che l'obbligo di con- tribuzione trova un limite e "non può essere inferiore" all'importo delle retribuzioni stabilite dalle fonti legali o contrattuali collettive o, in caso d'accordi collettivi o individuali ad esso superiori, a questi ultimi, ha sostenuto che al CH non poteva essere opposto l'accordo in- tegrativo provinciale su cui l'Inps aveva fondato la richiesta di pagamento dei contributi per le indennità di pasto e di trasferta, non essendo egli iscritto all'associazione sindacale di catego- ria, avendo egli solo ammesso di applicare il ccnl nazionale ai fini della parametrazione della misura della retribuzione e di corrispondere un'indennità sostitutiva della mensa (non istituita) minore di quella della contrattazione collettiva, su cui aveva pagato i contributi. Argomentava che, diversamente, alla contrattazione collettiva doveva riconoscersi efficacia erga omnes, non consentita costituzionalmente, e che i lavoratori sarebbero stati costretti a subire la quota di decurtazione contributiva per redditi non perccpiti. Contro questa sentenza l'Istituto prospetta i vizi di motivazione e le violazioni di legge infra descritti. Resiste l'intimato con controricorso. Motivi della decisione Con un complesso motivo di ricorso l'Istituto rileva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1375, 2697, 2730, 2733 e 2735, cod.civ, e degli artt. 1, primo comma, del d.l. n.338/89. convertito con modifiche nella legge n. 389/89 e degli artt. 3 e 13 del contratto territoriale rapporti lavoro (art. 360, n. 3 c.p.c.). Vizio di motivazione. Omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione circa un punto decisiva della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Sostiene, in particolare che avendo prodotto sin dal primo grado una dichiarazione del CH che attestava di applicare ai propri dipendenti il conl di categoria "e quindi retribuzioni d'im- porto non inferiore a quello stabilito dallo stesso contratto", principi di correttezza e buona fede non disgiunti dal valore confessorio della dichiarazione non potevano indurre il Tribuna- Je a trascurarne la valutazione e, comunque, ad ignorare gli accordi provinciali che da quello nazionale traevano origine. Aggiunge, richiamati anche i lavori parlamentari, quanto all'efficacia "erga omnes" della di- sciplina dell'art. 1, della 1. n. 389/89, dettata, secondo il suo stesso titolo, per contrastare l'eva- sione contributiva e offrire nel contempo una disciplina uniforme, che il legislatore ha "rece- pito con rinvio recettizio mobile, i parametri retributivi fissati dai contratti che divengono. così operando, parametri legislativi con efficacia nei confronti di tutti i datori di lavoro" e comunque "il presupposto di fatto per individuare la retribuzione di riferimento nei confronti di tutti e non dei soli aderenti alle associazioni di categoría, come confermato, in analoga vi- cenda, dal Giudice delle leggi (sentenza 342/92). In caso contrario, ovvero condividendo la tesi sostenuta dalla sentenza del Tribunale, parte ri- corrente assume che vi sarebbe la violazione dei principi costituzionali sottesi agli artt. 3, 38, 41 e 53 della Costituzione, posto che le differenti misure contributive inciderebbero sul prin- cipio di parità, rendendo deteriori alcuni trattamenti rispetto ad altri (art. 38) e favorendo al- cune imprese (art. 41 c 53) a scapito di quelle rispettose della disposizione. Per parte sua il CH obietta, invocando l'inammissibilità del ricorso, che mentre in primo grado l'Ente previdenziale aveva sostenuto infondatamente la sua adesione al cenl di settore, in appello, mutandone il titolo, aveva basato la pretesa contributiva su una sua dichiarazione, con la quale aveva confermato di corrispondere ai propri dipendenti retribuzioni non inferiori a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Il ricorso dell'Inps merita di essere accolto;
per contro non appaiono fondate le pur consistenti osservazioni del controricorso per le considerazioni che seguono. La pretesa dell'Istituto si fonda sull'art. 1 della legge n. 369/89 il quale dispone che "la retri buzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza so- ciale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base naziona- le, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". Secondo quant'esposto diffusamente dalle sentenze nn. 28 ottobre 1999, n. 12122 e 10 mag- gio 2000, n. 6024, avvalorate dalla sentenza delle SS.UU 29 luglio 2002, n. 11199, la Corte ha affermato, sul contrasto insorto con due precedenti (la sentenza n. 1898 del 1997 c quella successiva n. 5002 del 1999) che "L'importo della retribuzione da assumere come base di cal- colo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavorato- ri di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dal- le associazioni sindacali più, rappresentative su base nazionale (c.d. minimale contribuivo), secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazio- ni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributi- vo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a denti contratti si ricorre con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione II Alle motivazioni delle sentenze riferite, cui ad ogni buon fine si rimanda per motivi di eco- nomia processuale, aderisce il Collegio. Preme qui, tuttavia, rimarcare che, come mette in giusta evidenza la sentenza n. 12122/99 "re- tribuzione imponibile e minimale retributivo ai fini contributivi sono due diverse categorie giuridiche che, pur attenendo alla regolamentazione della stessa materia, hanno funzioni di- verse l'una dall'altra.". Infatti le disposizioni in tema di retribuzione imponibile, (art. 12 della 1. n. 153/69, ed ora l'art. 6 del d.lgs.
