Sentenza 3 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2003, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0.3' NOME DEL P SAZIONER LA CORT UPREM Oggello Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE decreto ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20881/9 Dot . Gaetano NICASTRO Presidente Consigliere Dot . Antonic LIMONGELLT Cron. 3509 Consigliere Dot Ennio MALZONE Consigliere Rep. 510 Dot . Bruno DURANTE Ud. 24/09/02 Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA PICCINNI CELERE, KEROLA 16, presso 1 studio dell'avvocato PAOLO SCARPELLI, difeso dall'avvocato DOMENICO LORETOCCI, giusta delega in acti;
- ricorrente
contro
BANCA POPOLARE SPOLETO SPA, - intimata avverso la sentenza 71. 205/98 della Corte d'Appello di PERUGIA, eressa il 25/06/98 e depositata il 14/10/98 2002 (R.G. 205/98); 1724 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito P.M. in persona del Sostitute Procuratore Generale Dot:. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso in via principale per l'inammissibilità ed in via subordinata per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione a decreto in- giuntivo di pagamento n. 10/1993, emesso dal Presidente del Tribunale di Spoleto e notificato il 17.2.19984, Picci ni CE conveniva la Banca Popolare di Spoleto davanti al Tribunale di Spoleto deducendo: th aļ in via pregiudiziale la doneità della docu- mentazione posta a base del ricorso;
bl nel merito la inesistenza del credito vanta- quindi la Totale infondatezza dellato dalla Banca domanda;
ci in riconvenzionale dichiarare 1 'opponente creditore della somma di L. 60.000.000 portata su tito- li cambiari. Costituitosi il contraddittorio, la convenuta con- testava le domande proposte, chicdova confermarsi il decreto opposto e in via subordinata condannare il Pic- cinni al pagamento della somma di L. 180.100.162, oltre interessi al tasso del 24,5%. 2 Il Tribunale con sentenzo cmossa in data 27.1.1993 accoglieva parzialmente la domanda revocando il decrcto ingiuntivo opposto e сопсаплата 11 IN а Pagare alla Banca Popolare di Spoleto la soma di L. 102.003.637, con gli interessi legali dal 15.10.1980 al saldo. Impugnata la decisione dal Picci ni, la Corte d'ap- pello di Perugia con sentenza del 14.10.1998 rigettava l'appello. Per la cassazione di tale sentenza lo stesso Pic cinni CE ha proposto ricorso, articolando cinque motivi di annullamento. L'intimata Banca Popolare di Spoleto spa non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorente ha così dedotto: "Il presente ricorso è fondato sui seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. e 232 c.p.c. in relazione all'art. 360 rul. 3 A 5 116 C.
0.c. avendo la Corte di merito negato ogni validità probatoria alla tesi del ricorrente e per contrastc avendo riconosciuto validità alla pretesa creditoria della banca.
2. Violazione e mancata applicazione dell'art. 200 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn.3e 5 c.p.c. avendo la Corte di merito omesso di provvedere e moti- 3 vare su precisa istanza di parte.
3. Violazione e mancata applicazione dogli artt. 633 n. 1 e 634 c.p.c. in relazione all'art. 360 11. 3 c.p.c. avendo la Corte di merito ritenuto la docu- mentazione prodotta da controparte idonea a costituire il principio di prova richiesto dalla legge.
4. Villazione e mancata applicazione dell'art. dy di chuden at an. 1362 4.4. 36 c.p.c.Ve all'art. 360 nr.03 e 5 non avendo ricono- sciuto efficacia probatoria alla documentazione prodot- ta e interpretandone il contenuto in modo difforme dal- la reale volontà delle parti.
5. Errata applicazione dell'art. 92 c.p.c.
Per questi motivi
il sig. CE CI.. chiede cte la Suprema Corte di Cassazione cassi la seлterza impugnata... Ciċ posto, rileva il Collegio essere il ricorso inammissibile. Ed infatti è principio di dirillo che il ricorso Cassazione deve presentare un'autonomia tale da per consentire, genza sussidio di altre fonti, 1'imme- diata e pronta individuazione delle questioni da risol- vere, sicchè sono inammissibili quei motivi che anzi- ché precisare le ragioni delle proposte censure si esauriscono in una generica postulazione di erroncità A nella conseguente istanza di della sentenza impugna La 4 Wenche la dedutione di més d'rique box Cazydoni cassazione deve essere effettuata in maniera specifica, per cui non possono trovare ingresso i motivi di ricor- 50 assolutamente indeterminati, che non spiegano gli errori e le manchevolezze di attività o di giudizio nei quali si pretende essere incorsa la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 5418/1995, in motivazione). Nel caso in esame, dunque, è di palese evidenza che il ricorrente si è limitato semplicemente ad indicare le norme che assume essere state violate o falsamente applicate o non applicate e ad accentare appena moti- vi di ricorso senza svolgere le ragioni indispensabili a farli chiaramente comprendere e a sostenerli, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità stante l'assenza di attività difensiva del- la parte intimata.
P.Q.M.
La Corze dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Cosi deciso, il 24.9.2002 IL PRESIDENTE I CONSIGLIERE EST. Apren Join th e CI IL CANCELLIERE iello A Depositata in Cancelleria aria M 3.02.03 ottana D LCAT ELLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 5