Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/05/2002, n. 7940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7940 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
C.C. 60408 EPUBBLICA ITALIANA 07 940/ 02 NOME DEL OL ALI LA SUPRE I Oggetto . R 6 § A 8 E . 9 SEZIONE TRIBUTARIA T N N 1 Tributaria / - U O mport d I 4 B / D Z I 6 . A 3 R L li Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Comp R . Succellione L T T R . A S P I . . B D G A E A I Ma quale REALE L Presidente - T R.G.N. 11031/98 R E R D 1 E A 5 I T S 1 Cron.21859 D N A . Dott. Antonio MERONE Consigliere E R E S N T I N A E S Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE E Rep. Ud.13/12/01Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60408 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NI NO, NI DO US, AR NA;
-· intimati avverso la sentenza n. 106/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 2001 17/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2586 : -1- udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe [ FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'estinzione o l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Gli eredi di AR EN hanno impugnato un avviso di liquidazione di imposta suppletiva di successione. La Commissione di primo grado ha accolto i ricorsi e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. I contribuenti non si sono costituiti. Con atto del 29.5.2001 l'Amministrazione Finanziaria ha rinunciato al ricorso. Motivi della decisione In via preliminare va rilevato che la sentenza emessa dalla Commissione Regidi stata notificata all'Ufficio del Registro di Milano in data 18.3.1998 e che il ricorse Cassazione è stato notificato il 4.6.1998, e cioè oltre 60 giorni. Avuto riguardo alla sentenza n.525/00 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13 1.n.133/99, occorre ritenere che la notifica della sentenza all'ufficio è valida e regolare, ed è quindi idonea a fare decorrere il termine breve per l'impugnazione. In tale contesto, il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine di 60 giorni da tale notifica. Nulla va disposto per le spese poiché i contribuenti non si sono costituiti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. N Così deciso in Roma il 13.12.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. IO Z A Il cons. est. Il Presidente B R A Dr. Giuseppe Falcone C Dr. Pasquale Reale DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE CL 30 MAG. 2002 Awald NA SA Oggi IL CANCELLIERE C1 NA Casano Ал 1.