2.9.97 n. 314), pur prendendo, secondo la sentenza in rassegna, lendenzial- mente a base un concetto onnicomprensivo di retribuzione, distinguono poi quali, tra le ero- gazioni spettanti, debbano essere computate ai fini contributivi e quali debbano esseme inve- ce esclusc, mentre è "diversa la finalità dell'art. 1 della legge n. 399/89 (espressamente con- fermato dal comma 8 dell'art. 6 del decreto legislativo 314/97), con cui si fissa un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non é possibile scendere, anche se la retribuzione dovuta cd erogata al lavoratore sia inferiore". In particolare, secondo quanto stabilito dall'art. 1 della legge n. 389/89 "la retribuzione 'dovu- ta' in sinallagma con il rapporto di lavoro risulta rilevante sole se é 'superiore' ai minimi pre- visti dal contratto collettivo, mentre in caso contrario non rileva e vale la misura minima de- terminata dal contratto collettivo. In altre parole, secondo la norma in esame, gli accordi col- lettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base na- zionale (ad es. gli accordi aziendali), ovvero gli accordi individuali, hanno rilevanza contribu tiva solo quando determinino una retribuzione superiore al minimale: in caso contrario resta- no irrilevanti e la contribuzione va parametrata al minimale.". Rimanc, pertanto, assorbita l'eccezione, pur sollevata con attento approfondimento dalla dife- sa della parte privata, circa la mera applicazione, da parte della ditta CH, della contratta- zione collettiva e non anche la sua adesione al sindacato di riferimento, per contrastare la connessa questione invocata in appello dall'Inps, non essendo essa idonca, atteso il parametro minimale di riferimento legale espresso dalla legislazione del 1989, ad interferire con l'indica- to principio di rilevanza contributiva. Per contro, circa il valore da attribuire agli accordi provinciali rispetto alle indennità in argo- mento, non rileva tanto la loro integrazione con la contrattazione nazionale (pur sempre vin- colante marcando il tetto minimale di contribuzione), quanto, piuttosto, perché occonic verifi- care l'effettiva misura di questi compensi al fine di determiname l'incidenza contributiva e va- lutare la consistenza sotto il convergente profilo dell'astratta previsione della loro erogabili- lá, perché definita localmente, e della contestuale previsione (a livello della normativa previ- denziale, via via succedutasi torrentiziamente nel tempo) dell'assoggettabilità di queste parti- colari remunerazioni a contribuzione, quali presupposti indefettibili per dar luogo, attraverso l'accertamento congiunto di entrambi i requisiți, all'onere della contribuzione secondo le mi- sure più sopra indicate del minimale o del superminimo contributivo Poiché la causa non può essere decisa nel merito ex art. 384, cod.proc.civ., urgendo l'appro- fondimento degli accertamenti di fatto indicati, la causa deve essere rinviata per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Trieste che, oltre a conformarsi ai principi di diritto indicati. provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di que- sto giudizio, alla Corte d'appello di Trieste. Cosi deciso in Roma il 9 dicembre 2002 Il Consiglierefest Il Presidente маси Estre O! FOLLO, DI IL CANCELLIERE DSA, TASSA ELLAST. 12 Depositato in cancellerie MAR. 2003 ઓ CANCELLIE