CASS
Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/12/2023, n. 51588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51588 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Sostituto Procuratore generale dott. LUIGI ORSI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 51588 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale/il 16/11/2018/ il Tribunale di Foggia aveva dichiarato SE NO responsabile del reato di furto di energia elettrica del valore complessivo di euro 3.255,00 mediante allaccio al contatore di energia elettrica di un cavo elettrico che giungeva all'interno dell'abitazione in uso al SE, con la recidiva specifica e reiterata in Cerignola il 21 gennaio 2015. 2. NO SE ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per violazione di norme nonché per mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. Con l'appello era stato evidenziato come la sentenza dovesse essere dichiarata nulla in quanto si basava esclusivamente sul verbale di verifica operato del personale Enel, che non avrebbe potuto essere utilizzato in quanto l'accertamento era stato eseguito senza alcuna garanzia difensiva, senza avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia e praticando l'attività tecnica irripetibile con una vera e propria irruzione nel luogo in cui si svolgeva la vita privata della famiglia SE modificando irrimediabilmente lo stato dei luoghi. A tale censura la Corte di appello ha omesso ogni riferimento. Trattandosi di accesso al di fuori delle possibilità di autonoma iniziativa della polizia giudiziaria operante e senza alcuna autorizzazione all'accesso e alla perquisizione da parte della Procura, oltre che senza avviso circa la possibilità per l'indagato di farsi assistere da un legale, il verbale di accertamento aveva le caratteristiche dell'atto inutilizzabile indipendentemente dalla scelta del rito abbreviato. L'art. 191 del codice di rito espressamente prevede che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. Sulla base di tali motivi chiede l'annullamento della sentenz4 2.1. Con un secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. B), C), ed E) cod. proc. pert per violazione di norme, nonché mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti in quanto, con il secondo motivo di appello, si era evidenziato come la sentenza fosse censurabile per mancanza di querela, essendo insussistente l'aggravante della violenza sulle cose. Era stato evidenziato come in altra pronuncia la Corte di legittimità avesse escluso là sussistenza della violenza sulle cose nel caso in cui il contatore non avesse subito alcuna rottura o danneggiamento, non essendo necessaria alcuna attività di ripristino per riportarlo al normale funzionamento, essendosi concretizzato il mero distacco di un filo. Il SE non era intestatario della fornitura, non era il proprietario 2 dell'immobile e non risulta accertato il titolo in forza del quale occupasse l'appartamento né da quanto tempo lo occupasse o con chi vivesse o a quale appartamento servisse la manomissione. La motivazione sul punto è carente e contraddittoria, in quanto tale nulla. 2.2. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. B), C), ed E) cod. proc. pen. per violazione di norme, nonché mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. Con l'atto di appello si era evidenziato che la stessa sentenza fosse censurabile in quanto era stata ritenuta la piena responsabilità dell'imputato male interpretando gli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria, facendo malgoverno del potere discrezionale, violando la disciplina inerente ai reati ascritti al SE. La responsabilità penale del ricorrente è stata ritenuta sotto il profilo oggettivo senza che dagli atti processuali si fosse risaliti all'autore della manomissione o alla consapevolezza dell'esistenza della stessa da parte del SE o all'individuazione dell'effettivo beneficiario degli effetti della manomissione. La Corte ha respinto le censure ritenendo provata la responsabilità del SE sulla base dell'interesse dell'imputato alla fruizione gratuita dell'energia elettrica, ma si tratta di sentenza contraddittoria, priva di motivazione e frutto di un distorto uso del potere discrezionale e delle norme sostanziali contestate. 2.3. Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. B), C), ed E) cod. proc. penyper violazione di norme nonché per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in conseguenza della violazione della disciplina relativa alla determinazione della pena e delle norme relative alle attenuanti generiche, con genericità della motivazione sul punto. Nell'atto di appello era stato evidenziato che la sentenza dovesse essere rivisitata anche sotto il profilo della determinazione della pena partendo dal minimo edittale, si sarebbero dovute escludere la recidiva e l'aggravante contestata e riconoscere le attenuanti generiche con prevalenza, in considerazione della reale portata della condotta processuale tenuta dal prevenuto, che aveva scelto di essere giudicato allo stato degli atti al fine di definire quanto prima la propria posizione senza appesantire con un lungo dibattimento il corso della giustizia. In merito alle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello ha ritenuto che il giudizio di equivalenza fosse adeguato anche alla luce dell'intensità del dolo e dello specifico precedente penale ma tale motivazione è generica, stringata e apparente, in quanto tale nulla, non trattandosi di fatto particolarmente grave. Il diniego immotivato di quanto richiesto concreta violazione della disciplina inerente alla determinazione della pena. La pena applicata, si assume, è davvero sproporzionata, non riconoscendosi circostanze attenuanti generiche che vengono riconosciute nei 3 confronti di coloro che si trovano a rispondere di reati dolosi ben più gravi di quello in esame. 3. All'odierna udienza, su istanza di parte trattata con discussione orale, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure proposte non superano il vaglio di ammissibilità, in quanto risultano pedissequamente reiterative di motivi di appello già ampiamente esaminati, con motivazione esente da vizi, dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. 