CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2023, n. 39888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39888 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di De PR ET, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 11/11/2022 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta, per l'imputato, la memoria dell'avv. Francesco Dente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1.Con sentenza in data 11 novembre 2022 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza in data 17 febbraio 2022 del Giudice monocratico del Tribunale di Salerno che aveva condannato ET De PR alle pene di legge per due violazioni dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, anni 2011 e 2012, ha riconosciuto all'imputato il beneficio della pena sospesa. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di due motivi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39888 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 04/05/2023 4 Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito alla prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate. Evidenzia per le fatture emesse in favore della società NA e TO che la società, a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, aveva un punto di vendita alimentare in sede diversa da quella della Reflex e che i lavori erano stati eseguiti in seguito alla locazione della sede. Precisa per la fattura di euro 53.000 in favore della ER che, essendo questa un evasore totale, il fàio era da considerarsi inutile. Con il secondo approfondisce ulteriormente la questione relativa alla fattura alla ER. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché riproduce le medesime doglianze di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale. Dall'istruttoria è emerso che l'imputato, amministratore e socio unico della Reflex S.r.l., aveva emesso tre fatture false in favore della NA e TO e una fattura falsa in favore della ER. Quanto alle prime, emesse tra il 30 novembre 2011 e il 14 febbraio 2012 per il valore complessivo di euro 68.400, la Corte territoriale ha ritenuto, alla stregua della testimonianza del capitano della Guardia di finanza che aveva effettuato le indagini, che tale società non aveva titoli abilitativi per effettuare i lavori di manutenzione e che gli operai avevano negato di aver lavorato nello stabilimento;
quanto alla seconda, emessa il 31 dicembre 2011 per l'importo di euro 53.564,50, ha del pari considerato, sempre in esito all'accertamento della Guardia di finanza, che dai registri delle due società non vi era traccia di passaggio della merce fatturata;
inoltre, la ER era collegata alla Reflex perché aveva sede legale nel medesimo stabile e perché era gestita dal fratello di una persona di fiducia dell'imputato, già sua dipendente nella Reflex. La Corte territoriale ha considerato che, pur essendo la Reflex evasore totale - ma lo stesso sarebbe stato anche se la ER (o se solo la ER) fosse stata evasore totale -, comunque non era escluso il reato. La falsa fattura poteva tA, giovareoggetti diversi e per fini diversi, per cui era da ritenersi presumibile che, al momento della sua emissione, l'amministratore non avesse ancora deciso se evadere totalmente o parzialmente le imposte. Tanto basta ai fini della conferma della condanna. Infatti, la frode fiscale è un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, Rv. 248869-01). Più in particolare, la giurisprudenza ha precisato che l'evasione d'imposta non è elemento costitutivo del delitto di 4 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma caratterizza il dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, essendo necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo realizzi effettivamente l'illecito (Sez. F, n. 31142 del 11/08/2022, Iacona, Rv. 283708 - 01). Pertanto, è immune da censure la lettura del compendio probatorio compiuta dai Giudici di appello. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 4 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta, per l'imputato, la memoria dell'avv. Francesco Dente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1.Con sentenza in data 11 novembre 2022 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza in data 17 febbraio 2022 del Giudice monocratico del Tribunale di Salerno che aveva condannato ET De PR alle pene di legge per due violazioni dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, anni 2011 e 2012, ha riconosciuto all'imputato il beneficio della pena sospesa. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di due motivi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39888 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 04/05/2023 4 Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito alla prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate. Evidenzia per le fatture emesse in favore della società NA e TO che la società, a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, aveva un punto di vendita alimentare in sede diversa da quella della Reflex e che i lavori erano stati eseguiti in seguito alla locazione della sede. Precisa per la fattura di euro 53.000 in favore della ER che, essendo questa un evasore totale, il fàio era da considerarsi inutile. Con il secondo approfondisce ulteriormente la questione relativa alla fattura alla ER. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché riproduce le medesime doglianze di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale. Dall'istruttoria è emerso che l'imputato, amministratore e socio unico della Reflex S.r.l., aveva emesso tre fatture false in favore della NA e TO e una fattura falsa in favore della ER. Quanto alle prime, emesse tra il 30 novembre 2011 e il 14 febbraio 2012 per il valore complessivo di euro 68.400, la Corte territoriale ha ritenuto, alla stregua della testimonianza del capitano della Guardia di finanza che aveva effettuato le indagini, che tale società non aveva titoli abilitativi per effettuare i lavori di manutenzione e che gli operai avevano negato di aver lavorato nello stabilimento;
quanto alla seconda, emessa il 31 dicembre 2011 per l'importo di euro 53.564,50, ha del pari considerato, sempre in esito all'accertamento della Guardia di finanza, che dai registri delle due società non vi era traccia di passaggio della merce fatturata;
inoltre, la ER era collegata alla Reflex perché aveva sede legale nel medesimo stabile e perché era gestita dal fratello di una persona di fiducia dell'imputato, già sua dipendente nella Reflex. La Corte territoriale ha considerato che, pur essendo la Reflex evasore totale - ma lo stesso sarebbe stato anche se la ER (o se solo la ER) fosse stata evasore totale -, comunque non era escluso il reato. La falsa fattura poteva tA, giovareoggetti diversi e per fini diversi, per cui era da ritenersi presumibile che, al momento della sua emissione, l'amministratore non avesse ancora deciso se evadere totalmente o parzialmente le imposte. Tanto basta ai fini della conferma della condanna. Infatti, la frode fiscale è un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, Rv. 248869-01). Più in particolare, la giurisprudenza ha precisato che l'evasione d'imposta non è elemento costitutivo del delitto di 4 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma caratterizza il dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, essendo necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo realizzi effettivamente l'illecito (Sez. F, n. 31142 del 11/08/2022, Iacona, Rv. 283708 - 01). Pertanto, è immune da censure la lettura del compendio probatorio compiuta dai Giudici di appello. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 4 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente