Sentenza 21 novembre 2002
Massime • 1
In tema di revisione, la competenza attribuita alla Corte d'appello, nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna, ha natura funzionale; deve quindi ritenersi affetto da nullità assoluta il provvedimento emesso da un giudice diverso da quello cui è attribuita la cognizione dell'istanza di revisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2002, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Umberto PAPADIA Presidente
dott. Claudio VITALONE Componente
dott. Nicola QUITADAMO "
dott. Luigi PICCIALLI "
dott. Alfredo Maria LOMBARDI "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU IT nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 3/4/2002 della Corte di Appello di Napoli, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli art. 521, 519, comma secondo, c.p., emessa in data 20/5/1999 dalla stessa Corte di Appello e divenuta irrevocabile.
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Lette le conclusioni del P.M., con le quali chiede l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di Appello competente;
Visti gli atti l'ordinanza impugnata ed il ricorso.
Considerato in fatto e diritto
Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna alla pena di anni tre e mei sei di reclusione per il reato di cui agli art. 521, 519, comma secondo, c.p., emessa in data 20/5/1999 dalla stessa Corte di Appello e divenuta irrevocabile. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il FO, che lo censura per manifesta illogicità della motivazione. Osserva preliminarmente la Corte che l'art. 633, primo comma, c.p.p., come sostituito dall'art. 1, comma primo, della L.23/11/1998 n. 405, ha attribuito alla Corte di Appello, individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p., come riformulato dall'art. 1 della L. 2/12/1998 n. 420, anche con riferimento ai fatti pregressi alle citate disposizioni di riforma (sez. 1^, 17/1/2000 n. 7233 ed altre), la cognizione in ordine all'istanza di revisione presentata ai sensi dell'art. 629 e seguenti c.p.p.; Corte di Appello nella cui Cancelleria doveva essere presentata l'istanza. Deve essere inoltre, rilevato che la competenza dell'organo giudicante, determinata ai sensi delle disposizioni richiamate, ha natura funzionale (sez. 1^, 14/5/1991 n. 1748, Natalini), di talché il provvedimento emesso da un giudice diverso da quello cui è attribuita la cognizione dell'istanza di revisione è affetto da nullità assoluta (cfr, in relazione all'ipotesi analoga di applicazione delle disposizioni sulla competenza per i reati ministeriali, sez. un.1/8/1994 n. 14, De Lorenzo). Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato senza rinvio e disposta la trasmissione degli atti alla competente Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 GENNAIO 2003.