2. Con riguardo alla dedotta inutilizzabilità dell'accertamento eseguito dai verificatori dell'ENEL, l'accesso agli atti, consentito dalla natura della censura, ha messo in evidenza l'avvenuto sequestro a opera dei Carabinieri della Tenenza di Floridia in data 2 luglio 2019 di due spezzoni di cavo grigio della lunghezza di cm.40 al momento dell'accertamento dell'allaccio abusivo, eseguito dai tecnici di E-Distribuzione su richiesta della polizia giudiziaria. La Corte territoriale ha, dunque, correttamente ritenuto acquisita la prova inerente all'attività di verifica dello stato dei luoghi eseguita in occasione dell'accertamento del furto di energia elettrica, conseguendone la manifesta infondatezza della doglianza, ora pedissequamente reiterata con il ricorso per cassazione. La critica argomentata che deve connotare il ricorso per cassazione si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso x, si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, riproponendo censure già attentamente vagliate dal giudice di merito, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4 3. Analoga considerazione meritano il secondo e il terzo motivo di ricorso, ove si consideri che la Corte territoriale ha fondato la riconducibilità del furto a colui che era risultato essere l'unico occupante dell'appartamento, oltretutto ivi residente ed elettivamente domiciliato, specificando che l'allaccio abusivo era stato creato collegando il cavo della rete pubblica ad altri due cavi mediante una morsettiera, con pronuncia conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità sia in tema di ascrivibilità del reato nella forma circostanziata anche nei confronti di colui che si limiti a far uso dell'allaccio materialmente eseguito da altri (Sez. 5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745 - 01), sia in tema di configurabilità della violenza sulle cose quante volte sia necessaria un'attività di ripristino per ricondurre la cosa alla sua originaria funzione (Sez. 5, n.5266 del 17/12/2013, dep.2014, Vivona, Rv. 258725 - 01). 4. Il quarto motivo di ricorso, inerente sotto vari aspetti al trattamento sanzionatorio, è del pari inammissibile in quanto va osservato quanto segue. Il tribunale aveva già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ha irrogato la pena in misura pari al minimo edittale;
la Corte territoriale ha ritenuto tale sanzione congrua e proporzionata anche in relazione alla vita anteatta dell'imputato. Si tratta di giudizio discrezionale in relazione al quale una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). 5. L'inammissibilità dei motivi di ricorso non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della modifica normativa introdotta con d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso (Sez. U, n.40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.273551). 5 sigl re estensore Il Présidente 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammisSibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 novembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Sostituto Procuratore generale dott. LUIGI ORSI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 51588 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale/il 16/11/2018/ il Tribunale di Foggia aveva dichiarato SE NO responsabile del reato di furto di energia elettrica del valore complessivo di euro 3.255,00 mediante allaccio al contatore di energia elettrica di un cavo elettrico che giungeva all'interno dell'abitazione in uso al SE, con la recidiva specifica e reiterata in Cerignola il 21 gennaio 2015. 2. NO SE ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per violazione di norme nonché per mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. Con l'appello era stato evidenziato come la sentenza dovesse essere dichiarata nulla in quanto si basava esclusivamente sul verbale di verifica operato del personale Enel, che non avrebbe potuto essere utilizzato in quanto l'accertamento era stato eseguito senza alcuna garanzia difensiva, senza avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia e praticando l'attività tecnica irripetibile con una vera e propria irruzione nel luogo in cui si svolgeva la vita privata della famiglia SE modificando irrimediabilmente lo stato dei luoghi. A tale censura la Corte di appello ha omesso ogni riferimento. Trattandosi di accesso al di fuori delle possibilità di autonoma iniziativa della polizia giudiziaria operante e senza alcuna autorizzazione all'accesso e alla perquisizione da parte della Procura, oltre che senza avviso circa la possibilità per l'indagato di farsi assistere da un legale, il verbale di accertamento aveva le caratteristiche dell'atto inutilizzabile indipendentemente dalla scelta del rito abbreviato. L'art. 191 del codice di rito espressamente prevede che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. Sulla base di tali motivi chiede l'annullamento della sentenz4 2.1. Con un secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. B), C), ed E) cod. proc. pert per violazione di norme, nonché mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti in quanto, con il secondo motivo di appello, si era evidenziato come la sentenza fosse censurabile per mancanza di querela, essendo insussistente l'aggravante della violenza sulle cose. Era stato evidenziato come in altra pronuncia la Corte di legittimità avesse escluso là sussistenza della violenza sulle cose nel caso in cui il contatore non avesse subito alcuna rottura o danneggiamento, non essendo necessaria alcuna attività di ripristino per riportarlo al normale funzionamento, essendosi concretizzato il mero distacco di un filo. Il SE non era intestatario della fornitura, non era il proprietario 2 dell'immobile e non risulta accertato il titolo in forza del quale occupasse l'appartamento né da quanto tempo lo occupasse o con chi vivesse o a quale appartamento servisse la manomissione. La motivazione sul punto è carente e contraddittoria, in quanto tale nulla. 2.2. