Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2005, n. 6106
CASS
Sentenza 11 gennaio 2005

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In materia paesaggistica, l'attività rivolta all'ottemperanza dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi impartito dal giudice con la sentenza di condanna non richiede la preventiva autorizzazione dell'autorità proposta alla tutela del vincolo, atteso che si tratta di rimuovere le conseguenze di un'intervento illecito eliminando il"vulnus" arrecato al paesaggio; peraltro nelle ipotesi nelle quali l'ambiente sia stato sconvolto dall'intervento e compromesso in modo irreversibile si rende necessario il rilascio dell'autorizzazione ambientale in quanto occorre provvedere ad una nuova e diversa sistemazione dei luoghi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2005, n. 6106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6106
    Data del deposito : 11 gennaio 2005

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