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. B), C), ed E) cod. proc. pen. per violazione di norme, nonché mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. Con l'atto di appello si era evidenziato che la stessa sentenza fosse censurabile in quanto era stata ritenuta la piena responsabilità dell'imputato male interpretando gli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria, facendo malgoverno del potere discrezionale, violando la disciplina inerente ai reati ascritti al SE. La responsabilità penale del ricorrente è stata ritenuta sotto il profilo oggettivo senza che dagli atti processuali si fosse risaliti all'autore della manomissione o alla consapevolezza dell'esistenza della stessa da parte del SE o all'individuazione dell'effettivo beneficiario degli effetti della manomissione. La Corte ha respinto le censure ritenendo provata la responsabilità del SE sulla base dell'interesse dell'imputato alla fruizione gratuita dell'energia elettrica, ma si tratta di sentenza contraddittoria, priva di motivazione e frutto di un distorto uso del potere discrezionale e delle norme sostanziali contestate. 2.3. Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. B), C), ed E) cod. proc. penyper violazione di norme nonché per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in conseguenza della violazione della disciplina relativa alla determinazione della pena e delle norme relative alle attenuanti generiche, con genericità della motivazione sul punto. Nell'atto di appello era stato evidenziato che la sentenza dovesse essere rivisitata anche sotto il profilo della determinazione della pena partendo dal minimo edittale, si sarebbero dovute escludere la recidiva e l'aggravante contestata e riconoscere le attenuanti generiche con prevalenza, in considerazione della reale portata della condotta processuale tenuta dal prevenuto, che aveva scelto di essere giudicato allo stato degli atti al fine di definire quanto prima la propria posizione senza appesantire con un lungo dibattimento il corso della giustizia. In merito alle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello ha ritenuto che il giudizio di equivalenza fosse adeguato anche alla luce dell'intensità del dolo e dello specifico precedente penale ma tale motivazione è generica, stringata e apparente, in quanto tale nulla, non trattandosi di fatto particolarmente grave. Il diniego immotivato di quanto richiesto concreta violazione della disciplina inerente alla determinazione della pena. La pena applicata, si assume, è davvero sproporzionata, non riconoscendosi circostanze attenuanti generiche che vengono riconosciute nei 3 confronti di coloro che si trovano a rispondere di reati dolosi ben più gravi di quello in esame. 3. All'odierna udienza, su istanza di parte trattata con discussione orale, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure proposte non superano il vaglio di ammissibilità, in quanto risultano pedissequamente reiterative di motivi di appello già ampiamente esaminati, con motivazione esente da vizi, dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. 2. Con riguardo alla dedotta inutilizzabilità dell'accertamento eseguito dai verificatori dell'ENEL, l'accesso agli atti, consentito dalla natura della censura, ha messo in evidenza l'avvenuto sequestro a opera dei Carabinieri della Tenenza di Floridia in data 2 luglio 2019 di due spezzoni di cavo grigio della lunghezza di cm.40 al momento dell'accertamento dell'allaccio abusivo, eseguito dai tecnici di E-Distribuzione su richiesta della polizia giudiziaria. La Corte territoriale ha, dunque, correttamente ritenuto acquisita la prova inerente all'attività di verifica dello stato dei luoghi eseguita in occasione dell'accertamento del furto di energia elettrica, conseguendone la manifesta infondatezza della doglianza, ora pedissequamente reiterata con il ricorso per cassazione. La critica argomentata che deve connotare il ricorso per cassazione si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso x, si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, riproponendo censure già attentamente vagliate dal giudice di merito, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4 3. Analoga considerazione meritano il secondo e il terzo motivo di ricorso, ove si consideri che la Corte territoriale ha fondato la riconducibilità del furto a colui che era risultato essere l'unico occupante dell'appartamento, oltretutto ivi residente ed elettivamente domiciliato, specificando che l'allaccio abusivo era stato creato collegando il cavo della rete pubblica ad altri due cavi mediante una morsettiera, con pronuncia conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità sia in tema di ascrivibilità del reato nella forma circostanziata anche nei confronti di colui che si limiti a far uso dell'allaccio materialmente eseguito da altri (Sez. 5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745 - 01), sia in tema di configurabilità della violenza sulle cose quante volte sia necessaria un'attività di ripristino per ricondurre la cosa alla sua originaria funzione (Sez. 5, n.5266 del 17/12/2013, dep.2014, Vivona, Rv. 258725 - 01). 4. Il quarto motivo di ricorso, inerente sotto vari aspetti al trattamento sanzionatorio, è del pari inammissibile in quanto va osservato quanto segue. Il tribunale aveva già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ha irrogato la pena in misura pari al minimo edittale;
la Corte territoriale ha ritenuto tale sanzione congrua e proporzionata anche in relazione alla vita anteatta dell'imputato. Si tratta di giudizio discrezionale in relazione al quale una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). 5. L'inammissibilità dei motivi di ricorso non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della modifica normativa introdotta con d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso (Sez. U, n.40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.273551). 5 sigl re estensore Il Présidente 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammisSibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 novembre 2023